Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina




REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI
UNIVERSITARI

Approvato con delibera del 29 ottobre 2021


Art.1
Natura e funzioni del C.N.S.U.
1. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati nelle università italiane, Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'Università e Ricerca, di seguito appellato Ministro:
a) su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
b) sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17 comma 95 della legge 15 marzo 1997, n.127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
c) sui criteri per la utilizzazione della quota di equilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
d) circa le linee generali di indirizzo definite dal MIUR relative ai piani pluriennali di sviluppo delle università.
2. Oltre alle competenze di cui al comma 1, il C.N.S.U.:
a) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario
Nazionale(C.U.N.) di cui all'art. 17, comma 104, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.127;
b) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università dando risposta entro 60 giorni;
c) presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
d) può rivolgere quesiti al Ministero circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni;
e) può formulare proposte sul decreto sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
f) fornisce parere sul decreto inerente la limitazione dell'accesso a specifici corsi ad accesso limitato.
3. I componenti del C.N.S.U. sono appellati consiglieri nazionali degli studenti universitari, di seguito chiamati consiglieri.

Art.2
Insediamento ed elezione del Presidente
1. Il C.N.S.U. è insediato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Il C.N.S.U. nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il Presidente tra i suoi componenti. Ogni consigliere esprime il voto per un solo candidato.
3. Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di Presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto sono assunte dallo studente decano con maggiore anzianità di iscrizione rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di immatricolazione prevale il più anziano di età.
4. E' eletto Presidente il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nel caso tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione si procede contestualmente alla stessa seduta ad una nuova votazione, in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza
relativa dei voti espressi. In caso di parità tra due o più nominativi, prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di
immatricolazione prevale il più giovane di età.
5. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature.

Art. 3
Funzioni del Presidente
1.Il Presidente rappresenta il Consiglio Nazionale degli Studenti, lo convoca sentiti i capigruppo e l'U.d.P. e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del C.N.S.U. prevista dalla legge.
2. Il Presidente assicura l'osservanza del regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere temporaneamente o, sentito l'Ufficio di Presidenza (U.d.P.), definitivamente la seduta. Un quinto dei consiglieri può chiedere la sospensione temporanea della seduta ed il Presidente è tenuto a concederla.
3. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la facoltà di parola e la revoca; precisa i termini delle questioni sulle quali si vota e proclama i risultati delle votazioni.
4. Il Presidente autorizza le emittenti radiotelevisive, che ne facciano richiesta per iscritto, a
trasmettere le sedute del C.N.S.U. Allo stesso modo, egli ha facoltà di concedere autorizzazione, previa debita motivazione, a qualsiasi altra forma di registrazione realizzata da consiglieri o soggetti esterni al Consiglio.
5. Il Presidente, sentito l'U.d.P., predispone un calendario trimestrale indicativo dei lavori.
6. Durante le votazioni interne al C.N.S.U., in caso di parità di voti, si procede nella stessa seduta, ad una seconda votazione nella quale, in caso di ulteriore parità, il voto del Presidente è determinante.

Art.4
Composizione e funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1.L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da tre membri eletti dall'assemblea fra tutti i componenti del C.N.S.U. L'Ufficio di Presidenza può essere ampliato come previsto dal comma 7 del presente articolo.
2. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza i tre consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. Per la procedura elettorale si applica, in quanto compatibile, quella del Presidente.
3. Il Presidente attribuisce ai membri dell'Ufficio di Presidenza, tra le altre, le seguenti funzioni: Vicepresidenza vicaria e segreteria dell'U.d.P.
4. All'U.d.P. sono assicurati gli strumenti ed i servizi necessari all'espletamento delle proprie
funzioni.
5. L'U.d.P. rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.
6. In caso di impedimento o assenza dall'aula del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono attribuite al Vice-presidente vicario.
7. Nel caso risultino escluse dall'U.d.P. componenti consistenti (4 membri ciascuna) del Consiglio, il Presidente ha la facoltà, su richieste scritte di almeno quattro consiglieri, di allargare lo stesso fino ad un massimo di due membri su indicazione di queste ultime componenti. I membri aggiunti entrano a
far parte a pieno titolo dell'U.d.P.

Art.4-bis
Gruppi consiliari e capigruppo
1.Il Consiglio si articola individuando per ciascun consigliere uno specifico gruppo consiliare di appartenenza, composto da almeno 3 membri.
2. Contestualmente alla istituzione di un gruppo consiliare, tra i suoi componenti deve essere indicato un capogruppo che ne assume la funzione di portavoce in Consiglio e di referente per il Presidente durante le assemblee, al fine di individuare la volontà del Consiglio stesso. Al di fuori della sessione ufficialmente convocata egli è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante del proprio gruppo.
3. I membri che non possono o non vogliono costituirsi in un gruppo consiliare hanno facoltà di confluire in un gruppo misto formato da almeno 3 membri.

Art.5
Commissioni permanenti
1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il Consiglio si articola ulteriormente in commissioni permanenti; possono inoltre essere istituiti gruppi temporanei di lavoro.
2. Il Consiglio istituisce dopo la prima seduta le commissioni permanenti che ritiene opportune.
3. Il Presidente, sentiti i capigruppo, nomina i presidenti delle commissioni permanenti tra gli stessi componenti delle commissioni. Tra questi ultimi viene scelto dal presidente della commissione un segretario verbalizzante.
4. Le commissioni si riuniscono, di regola, in occasione delle sessioni del Consiglio; possono tuttavia riunirsi in data diversa, per iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
5. I lavori delle commissioni non possono svolgersi in concomitanza con le sedute del C.N.S.U. e del C.U.N.
6. L'ordine del giorno delle commissioni è comunicato tempestivamente a tutti i membri del Consiglio dagli uffici preposti su indicazione del Presidente del C.N.S.U. o del presidente della commissione.
7. Le commissioni permanenti sono composte da un membro ogni tre consiglieri appartenente a ciascun gruppo regolarmente costituito.
8. Qualora il presidente della commissione lo ritenga necessario, ad essa si aggiungono il Presidente o un suo delegato scelto tra i membri dell'U.d.P. Il dottorando e lo specializzando possono partecipare in qualsiasi momento alla commissione permanente, previa autorizzazione del presidente della stessa.
9. I componenti delle commissioni possono farsi sostituire da un proprio delegato.
10. Alle singole commissioni possono liberamente assistere come uditori, senza facoltà di intervento alcuno, i consiglieri che non fanno parte delle stesse.

Art.6
Gruppi di lavoro
1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire gruppi di lavoro di durata predefinita.
2. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun gruppo di lavoro sino a tre esperti esterni al Consiglio.
3. Si applica ai gruppi di lavoro, in quanto compatibile, la disciplina delle commissioni permanenti.

Art.7
Designazione e funzioni dei relatori
1. Le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro designano i componenti incaricati di stendere il testo delle relazioni sulle questioni ad essi affidate e di illustrarle al Consiglio. In caso di divergenze sostanziali, la commissione o il gruppo di lavoro possono designare due relatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza.
2. Per le pratiche direttamente affidate dal Presidente ai singoli relatori, questi predispongono una relazione da presentare al Consiglio. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione.

Art.8
Audizioni
1. Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può effettuare audizioni, con richiesta al Ministro da parte dell'U.d.P. o di almeno un quinto dei consiglieri, di esperti esterni al Consiglio.

Art.9
Sessione del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno otto volte l'anno, sulla base di un calendario indicativo e prestabilito, trasmesso a tutte le sedi rettorali, votato dall'assemblea su proposta dell'U.d.P. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta del Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questi casi la riunione avviene entro quindici giorni.

Art.10
Convocazione e ordine del giorno
1. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata per telegramma e per posta elettronica o con avviso telefonico, con invio almeno sette giorni prima della data fissata per seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata con gli stessi mezzi a domicilio almeno 48 ore prima della data fissata.
2. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno, anche su richiesta del Ministro, ovvero di un consigliere, per motivi da lui valutati di straordinaria necessità e particolare urgenza. Le aggiunte debbono essere approvate con il voto favorevole di almeno un quinto dei consiglieri. Le stesse possono essere rinviate di seduta ove lo richiedessero almeno i 3/5 dei consiglieri.
3. La documentazione relativa all'ordine del giorno è a disposizione dei componenti del Consiglio al momento della convocazione.
4. L'ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta è pubblicizzato a cura del segretario all'albo del Consiglio e degli uffici preposti, e comunicato a tutte le sedi rettorali, almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza.
5. Tutti gli atti ed i provvedimenti sono redatti e depositati nell'archivio del Ministero a cura del segretario.
6. I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari devono assentarsi da attività didattiche
universitarie (lezioni, seminari, etc.), dove è richiesto l'obbligo di frequenza, hanno diritto ad una nota giustificativa che li assolva dall'obbligo suddetto. La segretaria del C.N.S.U. invierà alla segreteria delle facoltà universitarie sedi dei consiglieri, la nota di cui sopra, che sarà a sua volta inoltrata dalle segreterie universitarie presso i tenutari delle attività didattiche stesse. Eguale nota giustificativa dispenserà lo specializzando ed il dottorando dalla giornata lavorativa impiegata per partecipare ai lavori consiliari, che non sarà così detratta dal periodo di ferie previste dalle rispettive borse di studio.
In tal caso la nota viene inoltrata presso la segreteria delle scuole di specializzazione o del dottorato di ricerca e avrà iter analogo a quanto previsto sopra. I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari devono assentarsi da prove di valutazione hanno diritto ad uno spostamento della data di svolgimento di tale esame.

Art.11
Validità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei suoi membri in carica aventi diritto a parteciparvi, dedotti gli assenti giustificati per iscritto prima dell'appello.
In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio presente in aula, la verifica del numero legale.
2. In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di due ore; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la aggiorna.

Art.12
Ordine della discussione e votazioni
1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Sono poste in votazione, in ordine prioritario:
a) le proposte di rinvio o di sospensione;
b) le questioni pregiudiziali;
c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
3.Gli emendamenti sono presentati in forma scritta. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.

Art.13
Forma delle votazioni
1. L'espressione del voto è, di norma, palese, e si effettua per alzata di mano.
2. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o qualora lo richiedano i 3/5 dei membri del Consiglio.
3. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiede per iscritto almeno un quinto dei consiglieri.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarato aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento del voto, la richiesta si intende ritirata.
5. Per le designazioni elettive, escluse quelle di cui all'art.17 del presente regolamento, il voto di ogni componente del Consiglio è singolo. Per le designazioni relative ad un solo nominativo, viene eletto chi raggiunge il numero più alto di voti, in caso di parità prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione relativo all'anno di prima immatricolazione, a parità di anno di iscrizione prevale il più giovane di età. Lo stesso vale per elezioni relative a più nominativi.

Art.14
Validità delle votazioni
1. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, compresi gli astenuti e il numero dei consiglieri è calcolato detraendo gli assenti giustificati prima dell'appello.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei votanti.
3. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Non viene computato nel numero dei votanti il consigliere che, con dichiarazione messa a verbale, abbandona l'aula prima della votazione.

Art.15
Verbali delle sedute
1. Il verbale delle sedute è redatto in forma sintetica con la sovraintendenza del Presidente e del funzionario della segreteria del Ministero, dal segretario verbalizzante, scelto dal Presidente tra i consiglieri. Il verbale è allegato all'ordine del giorno della seduta in cui deve essere discusso.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al segretario verbalizzante.
3. La bozza di verbale è disponibile anche presso l'ufficio di segreteria. Eventuali osservazioni
debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

Art.16
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
2. Non decadono dal C.N.S.U. i consiglieri che conseguono la Laurea, qualora si iscrivano ad un corso di Laurea Specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della Laurea.
3. La qualità di consigliere si perde per dimissioni presentate al Consiglio e, per esso, al Presidente in forma scritta e motivata. Tali dimissioni, per le quali è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, se accettate sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. In caso di decadenza, un consigliere membro eletto all'U.d.P. ovvero presente in una commissione permanente indica il nome del proprio sostituto, salvo quanto disposto nel comma precedente.
Qualora non si ottemperi a tale obbligo, questo incombe sul gruppo, ufficialmente costituito o meno, cui il membro decaduto apparteneva nel momento della propria elezione agli incarichi di cui sopra.
La surroga ha effetto immediato, sentito il Presidente e l'U.d.P. Il Consiglio si riserva di rifiutare all'unanimità, dedotti il consigliere decaduto ed il suo subentrante, la nomina di questi a consigliere.
In questo caso il C.N.S.U. richiede che il consigliere decaduto formuli una proposta alternativa seguendo la medesima procedura.

Art.17
Elezione dei rappresentanti del C.N.S.U. al C.U.N.
1. In base all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente regolamento, il C.N.S.U. elegge nel proprio seno otto rappresentanti per il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.).
2. Le elezioni per il C.U.N. avvengono previa presentazione delle candidature nominali da parte dei consiglieri e dopo almeno venti giorni dalla presentazione delle candidature.
3. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze relative a due nominativi differenti.
4. Vengono eletti gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione relativa all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di iscrizione prevale il più giovane di età.

Art.18
Informazione
1. Il C.N.S.U. si dota di un sito internet tramite il quale dare visibilità ai lavori ed alle delibere dell'organo; ogni gruppo dispone di una propria pagina ed ogni consigliere ha diritto ad una scheda personale sul sito dell'organo.

Art.19
Mozione di sfiducia al Presidente
1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due terzi dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
2. La mozione di sfiducia è depositata presso la segreteria che ne dà immediata comunicazione al
vicepresidente.
3. La discussione è aperta dal primo firmatario, successivamente prende la parola il Presidente. Nella discussione successiva possono intervenire tutti i consiglieri.
4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene posta ai voti, a scrutinio segreto, per appello nominale.
5. Se approvata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, il Presidente del C.N.S.U. si dimette e si indicono nuove elezioni.
6. A seguito della sfiducia al Presidente, decade tutto l'Ufficio di Presidenza.
7. Il Vice-presidente può essere sfiduciato dal Presidente solo per gravi motivazioni. In tal caso, la sfiducia al Vice-presidente è votata secondo le modalità di cui al comma 5.

Art.20
Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio.

 

Regolamento anni precedenti