REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI
UNIVERSITARI
Approvato con delibera del 29 ottobre 2021
Art.1
Natura e funzioni del C.N.S.U.
1. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) è
organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai
corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca attivati nelle università italiane, Esso
formula pareri e proposte al Ministro dell'Università e Ricerca, di
seguito appellato Ministro:
a) su progetti di riordino del sistema universitario predisposti
dal Ministro;
b) sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17 comma 95
della legge 15 marzo 1997, n.127, con i quali sono definiti i
criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341,
nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti;
c) sui criteri per la utilizzazione della quota di equilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario delle università;
d) circa le linee generali di indirizzo definite dal MIUR relative
ai piani pluriennali di sviluppo delle università.
2. Oltre alle competenze di cui al comma 1, il C.N.S.U.:
a) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel
Consiglio Universitario
Nazionale(C.U.N.) di cui all'art. 17, comma 104, lettera b) della
legge 15 maggio 1997, n.127;
b) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su
altre materie di interesse generale per l'università dando risposta
entro 60 giorni;
c) presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una
relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema
universitario;
d) può rivolgere quesiti al Ministero circa fatti o eventi di
rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione
studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni;
e) può formulare proposte sul decreto sul Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
f) fornisce parere sul decreto inerente la limitazione dell'accesso
a specifici corsi ad accesso limitato.
3. I componenti del C.N.S.U. sono appellati consiglieri nazionali
degli studenti universitari, di seguito chiamati consiglieri.
Art.2
Insediamento ed elezione del Presidente
1. Il C.N.S.U. è insediato dal Ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca.
2. Il C.N.S.U. nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il
Presidente tra i suoi componenti. Ogni consigliere esprime il voto
per un solo candidato.
3. Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature
nominali all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di
Presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto sono
assunte dallo studente decano con maggiore anzianità di iscrizione
rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di
immatricolazione prevale il più anziano di età.
4. E' eletto Presidente il consigliere che raggiunge la maggioranza
assoluta dei voti degli aventi diritto; nel caso tale maggioranza
non venga raggiunta alla prima votazione si procede contestualmente
alla stessa seduta ad una nuova votazione, in cui è eletto
Presidente il candidato che ottiene la maggioranza
relativa dei voti espressi. In caso di parità tra due o più
nominativi, prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione
rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno
di
immatricolazione prevale il più giovane di età.
5. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e
discussione delle candidature.
Art. 3
Funzioni del Presidente
1.Il Presidente rappresenta il Consiglio Nazionale degli Studenti,
lo convoca sentiti i capigruppo e l'U.d.P. e presiede le sedute, ne
coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli
orientamenti programmatici. Il Presidente dura in carica per tutta
la durata del C.N.S.U. prevista dalla legge.
2. Il Presidente assicura l'osservanza del regolamento, la
regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e,
qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere
temporaneamente o, sentito l'Ufficio di Presidenza (U.d.P.),
definitivamente la seduta. Un quinto dei consiglieri può chiedere
la sospensione temporanea della seduta ed il Presidente è tenuto a
concederla.
3. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti
all'ordine del giorno, concede la facoltà di parola e la revoca;
precisa i termini delle questioni sulle quali si vota e proclama i
risultati delle votazioni.
4. Il Presidente autorizza le emittenti radiotelevisive, che ne
facciano richiesta per iscritto, a
trasmettere le sedute del C.N.S.U. Allo stesso modo, egli ha
facoltà di concedere autorizzazione, previa debita motivazione, a
qualsiasi altra forma di registrazione realizzata da consiglieri o
soggetti esterni al Consiglio.
5. Il Presidente, sentito l'U.d.P., predispone un calendario
trimestrale indicativo dei lavori.
6. Durante le votazioni interne al C.N.S.U., in caso di parità di
voti, si procede nella stessa seduta, ad una seconda votazione
nella quale, in caso di ulteriore parità, il voto del Presidente è
determinante.
Art.4
Composizione e funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1.L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da tre membri
eletti dall'assemblea fra tutti i componenti del C.N.S.U. L'Ufficio
di Presidenza può essere ampliato come previsto dal comma 7 del
presente articolo.
2. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza i tre consiglieri che
ottengono il maggior numero di voti. Per la procedura elettorale si
applica, in quanto compatibile, quella del Presidente.
3. Il Presidente attribuisce ai membri dell'Ufficio di Presidenza,
tra le altre, le seguenti funzioni: Vicepresidenza vicaria e
segreteria dell'U.d.P.
4. All'U.d.P. sono assicurati gli strumenti ed i servizi necessari
all'espletamento delle proprie
funzioni.
5. L'U.d.P. rimane in carica per la durata del mandato del
Presidente.
6. In caso di impedimento o assenza dall'aula del Presidente, le
funzioni di quest'ultimo sono attribuite al Vice-presidente
vicario.
7. Nel caso risultino escluse dall'U.d.P. componenti consistenti (4
membri ciascuna) del Consiglio, il Presidente ha la facoltà, su
richieste scritte di almeno quattro consiglieri, di allargare lo
stesso fino ad un massimo di due membri su indicazione di queste
ultime componenti. I membri aggiunti entrano a
far parte a pieno titolo dell'U.d.P.
Art.4-bis
Gruppi consiliari e capigruppo
1.Il Consiglio si articola individuando per ciascun consigliere uno
specifico gruppo consiliare di appartenenza, composto da almeno 3
membri.
2. Contestualmente alla istituzione di un gruppo consiliare, tra i
suoi componenti deve essere indicato un capogruppo che ne assume la
funzione di portavoce in Consiglio e di referente per il Presidente
durante le assemblee, al fine di individuare la volontà del
Consiglio stesso. Al di fuori della sessione ufficialmente
convocata egli è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante
del proprio gruppo.
3. I membri che non possono o non vogliono costituirsi in un gruppo
consiliare hanno facoltà di confluire in un gruppo misto formato da
almeno 3 membri.
Art.5
Commissioni permanenti
1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di
singole questioni, il Consiglio si articola ulteriormente in
commissioni permanenti; possono inoltre essere istituiti gruppi
temporanei di lavoro.
2. Il Consiglio istituisce dopo la prima seduta le commissioni
permanenti che ritiene opportune.
3. Il Presidente, sentiti i capigruppo, nomina i presidenti delle
commissioni permanenti tra gli stessi componenti delle commissioni.
Tra questi ultimi viene scelto dal presidente della commissione un
segretario verbalizzante.
4. Le commissioni si riuniscono, di regola, in occasione delle
sessioni del Consiglio; possono tuttavia riunirsi in data diversa,
per iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei
componenti.
5. I lavori delle commissioni non possono svolgersi in concomitanza
con le sedute del C.N.S.U. e del C.U.N.
6. L'ordine del giorno delle commissioni è comunicato
tempestivamente a tutti i membri del Consiglio dagli uffici
preposti su indicazione del Presidente del C.N.S.U. o del
presidente della commissione.
7. Le commissioni permanenti sono composte da un membro ogni tre
consiglieri appartenente a ciascun gruppo regolarmente
costituito.
8. Qualora il presidente della commissione lo ritenga necessario,
ad essa si aggiungono il Presidente o un suo delegato scelto tra i
membri dell'U.d.P. Il dottorando e lo specializzando possono
partecipare in qualsiasi momento alla commissione permanente,
previa autorizzazione del presidente della stessa.
9. I componenti delle commissioni possono farsi sostituire da un
proprio delegato.
10. Alle singole commissioni possono liberamente assistere come
uditori, senza facoltà di intervento alcuno, i consiglieri che non
fanno parte delle stesse.
Art.6
Gruppi di lavoro
1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire
gruppi di lavoro di durata predefinita.
2. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun
gruppo di lavoro sino a tre esperti esterni al Consiglio.
3. Si applica ai gruppi di lavoro, in quanto compatibile, la
disciplina delle commissioni permanenti.
Art.7
Designazione e funzioni dei relatori
1. Le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro designano i
componenti incaricati di stendere il testo delle relazioni sulle
questioni ad essi affidate e di illustrarle al Consiglio. In caso
di divergenze sostanziali, la commissione o il gruppo di lavoro
possono designare due relatori, uno di maggioranza ed uno di
minoranza.
2. Per le pratiche direttamente affidate dal Presidente ai singoli
relatori, questi predispongono una relazione da presentare al
Consiglio. I relatori illustrano al Consiglio il testo della
deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta
viene posta in votazione.
Art.8
Audizioni
1. Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può effettuare
audizioni, con richiesta al Ministro da parte dell'U.d.P. o di
almeno un quinto dei consiglieri, di esperti esterni al
Consiglio.
Art.9
Sessione del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno otto volte
l'anno, sulla base di un calendario indicativo e prestabilito,
trasmesso a tutte le sedi rettorali, votato dall'assemblea su
proposta dell'U.d.P. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria
quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta del
Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In
questi casi la riunione avviene entro quindici giorni.
Art.10
Convocazione e ordine del giorno
1. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed
è inviata per telegramma e per posta elettronica o con avviso
telefonico, con invio almeno sette giorni prima della data fissata
per seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale
ed è comunicata con gli stessi mezzi a domicilio almeno 48 ore
prima della data fissata.
2. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può
proporre aggiunte all'ordine del giorno, anche su richiesta del
Ministro, ovvero di un consigliere, per motivi da lui valutati di
straordinaria necessità e particolare urgenza. Le aggiunte debbono
essere approvate con il voto favorevole di almeno un quinto dei
consiglieri. Le stesse possono essere rinviate di seduta ove lo
richiedessero almeno i 3/5 dei consiglieri.
3. La documentazione relativa all'ordine del giorno è a
disposizione dei componenti del Consiglio al momento della
convocazione.
4. L'ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta è
pubblicizzato a cura del segretario all'albo del Consiglio e degli
uffici preposti, e comunicato a tutte le sedi rettorali, almeno il
giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza.
5. Tutti gli atti ed i provvedimenti sono redatti e depositati
nell'archivio del Ministero a cura del segretario.
6. I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari devono
assentarsi da attività didattiche
universitarie (lezioni, seminari, etc.), dove è richiesto l'obbligo
di frequenza, hanno diritto ad una nota giustificativa che li
assolva dall'obbligo suddetto. La segretaria del C.N.S.U. invierà
alla segreteria delle facoltà universitarie sedi dei consiglieri,
la nota di cui sopra, che sarà a sua volta inoltrata dalle
segreterie universitarie presso i tenutari delle attività
didattiche stesse. Eguale nota giustificativa dispenserà lo
specializzando ed il dottorando dalla giornata lavorativa impiegata
per partecipare ai lavori consiliari, che non sarà così detratta
dal periodo di ferie previste dalle rispettive borse di
studio.
In tal caso la nota viene inoltrata presso la segreteria delle
scuole di specializzazione o del dottorato di ricerca e avrà iter
analogo a quanto previsto sopra. I consiglieri che per partecipare
ai lavori consiliari devono assentarsi da prove di valutazione
hanno diritto ad uno spostamento della data di svolgimento di tale
esame.
Art.11
Validità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la
maggioranza dei suoi membri in carica aventi diritto a
parteciparvi, dedotti gli assenti giustificati per iscritto prima
dell'appello.
In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di
propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio
presente in aula, la verifica del numero legale.
2. In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende la
seduta per un tempo massimo di due ore; in caso di ulteriore
mancanza del numero legale, la aggiorna.
Art.12
Ordine della discussione e votazioni
1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce
l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli
argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni
di carattere procedurale.
2. Sono poste in votazione, in ordine prioritario:
a) le proposte di rinvio o di sospensione;
b) le questioni pregiudiziali;
c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di
istruttoria.
3.Gli emendamenti sono presentati in forma scritta. La votazione
sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta
a cui essi si riferiscono.
Art.13
Forma delle votazioni
1. L'espressione del voto è, di norma, palese, e si effettua per
alzata di mano.
2. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni
concernenti persone o qualora lo richiedano i 3/5 dei membri del
Consiglio.
3. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo
richiede per iscritto almeno un quinto dei consiglieri.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere
presentata prima che il Presidente abbia dichiarato aperta la
votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al
momento del voto, la richiesta si intende ritirata.
5. Per le designazioni elettive, escluse quelle di cui all'art.17
del presente regolamento, il voto di ogni componente del Consiglio
è singolo. Per le designazioni relative ad un solo nominativo,
viene eletto chi raggiunge il numero più alto di voti, in caso di
parità prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione
relativo all'anno di prima immatricolazione, a parità di anno di
iscrizione prevale il più giovane di età. Lo stesso vale per
elezioni relative a più nominativi.
Art.14
Validità delle votazioni
1. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà
più uno dei componenti del Consiglio, compresi gli astenuti e il
numero dei consiglieri è calcolato detraendo gli assenti
giustificati prima dell'appello.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si
computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel
numero dei votanti.
3. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei votanti. Non viene computato nel numero dei
votanti il consigliere che, con dichiarazione messa a verbale,
abbandona l'aula prima della votazione.
Art.15
Verbali delle sedute
1. Il verbale delle sedute è redatto in forma sintetica con la
sovraintendenza del Presidente e del funzionario della segreteria
del Ministero, dal segretario verbalizzante, scelto dal Presidente
tra i consiglieri. Il verbale è allegato all'ordine del giorno
della seduta in cui deve essere discusso.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a
verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal
voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una
propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui
stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare
seduta stante al segretario verbalizzante.
3. La bozza di verbale è disponibile anche presso l'ufficio di
segreteria. Eventuali osservazioni
debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio
della seduta in cui il verbale viene approvato.
Art.16
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli
impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate
dalla legge.
2. Non decadono dal C.N.S.U. i consiglieri che conseguono la
Laurea, qualora si iscrivano ad un corso di Laurea Specialistica
entro l'anno accademico successivo al conseguimento della
Laurea.
3. La qualità di consigliere si perde per dimissioni presentate al
Consiglio e, per esso, al Presidente in forma scritta e motivata.
Tali dimissioni, per le quali è necessaria la presa d'atto da parte
del Consiglio, se accettate sono irrevocabili e diventano efficaci
una volta adottata la relativa surroga, che deve avvenire entro
venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. In caso di decadenza, un consigliere membro eletto all'U.d.P.
ovvero presente in una commissione permanente indica il nome del
proprio sostituto, salvo quanto disposto nel comma
precedente.
Qualora non si ottemperi a tale obbligo, questo incombe sul gruppo,
ufficialmente costituito o meno, cui il membro decaduto apparteneva
nel momento della propria elezione agli incarichi di cui
sopra.
La surroga ha effetto immediato, sentito il Presidente e l'U.d.P.
Il Consiglio si riserva di rifiutare all'unanimità, dedotti il
consigliere decaduto ed il suo subentrante, la nomina di questi a
consigliere.
In questo caso il C.N.S.U. richiede che il consigliere decaduto
formuli una proposta alternativa seguendo la medesima
procedura.
Art.17
Elezione dei rappresentanti del C.N.S.U. al C.U.N.
1. In base all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente
regolamento, il C.N.S.U. elegge nel proprio seno otto
rappresentanti per il Consiglio Universitario Nazionale
(C.U.N.).
2. Le elezioni per il C.U.N. avvengono previa presentazione delle
candidature nominali da parte dei consiglieri e dopo almeno venti
giorni dalla presentazione delle candidature.
3. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Ogni consigliere
può esprimere due preferenze relative a due nominativi
differenti.
4. Vengono eletti gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze. In caso di parità prevale lo studente con
minore anzianità di iscrizione relativa all'anno di prima
immatricolazione. A parità di anno di iscrizione prevale il più
giovane di età.
Art.18
Informazione
1. Il C.N.S.U. si dota di un sito internet tramite il quale dare
visibilità ai lavori ed alle delibere dell'organo; ogni gruppo
dispone di una propria pagina ed ogni consigliere ha diritto ad una
scheda personale sul sito dell'organo.
Art.19
Mozione di sfiducia al Presidente
1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno i due terzi dei consiglieri e viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. La mozione di sfiducia è depositata presso la segreteria che ne
dà immediata comunicazione al
vicepresidente.
3. La discussione è aperta dal primo firmatario, successivamente
prende la parola il Presidente. Nella discussione successiva
possono intervenire tutti i consiglieri.
4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di
voto, la mozione viene posta ai voti, a scrutinio segreto, per
appello nominale.
5. Se approvata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, il
Presidente del C.N.S.U. si dimette e si indicono nuove
elezioni.
6. A seguito della sfiducia al Presidente, decade tutto l'Ufficio
di Presidenza.
7. Il Vice-presidente può essere sfiduciato dal Presidente solo per
gravi motivazioni. In tal caso, la sfiducia al Vice-presidente è
votata secondo le modalità di cui al comma 5.
Art.20
Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con
deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti del Consiglio.
Regolamento
anni precedenti