28 luglio 2022
Roma lì 28/07/2022
Alla Ministra dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Cristina Messa
Al Segretario Generale del MUR Dott.ssa Maria Letizia Melina
Al DG della Direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio
Dott. Gianluca Cerracchio
Ministero dell'Università e della Ricerca
Oggetto: Parere agli schemi di decreti attuativi della legge 12
aprile 2022, n. 33 recante "Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore"
IL CNSU
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante "Disposizioni in
materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore" e in particolare
l'art. 4 primo comma; VISTO lo schema di decreto denominato "DM
Università 15 luglio 2022";
VISTO lo schema di decreto denominato "DM AFAM e università 15
luglio 2022";
RIPORTA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI
In generale, è salutata con favore l'applicazione della doppia
immatricolazione tra AFAM e Università, oggetto dello schema di
decreto denominato "DM AFAM e università 15 luglio
Consiglio Nazionale Degli Studenti Universitari
Ministero dell'Università e della Ricerca
Via Michele Carcani 61, 00153, Roma
info@cnsu.miur.it / chiapparinoluigil@gmail.com
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2022", in quanto provvedimento che facilità l'accesso a entrambe le
categorie di alta formazione, fino ad oggi immotivatamente
impedito, e in generale più accessibile la totalità dei saperi. In
materia di doppia immatricolazione ai corsi di laurea universitari,
tuttavia, si deve comunque ribadire le perplessità legate alla
possibilità dello studente universitario di frequentare entrambi i
corsi di laurea con eguale profitto e, soprattutto, con eguale
qualità della didattica erogata. Tale criticità rischia di
inficiare il senso stesso della riforma - quello, cioè, di favorire
l'arricchimento del sapere individuale del laureato tramite una
maggiore interdisciplinarietà - ma per una valutazione più
approfondita, rimarrà comunque necessario un periodo di
osservazione e vigilanza su tali situazioni, come del resto
previsto dalla legge. Perplessità sistematiche permangono anche per
quanto riguarda l'impatto della riforma sul mercato del lavoro, per
cui si rischia di aumentare lo squilibrio tra la preparazione e il
livello di formazione dei laureati a fronte di condizioni di lavoro
comunque precarie e sottopagate, imponendo, quindi, allo studente
un'iper-performatività dal punto di vista della formazione
personale, senza però che a fronte di questa sia previsto un
effettivo riconoscimento in termini stabilità economica e
lavorativa in prospettiva. In questo senso, la riforma della doppia
immatricolazione accende le luci sul grande problema del lavoro
giovanile e sulle prospettive lavorative dei laureati, di cui il
MUR, di concerto con il Ministero del Lavoro e le parti sociali
deve farsi carico.
Passando all'analisi degli schemi di decreto, nello specifico, si
segnala:
- nell'ambito del "DM Università 15 luglio 2022", con riferimento
all'art. 4, che se da un lato la previsione della possibilità di
accedere alla modalità a distanza in uno dei due corsi di laurea di
iscrizione nella quota del 10% se erogato in modalità ordinaria può
essere interpretata come una soluzione, dall'altro lato la
possibilità di frequentare da remoto per 2/3 i corsi erogati in
modalità mista sembra sbilanciata. In questo ambito si dovrebbe
comunque avere riguardo per la quantità di ore a distanza previste
dal singolo CDL a cui si è iscritti. In merito a questo si
sottolinea come la possibilità di erogare fino al 10% e/o ai ⅔ del
corso in modalità a distanza è, ai sensi della normativa vigente,
appunto una facoltà. Si sottolinea quindi che non è opportuno
costringere gli atenei a raggiungere questo limite. Nel medesimo
articolo, riteniamo positiva la possibilità prevista di frequentare
part-time, anche se si segnala che attualmente nella maggior parte
degli atenei questo tipo di iscrizione appare disciplinata in modo
inadeguato: la maggior parte degli atenei prevede infatti che il
percorso di studi part- time si svolga nel doppio degli anni di
corso ordinari, rendendo necessari, ad esempio, sei anni per lo
svolgimento di una triennale, quattro anni per lo svolgimento di
una magistrale, senza possibilità di flessibilizzare tali percorsi.
Appare evidente che, ricorrendo a questo tipo di part-time, è
vanificato l'obiettivo della riforma della doppia immatricolazione.
il CNSU chiede dunque che sia implementata tale possibilità tramite
riforma della modalità part-time,
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la quale dovrebbe essere reso maggiormente flessibile e dunque
fruibile, di cui si chiede che il MUR si faccia carico anche
finanziariamente al fine da non creare disparità fra i diversi
atenei;
- con riferimento all'art.5 del medesimo schema di decreto, si
ritiene positiva la possibilità di riconoscimento delle attività
didattiche svolte all'interno di uno dei corsi di Studio
nell'ambito dell'altro
- con riferimento all'art. 7 del DM università e all'art. 6 del DM
AFAM, il Consiglio ritiene valido il sistema di elezione del Corso
con riferimento al quale si possa accedere ai benefici di Diritto
allo studio, ma dato il maggior carico di lavoro e le maggiori
spese inevitabilmente derivanti dalla doppia immatricolazione
(libri di testo, materiale didattico, spostamenti ecc..) sia
comunque prevista la adeguata maggiorazione dell'importo della
borsa di studio ordinaria prevista dal terzo comma dell'art. 6 del
Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 17
dicembre 2021, n. 1320; a tale fine appare necessario programmare
un congruo aumento delle risorse.
- negli stessi articoli il CNSU esprime parere negativo sul
meccanismo del doppio requisito di merito che lo studente con
doppia immatricolazione deve rispettare per accedere alla
maggiorazione del beneficio DSU. Tale previsione non sembra
ragionevole nella misura in cui, da un lato si aggrava oltremodo la
condizione dello studente, a scapito anche della fruibilità
effettiva della doppia immatricolazione, dall'altro, in caso di
immatricolazione in regioni diverse o in sedi afferenti a diversi
enti per il DSU, si corre il rischio che entrino in conflitto le
diverse normative regionali, a scapito del riconoscimento allo
studente dei benefici di diritto allo studio. Tale previsione
sembra contraddire anche il sopracitato art. 6 del Decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n.
1320. Il Consiglio a questo fine propone che lo studente sia tenuto
a rispettare i requisiti di merito della sola sede in cui beneficia
di borsa e altri servizi di DSU; Questo Consiglio propone di
introdurre la possibilità per lo studente di concorrere al
raggiungimento dei requisiti di merito per la borsa di studio di
sommare i cfu conseguiti in entrambi i corsi;
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Roma lì 28/07/2022 Alla Ministra dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Cristina Messa Al Segretario Generale del MUR Dott.ssa Maria Letizia Melina Al DG della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Dott. Gianluca Cerracchio Ministero dell'Università e della Ricerca Oggetto: Parere agli schemi di decreti attuativi della legge 12 aprile 2022, n. 33 recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" IL CNSU VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" e in particolare l'art. 4 primo comma; VISTO lo schema di decreto denominato "DM Università 15 luglio 2022"; VISTO lo schema di decreto denominato "DM AFAM e università 15 luglio 2022"; RIPORTA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI In generale, è salutata con favore l'applicazione della doppia immatricolazione tra AFAM e Università, oggetto dello schema di decreto denominato "DM AFAM e università 15 luglio 2022", in quanto provvedimento che facilità l'accesso a entrambe le categorie di alta formazione, fino ad oggi immotivatamente impedito, e in generale più accessibile la totalità dei saperi. In materia di doppia immatricolazione ai corsi di laurea universitari, tuttavia, si deve comunque ribadire le perplessità legate alla possibilità dello studente universitario di frequentare entrambi i corsi di laurea con eguale profitto e, soprattutto, con eguale qualità della didattica erogata. Tale criticità rischia di inficiare il senso stesso della riforma - quello, cioè, di favorire l'arricchimento del sapere individuale del laureato tramite una maggiore interdisciplinarietà - ma per una valutazione più approfondita, rimarrà comunque necessario un periodo di osservazione e vigilanza su tali situazioni, come del resto previsto dalla legge. Perplessità sistematiche permangono anche per quanto riguarda l'impatto della riforma sul mercato del lavoro, per cui si rischia di aumentare lo squilibrio tra la preparazione e il livello di formazione dei laureati a fronte di condizioni di lavoro comunque precarie e sottopagate, imponendo, quindi, allo studente un'iper-performatività dal punto di vista della formazione personale, senza però che a fronte di questa sia previsto un effettivo riconoscimento in termini stabilità economica e lavorativa in prospettiva. In questo senso, la riforma della doppia immatricolazione accende le luci sul grande problema del lavoro giovanile e sulle prospettive lavorative dei laureati, di cui il MUR, di concerto con il Ministero del Lavoro e le parti sociali deve farsi carico. Passando all'analisi degli schemi di decreto, nello specifico, si segnala: - nell'ambito del "DM Università 15 luglio 2022", con riferimento all'art. 4, che se da un lato la previsione della possibilità di accedere alla modalità a distanza in uno dei due corsi di laurea di iscrizione nella quota del 10% se erogato in modalità ordinaria può essere interpretata come una soluzione, dall'altro lato la possibilità di frequentare da remoto per 2/3 i corsi erogati in modalità mista sembra sbilanciata. In questo ambito si dovrebbe comunque avere riguardo per la quantità di ore a distanza previste dal singolo CDL a cui si è iscritti. In merito a questo si sottolinea come la possibilità di erogare fino al 10% e/o ai ⅔ del corso in modalità a distanza è, ai sensi della normativa vigente, appunto una facoltà. Si sottolinea quindi che non è opportuno costringere gli atenei a raggiungere questo limite. Nel medesimo articolo, riteniamo positiva la possibilità prevista di frequentare part-time, anche se si segnala che attualmente nella maggior parte degli atenei questo tipo di iscrizione appare disciplinata in modo inadeguato: la maggior parte degli atenei prevede infatti che il percorso di studi part- time si svolga nel doppio degli anni di corso ordinari, rendendo necessari, ad esempio, sei anni per lo svolgimento di una triennale, quattro anni per lo svolgimento di una magistrale, senza possibilità di flessibilizzare tali percorsi. Appare evidente che, ricorrendo a questo tipo di part-time, è vanificato l'obiettivo della riforma della doppia immatricolazione. il CNSU chiede dunque che sia implementata tale possibilità tramite riforma della modalità part-time, la quale dovrebbe essere reso maggiormente flessibile e dunque fruibile, di cui si chiede che il MUR si faccia carico anche finanziariamente al fine da non creare disparità fra i diversi atenei; - con riferimento all'art.5 del medesimo schema di decreto, si ritiene positiva la possibilità di riconoscimento delle attività didattiche svolte all'interno di uno dei corsi di Studio nell'ambito dell'altro - con riferimento all'art. 7 del DM università e all'art. 6 del DM AFAM, il Consiglio ritiene valido il sistema di elezione del Corso con riferimento al quale si possa accedere ai benefici di Diritto allo studio, ma dato il maggior carico di lavoro e le maggiori spese inevitabilmente derivanti dalla doppia immatricolazione (libri di testo, materiale didattico, spostamenti ecc..) sia comunque prevista la adeguata maggiorazione dell'importo della borsa di studio ordinaria prevista dal terzo comma dell'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320; a tale fine appare necessario programmare un congruo aumento delle risorse. - negli stessi articoli il CNSU esprime parere negativo sul meccanismo del doppio requisito di merito che lo studente con doppia immatricolazione deve rispettare per accedere alla maggiorazione del beneficio DSU. Tale previsione non sembra ragionevole nella misura in cui, da un lato si aggrava oltremodo la condizione dello studente, a scapito anche della fruibilità effettiva della doppia immatricolazione, dall'altro, in caso di immatricolazione in regioni diverse o in sedi afferenti a diversi enti per il DSU, si corre il rischio che entrino in conflitto le diverse normative regionali, a scapito del riconoscimento allo studente dei benefici di diritto allo studio. Tale previsione sembra contraddire anche il sopracitato art. 6 del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320. Il Consiglio a questo fine propone che lo studente sia tenuto a rispettare i requisiti di merito della sola sede in cui beneficia di borsa e altri servizi di DSU; Questo Consiglio propone di introdurre la possibilità per lo studente di concorrere al raggiungimento dei requisiti di merito per la borsa di studio di sommare i cfu conseguiti in entrambi i corsi; IL CNSU ADOTTA DUNQUE su entrambi gli schemi di decreto, parere positivo con la condizione che vengano affrontate e risolte le criticità, e considerate le proposte sopra indicate.
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