Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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  • Home pagePareri2021Parere in merito al disegno di legge "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"

20 maggio 2021

 

 

Roma, 17 maggio 2021

 

 

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro

prof. Maria Cristina Messa Ministero dell'Università e della Ricerca

 

Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Presidente della II commissione

on. Mario Perantoni

 

Al Presidente della VII commissione

on. Vittoria Casa Camera dei Deputati

 

Al Presidente della II commissione

on. Andrea Ostellari

 

Al Presidente della VII commissione

on. Riccardo Nencini Senato della Repubblica

 

LORO SEDI

Oggetto: Parere in merito al disegno di legge "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"


VISTO il disegno di legge C. 2751: "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

VISTO l'articolo 102, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il Piano per la ripresa e la resilienza approvato nel Consiglio dei Ministri n. 16 del 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione europea, in particolare la missione 4, componente 1.1, riforma 1.6 "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni";

 

CONSIDERATO l'editoriale pubblicato sul Giornale Italiano di Psicologia, n°3, 2020;

 

CONSIDERATO il parere presentato all'Ordine degli Psicologi lombardi dai rappresentanti degli studenti delle principali facoltà di psicologia lombarde;

 

RICHIAMATA la mozione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 25 maggio 2020 recante oggetto "Revisione complessiva degli Esami di Stato e lauree abilitanti ai fini dell'accesso alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale".

 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Il suddetto disegno di legge vuole procedere nell'opera di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate iniziata con l'introduzione dell'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo contestuale alla laurea in Medicina e Chirurgia.

L'Esame di Stato ha lo scopo di certificare la qualità delle competenze professionali maturate dai candidati nel percorso accademico e in particolare nelle esperienze di tirocinio o di lavoro. Tuttavia, questo Consiglio ritiene che non di rado la prova di esame, così come attualmente strutturata, sia superflua in quanto verifica competenze già certificate dal diploma di laurea.

Questo Consiglio ritiene necessaria una riforma, in accordo con gli ordini professionali, che vada a semplificare l'Esame di Stato, anche alla luce delle modalità adottate in fase emergenziale, che hanno permesso di conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni attraverso una singola prova orale, ovvero con una modalità di per sé snella rispetto agli anni passati. Mantenere anche per le future sessioni d'esame le modalità adottate in emergenza sarebbe un primo passo verso una semplificazione delle procedure.

Prima di analizzare i singoli articoli, si evidenzia negativamente l'assenza delle professioni di architetto, attuario, ingegnere, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale dal testo del progetto di legge. Anche per queste professioni occorre una riforma dell'Esame di Stato e si interroga il Ministero sulle ragioni della loro esclusione.

Ritornando al disegno di legge, in merito all'art. 1, si ritiene inadeguata la scelta di trattare unitamente le quattro professioni. In particolare, la laurea magistrale in psicologia ha caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre tre classi di laurea e per questo meriterebbe delle considerazioni a parte. Per questo, si raccomanda che l'adeguamento dei corsi di laurea avvenga separatamente, in modo che eventuali ritardi sul singolo corso non rallentino l'iter complessivo.

Per quanto riguarda l'art. 2, si reputa la laurea abilitante lo sbocco naturale dei citati percorsi professionalizzanti e la sua introduzione permetterebbe una più diretta immissione nel mercato del lavoro.

L'art. 3 prevede l'adeguamento dell'esame di laurea e delle classi di laurea. Questo consesso ritiene superflua l'introduzione, con il co. 1, di una prova pratica valutativa perché andrebbe a valutare competenze già certificate dal tirocinio.

Ad esempio, facendo riferimento alle classi di Laurea, attualmente non presenti all'interno del DDL, di SNT-1, SNT-2, SNT-3 e SNT-4, attualmente è richiesta una prova pratica finale, nonostante durante il percorso vengano effettuate già 1800 ore, equivalenti a 60 cfu, di tirocinio. Si ritiene che la relazione finale dello stesso sia sufficiente all'abilitazione.

Inoltre, si reputa necessario specificare le eventuali conseguenze per i candidati che non dovessero superare positivamente la prova pratica valutativa: sarebbe inopportuno vincolare l'ottenimento della laurea al superamento della suddetta prova. Si considera più appropriato concedere la laurea indipendentemente dall'esito della prova pratica e lasciare la possibilità di conseguire l'abilitazione con il superamento della prova in una successiva sessione di laurea. Riguardo al co. 2, si ritiene necessario che i decreti attuativi e la definizione del regime transitorio siano formulati in dialogo con la comunità universitaria tutta, in particolare con questo Consiglio, al fine di tutelare in particolare le coorti di studenti che si laureano nell'anno accademico corrente e nel successivo.

Inoltre si chiede di implementare all'interno della normativa vigente un sistema di tutela per gli studenti che svolgono tirocini curriculari, al fine di garantire l'effettività degli obiettivi formativi.

Circa l'art. 4, si accoglie positivamente l'introduzione di una norma aperta che preveda l'introduzione progressiva di nuovi titoli abilitanti. Come già espresso, però, non si comprendono le ragioni dell'esclusione di alcune professioni dall'articolo. Questo consiglio si augura che il MUR si faccia promotore del dialogo con gli ordini o i collegi professionali e la comunità accademica al fine di formulare nuove riforme che procedano in questa direzione.

Al netto delle osservazioni fin qui esposte, si esprime parere favorevole nei confronti del disegno di legge e si raccomanda di attuarne le disposizioni affinché l'iter formativo dei nuovi professionisti risulti semplificato senza che siano ridotte le competenze e la qualità degli abilitati.

In fine, si chiede che il Ministero dell'Università e della ricerca di avvii un tavolo confronto sulla riforma degli ordinamenti e delle classi di laurea oggetto di modifica per effetto del disegno di legge succitato, coinvolgendo il Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

 



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