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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pagePareri2017Parere in merito ai criteri di riparto delle risorse a valere sul fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l’orientamento, per gli anni 2017 e 2018

22 dicembre 2017

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

 

Roma, 22 dicembre 2017

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministra Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento

Prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

Dott. Daniele Livon

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: PARERE IN MERITO AI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E AI PIANI PER L'ORIENTAMENTO, PER GLI ANNI 2017 E 2018

 

Adunanza n. XI del 21 e 22 dicembre 2017

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO il Decreto per la determinazione dei criteri di riparto delle risorse a valere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai Piani per l'Orientamento, per gli anni 2017 e 2018;

 

VISTO il Decreto Legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla Legge del 11 luglio 2003, n. 170, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti" da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con Decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU;

 

VISTI gli obiettivi indicati all'art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), e) del sopracitato Decreto-Legge 9 maggio n. 105 del 2003, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170;

 

VISTA la Legge 232/2016, art. 1, commi 290-293 che prevede "Piani per l'orientamento e il tutorato per le Università Statali";

 

 

FORMULA ALL'UNANIMITÀ IL SEGUENTE PARERE

 

 

Il Decreto introduce degli strumenti positivi di sostegno alla mobilità internazionale e al tutorato, pertanto, esprime un'apprezzabile intenzione di garantire la mobilità internazionale ed il superamento delle difficoltà didattiche attraverso il tutorato.

 

In merito all'art. 2 "Fondo Giovani - Mobilità internazionale" del Decreto, riteniamo positiva la graduazione del contributo mensile di integrazione delle borse di mobilità internazionale in base all'indicatore ISEE, poichè tale criterio consente di garantire una borsa di studio commisurata alle esigenze dello studente, aumentandola per le fasce di ISEE più basse.                                           
In relazione al comma 2, il Consiglio ritiene troppo stringente la scelta di porre un limite del 20% delle risorse di ciascun Ateneo per l'attivazione di nuove borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei. Questo limite non tiene conto dei casi in cui le università̀ possano potenziare dei programmi di questo tipo, utili anch'essi ai fini di implementare la mobilità internazionale.

Il comma 3, che impone alle università̀ di erogare almeno il 50% dell'importo complessivamente assegnato allo studente, è accolto positivamente, anche se si ritiene opportuno inserire una norma che imponga il pagamento della restante parte dell'importo in tempi congrui rispetto alla mobilità e, comunque, sempre prima della fine della stessa.

 

L'articolo 3, rubricato come "Fondo giovani-tutorato e attività didattiche integrative", al comma 1 definisce il criterio di riparto delle risorse disponibili per le università statali secondo la proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano conseguito almeno 40 CFU nell'anno solare precedente. Questo Consiglio ritiene tale criterio lontano dal rappresentare le esigenze di fondi da destinare in questo settore: in primis perché le attività di tutorato e integrative della didattica sono più urgenti laddove la platea di studenti che non riesce a essere in corso e acquisisce meno CFU è più ampia. Per questo motivo il CNSU ritiene che questo criterio vada sostituito con un criterio più orientato verso il fabbisogno degli atenei, rispetto alle attività di tutorato e di didattica integrativa, ad esempio nei contesti in cui sono maggiormente evidenti le difficoltà degli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi. È necessario un monitoraggio continuo, volto a verificare che quei fondi siano realmente destinati a queste attività e che queste riescano nell'intento di accompagnare gli studenti nei loro percorsi universitari al fine di migliorarli. I commi 2 e 3 dello stesso articolo sono accolti favorevolmente, l'uno che definisce gli assegni per l'incentivazione delle attività didattico-integrative e di tutorato, cumulabili con la fruizione della borsa di studio di cui al d.lgs. 68/2012, l'altro che fissa un monte ore massimo annuale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, nonché un limite di € 4.000 all'anno da corrispondere proporzionalmente all'impegno richiesto allo studente.

 

L'articolo 4 "Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e Piano lauree scientifiche" accoglie favorevolmente la volontà di sostenere le iscrizioni nelle classi citate dall'articolo e in particolare la volontà di incrementare la partecipazione femminile a questi percorsi, notoriamente riservati a una platea di studenti che vede una scarsa partecipazione di studentesse donne.

 

In merito all'art. 5 dello schema di decreto, riguardante i Piani di orientamento e tutorato, il CNSU accoglie positivamente lo stanziamento a finanziamento delle attività di orientamento e tutorato, ma sottolinea il rischio che l'ammontare previsto risulti insufficiente per la predisposizione di attività esaustive per l'assolvimento del loro scopo.

Con riferimento ai criteri di assegnazione del finanziamento, il Consiglio auspica che siano volti al soddisfacimento delle reali necessità e dei fabbisogni peculiari dei diversi atenei, al fine di evitare possibili allocazioni distorsive concentrate in pochi atenei, che già potrebbero essere favorite dal criterio di cui al comma 3, lettera b) che valorizza il cofinanziamento diretto aggiuntivo.

Relativamente ai "laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni", il Consiglio accoglie la necessità di cui alla lettera a) purché sia intesa come la creazione di percorsi attraverso i quali gli studenti possano acquisire consapevolezza dei propri interessi, abilità e predisposizioni, e non di percorsi finalizzati ad indirizzare gli studenti esclusivamente sulla base del percorso scolastico pregresso. Positivo è invece quanto disposto in lettera b), riguardante percorsi di incontro tra docenti di scuola secondaria e docenti universitari per l'elaborazione di strategie di orientamento comune, altresì risulta fondamentale anche promuovere la partecipazione attiva degli studenti universitari nei percorsi di incontro con gli studenti di scuola secondaria.

Con riferimento alla sperimentazione di cui alla lettera c), si ritiene che l'autovalutazione e la valutazione della preparazione di base non siano funzionali ai fini delle attività di orientamento, soprattutto nell'eventualità in cui queste risultassero le uniche azioni predisposte nell'ambito dei progetti di orientamento e tutorato.

 

 

 

Il Presidente

Anna Azzalin



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