15 marzo 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
Roma, 9 marzo 2017
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dell'On. Presidente Prof.ssa Piccoli Nardelli VII Commissione cultura, scienza e istruzione Camera dei deputati
dell'On. Presidente Dott. Marcucci VII Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport Senato della Repubblica
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: PARERE SUL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA. ATTO DEL GOVERNO N. 377 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE ART. 1, COMMI 180, 181 LETT. B) E 182 DELLA LEGGE 107/2015
Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l'art.1 dai commi 180 a 184;
VISTO l'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 377 della Camera Dei Deputati, "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione", trasmesso alla Presidenza il 16 Gennaio 2017;
VISTE la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnica adottate in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'art. 1, commi 180, 181, lettera b), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
RICHIAMATO il "Documento sulla formazione dei docenti e l'accesso all'insegnamento alla scuola secondaria secondo quanto previsto dalla legge 107/2015" approvato nell'adunanza n.17 del 19 e 20 novembre 2015;
RICHIAMATA la mozione "Richiesta di attivazione di un ciclo di TFA ogni anno almeno fino al 2017 per l'abilitazione all'insegnamento" approvata all'unanimità nell'adunanza del 5 Marzo 2015.
ADOTTA ALL'UNANIMITÁ IL SEGUENTE PARERE
Il suddetto "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione" va a modificare radicalmente il processo di abilitazione ed accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
In merito all'art. 3 si prende atto che il decreto legislativo non fa cenno ad alcuna eventualità di richiedere il trasferimento una volta iniziato il percorso di formazione iniziale e tirocinio: si ritiene opportuno che almeno in casi di particolare ed eccezionale criticità sia prevista questa possibilità, ove ciò non comprometta il successivo assorbimento nei posti di ruolo disponibili nel territorio. Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati il Consiglio ritiene opportuno si presti la giusta attenzione anche al titolo di dottore di ricerca, esigenza sottolineata anche nella recente "Raccomandazione riguardo i prossimi processi relativi alla formazione iniziale dei docenti" deliberata all'unanimità dal CNSU nell'adunanza n. 3 del 12 e 13 dicembre 2016. È doveroso inoltre garantire a livello generale l'uniformità dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, oltre che di trattamento su tutto il territorio nazionale. In conclusione, il Consiglio esprime una valutazione positiva con riferimento alla cadenza biennale del concorso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 3.
Per quanto riguarda i requisiti citati nell'art. 5 comma 1, seppur consapevoli che questa indicazione è contenuta nella legge n. 107 e perciò non derogabile, esprimiamo contrarietà in quanto queste competenze potrebbero essere conseguite nel corso dei tre anni di formazione e tirocinio piuttosto che essere richieste come requisito, in modo da non limitare le possibilità di accesso. É inoltre necessario considerare che la maggior parte di laureandi e laureati non sarà in possesso di tale requisito, dato che spesso l'offerta formativa dei corsi di laurea non prevede nemmeno la possibilità di inserire nel piano di studio materie nelle "discipline antropo-psico-pedagogiche". Non si possono infatti lasciare gli studenti in balia dei corsi singoli, per i quali non esiste una normativa nazionale di riferimento, né in termini di diritto allo studio, né di tassazione, che è infatti soggetta ad una estrema variabilità legata all'autonomia universitaria in materia.
Tale disposizione risulta inoltre fortemente limitativa della libertà di scelta del percorso formativo universitario dello studente di laurea magistrale, il quale probabilmente si troverebbe surrettiziamente forzato a dover impegnare i propri crediti a scelta negli ambiti richiesti per poter conseguire i prerequisiti necessari all'accesso, a discapito delle attività affini o caratterizzanti di riferimento, che renderebbero il percorso universitario più coerente e completo. Pertanto, prescindendo dalla sola analisi di questo decreto, crediamo che il prerequisito dei crediti minimi debba essere eliminato, tramite una modifica della legge 107/2015.
Relativamente alla effettiva maturazione dei suddetti 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche durante la formazione universitaria, si ritiene opportuno osservare che molti atenei non hanno attivi corsi di didattica, metodologie e tecnologie didattiche, psicologia e didattica speciale, il che obbligherebbe molti studenti a dover conseguire i suddetti CFU in un altro ateneo come corsi singoli con un conseguente cospicuo pagamento. Per questo motivo, l'Organo chiede che vengano individuati degli strumenti rivolti alla totalità degli studenti, atti a garantire la gratuità del conseguimento dei suddetti crediti, tramite ad esempio centri interateneo e convenzioni ad hoc tra atenei per l'ottenimento dei crediti, e che si assicuri la gratuità di questi percorsi, anche per chi ha già conseguito il titolo di laurea. Inoltre, è necessario che gli studenti possano conseguire 24 CFU/CFA sia come crediti a scelta previsti nei piani di studio, sia come crediti sovrannumerari. Per tale ragione, è necessario che la normativa nazionale stabilisca che i crediti sovrannumerari debbano essere previsti in numero non inferiore a 24 CFU/CFA.
Come successivamente disciplinato dall'art. 9, per i vincitori del concorso di cui al Capo II del suddetto schema di decreto legislativo è previsto, durante il primo anno di contratto, l'obbligo di conseguire 60 CFU/CFA nel campo della didattica, della pedagogia speciale, della psicologia e della normativa scolastica. Si richiede quindi che gli insegnamenti erogati dal concorso-corso siano differenti, per quanto riguarda gli obiettivi formativi, da quelli che gli studenti potranno conseguire nell'ambito dei suddetti 24 CFU/CFA cosicché i curricula abbiano una coerenza interna rispetto agli insegnamenti previsti.
In relazione all'articolo 5 co. 1 lettera c, si osserva che il livello B2 di competenza e conoscenza di una lingua straniera non è attualmente richiesto da tutti gli atenei, e di conseguenza non sempre è erogato all'interno dei percorsi di laurea. Sarebbe opportuno quindi che il requisito per le competenze linguistiche sia abbassato al livello B1, garantendo l'acquisizione del livello B2 entro il termine del percorso triennale di formazione. Allo stesso modo, per quanto riguarda le competenze informatiche e telematiche disciplinate dall'articolo di cui sopra, si richiede che vengano valutate al termine del percorso.
Con riferimento all'art. 6 - Prove d'esame, il Consiglio esprime la propria perplessità relativamente alla seconda prova scritta di cui al comma 3, che risulta essere superflua dal momento che è richiesta come requisito d'accesso l'acquisizione dei succitati 24 CFU/CFA nelle stesse discipline. Si richiede quindi di eliminare la seconda prova e rimandare la valutazione delle conoscenze in campo antropo-psico-pedagogico e sulle metodologie e tecnologie didattiche esclusivamente alle prove intermedie e finale del percorso di formazione iniziale e tirocinio. Con riferimento ai commi 1 e 5 del suddetto articolo e tenuto conto dell'art. 7, comma 3, relativi alle prove d'esame e alle graduatorie dei candidati a posti di sostegno, si ritiene iniquo e poco ragionevole che i candidati a posti di sostegno che non concorrono contemporaneamente per posti comuni debbano sostenere la prima prova scritta alle condizioni delineate dall'art. 6, comma 2, nella misura in cui questa risulta esageratamente specifica ed orientata alla verifica delle conoscenze di una specifica disciplina. Si suggerisce, dunque, di differenziare le modalità di verifica delle conoscenze disciplinate dall'art. 6 per i candidati che concorrono contemporaneamente per posti comuni e di sostegno da quelle per i candidati che concorrono solo per posti di sostegno.
Relativamente all'art. 7 - Graduatorie, si ravvisa come il comma 3 necessiti di maggiori chiarimenti; nonostante siano consentite candidature in più classi di concorso contemporaneamente, è previsto che i candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitino preliminarmente l'opzione per una sola di esse. Non risulta pacifico rispetto a cosa sia "preliminare" candidarsi. In questo senso, nel caso in cui "preliminarmente" significasse prima dell'uscita delle graduatorie, il Consiglio si trova in disaccordo, in quanto nell'ottica di una dovuta valorizzazione del merito, si ritiene opportuno che venga pubblicata una graduatoria provvisoria cosicché i candidati in più classi di concorso possano conoscere la propria posizione prima di optare per la classe di concorso per la quale concorrere; ciò permetterebbe a coloro che hanno raggiunto i punteggi più elevati di poter scegliere per quale classe concorrere e a quali rinunciare, eliminando il rischio di decidere per una classe dalla cui graduatoria potrebbero rimanere esclusi, a fronte di altre nelle quali verrebbero ammessi.
Con riferimento all'art. 8 - Contratto di formazione iniziale e
tirocinio ed agli artt. 8-12 della Relazione tecnica, il Consiglio
esprime netta contrarietà rispetto all'ammontare delle
remunerazioni previste per i primi due anni del percorso di
formazione iniziale e tirocinio, pari a €400 mensili lordo
dipendente per 10 mesi poiché ritenuto esageratamente esiguo, a
fronte di una retribuzione molto più cospicua nel terzo anno del
percorso; è pertanto doveroso ripensare la ripartizione della
retribuzione sui tre anni.
Relativamente al comma 2, lettera c), il Consiglio ritiene necessaria una maggiore trasparenza rispetto alle fattispecie che possono portare ad una sospensione del contratto in caso di impedimenti temporanei; soprattutto nel caso in cui gravidanza, maternità e malattia fossero ritenuti impedimenti temporanei, è paradossale che la sospensione dell'attività formativa implichi la contestuale e totale sospensione della remunerazione. Riguardo il comma 2, lettera d), con riferimento all'eventualità
di "mancato conseguimento del diploma di specializzazione" o
"mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali", si
auspica che siano considerate soluzioni alternative meno drastiche
della risoluzione anticipata del contratto. All'art. 9 co. 2, infatti, lo schema di decreto legislativo fa riferimento alle linee guida dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione, che dovranno essere disciplinate con successivo decreto. Inoltre tale decreto dovrebbe prevedere anche le norme di individuazione del tutor universitario (nell'art. 12 co. 6 si parla infatti delle modalità di individuazione del tutor scolastico, ma non di quello universitario).
Infine, rispetto all'art. 9 co. 1 il Consiglio ritiene non chiara la dicitura "a tempo pieno" riferita al corso di specializzazione, in quanto il "tempo pieno" non costituisce un istituto definito tramite norma, ma è molto spesso utilizzato in contrapposizione alla modalità di iscrizione "part time" ai corsi di laurea. Inoltre, in riferimento al medesimo comma, non è indicato quali siano i criteri di calcolo del costo standard per specializzando su cui si dovrebbe basare la metodologia per l'individuazione degli oneri a carico dello Stato, e pertanto si chiede che su questo aspetto si faccia chiarezza.
Con riferimento all'art. 10 - Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni, si richiede una maggiore chiarezza sul contenuto, sull'oggetto e sul metodo di valutazione nell'ambito della cd. "valutazione intermedia", nonché dei progetti di ricerca-azione.
Relativamente all'art. 17 co. 1 che riporta le tempistiche di attuazione del nuovo sistema di accesso al ruolo di docente, il CNSU non ritiene opportuna l'indicazione dell'anno accademico 2020-21 per l'attivazione delle nuove modalità e indica come anno di partenza del nuovo sistema l'a.a. 2018/2019. Si chiede quindi un'accelerazione delle tempistiche, non essendo ad oggi il Consiglio a conoscenza di motivazioni valide che abbiano portato a definire il 2020 come anno di partenza. L'anticipazione permetterebbe la tutela degli studenti che avrebbero la possibilità di rientrare nel nuovo sistema il prima possibile, evitando così vuoti temporali eccessivamente lunghi e potendo fin da subito accedere ad un percorso di formazione più adeguato rispetto alle precedenti modalità. Se l'anno di attivazione fosse il 2018-19, gli studenti di laurea magistrale attualmente iscritti avrebbero la possibilità in linea teorica di conseguire i crediti necessari per accedere alle nuove modalità nel corso dei due anni del corso di studi, essendosi immatricolati in seguito all'approvazione della legge 107/2015. É possibile, inoltre, prevedere comunque l'attivazione di un terzo ciclo di TFA per assorbire i neo laureati per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.
Nel caso in cui si attivi un terzo ciclo di TFA, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari chiede siano introdotte le misure di diritto allo studio dei tirocinanti sottolineate già nell'adunanza n. 12 del 4 e 5 marzo 2015: tassazione calcolata in maniera progressiva in base al reddito; possibilità per i partecipanti al TFA di accedere ai benefici erogati dagli enti regionali per il diritto allo studio (alloggi, mense, servizi, etc.) contribuendo al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio omogeneizzando il trattamento su tutto il territorio nazionale; introduzione di un consiglio del tirocinio che vigili sul suo funzionamento o integrazione delle competenze dei consigli di dipartimento, in particolare monitorando lo svolgimento e l'adeguatezza del tirocinio che il partecipante al TFA svolge all'interno delle scuole; garanzia dell'accesso al TFA, senza ulteriori prove, per coloro che sono risultati idonei al secondo ciclo di TFA, avendo superato tutte le prove per il II ciclo, ma non lo hanno potuto iniziare a causa della diminuzione dei posti disponibili; eliminazione di qualsiasi contributo economico per l'accesso alle prove di selezione al TFA sia nazionali che locali, ove previsto. In merito al corso stesso: incrementare le ore di tirocinio, che attualmente sono insufficienti per una corretta preparazione del futuro insegnante, mantenendo un monte ore totale adeguato e sostenibile; creazione, ove non previsti, di protocolli o accordi quadro con gli organi centrali degli atenei ai quali vengono assegnati i tirocinanti, per una garanzia della qualità della didattica dei corsi offerti dalle università stesse tramite linee guida e obiettivi; regolamentazione della figura del tutor e l'esplicitazione dei criteri in base ai quali si attua la sua valutazione; revisione delle prove d'accesso a risposta chiusa, in particolare la prima prova, assicurandosi che siano omogenee e comprensive di tutte le competenze didattiche della classe di concorso in questione. Parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli sarà dedicata a coloro che sono in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la precedente disciplina e a coloro che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Per quanto riguarda la quota riservata, va trovata una percentuale che contemperi l'esigenza di superare la fase transitoria nel più breve tempo possibile e allo stesso tempo la necessità di non precludere ai neolaureati la possibilità di partecipare al concorso. Per il raggiungimento di questo equilibrio si deve anche tenere conto che per l'accesso in ruolo si attingerà annualmente per il 50% dei posti alle GAE fino al loro esaurimento.
Chiediamo inoltre che anche gli abilitati all'eventuale terzo ciclo di TFA siano esentati dal sostenere la seconda prova scritta di cui all'articolo 6 comma 3 - dal momento che tali soggetti hanno già sostenuto attività formative nei settori psico-pedagogici durante il percorso del tirocinio formativo attivo.
Si richiede inoltre che in via transitoria, solo per il primo "concorso-corso" bandito, i 24 CFU/CFA richiesti possano essere acquisiti in tutte le discipline antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche, senza una specifica ripartizione dei settori scientifico disciplinari (SSD), così da permettere a tutti gli aspiranti candidati di poter ottenere nel più breve tempo possibile tale requisito per l'accesso al concorso. Si richiede, inoltre, che la definizione degli SSD avvenga coinvolgendo il CNSU e nel più breve tempo possibile, in modo tale da permettere agli atenei di potersi organizzare e adeguare alle convenzioni e ai provvedimenti di cui sopra.
In conclusione, fatte salve le criticità precedentemente evidenziate, riteniamo il "concorso-corso" un significativo miglioramento del sistema di accesso all'insegnamento. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sottolinea quanto sia fondamentale che la voce degli studenti venga ascoltata e che la discussione ministeriale e governativa ne recepisca le proposte.
Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |