Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina


  • Home pagePareri2016Parere sullo schema di decreto recante i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento ordinario delle universita per l’anno 2016, destinate alle finalità premiali e perequative nonché i criteri per il recupero delle somme per l’edilizia universitaria

22 dicembre 2016

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

Al Capo Dipartimento

prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott. Daniele Livon

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA PER L'ANNO 2016, DESTINATE ALLE FINALITÀ PREMIALI E PEREQUATIVE NONCHÉ I CRITERI PER IL RECUPERO DELLE SOMME PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

 

Adunanza n. 4 del 22 dicembre 2016

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO il parere sullo schema di Decreto recante i criteri per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il 2016 approvato nell'Adunanza n. 20 del 25 maggio 2016;

RICHIAMATI i propri precedenti pareri sul Fondo di finanziamento ordinario 2015, 2014 e sulla quota di riparto della quota premiale 2013;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

La quota premiale, così come quantificata all'interno del Decreto, costituisce circa il 20% del totale del FFO, elemento assai negativo, soprattutto alla luce del fatto che la premialità nel finanziamento al sistema universitario italiano continua a costituire una "fetta" del Fondo di Finanziamento Ordinario e non, come logicamente dovrebbe essere, una quota ulteriore, da sommarsi al finanziamento necessario per la garanzia dello svolgimento delle attività ordinarie di tutte le università statali.

Tenuto conto infatti che l'intento della quota premiale è quello di valorizzare le realtà universitarie che si sono maggiormente distinte in termini di qualità della ricerca e della didattica, una premialità sarebbe da considerarsi positiva se, alla prova dei fatti, si rivelasse un incentivo alla creazione di dinamiche virtuose e di miglioramento dell'offerta formativa di cui gli studenti possano usufruire. Considerato che i criteri di ripartizione attuali comportano come prevedibile conseguenza l'innesto di dinamiche contrarie agli interessi degli studenti, si ritiene che l'aumento della quota premiale previsto per il 2016 non sia idoneo al raggiungimento degli intenti di cui sopra.

Va, inoltre, sottolineato che la quota premiale vede un ulteriore aumento di 38 milioni di euro, rispetto a quanto previsto nel capitolo di spesa iniziale sul 2016, dovuti al mancato utilizzo dei fondi per l'anno 2016 rivolti all'implementazione delle procedure delle Cattedre Giulio Natta. Pur essendo questi fondi già vincolati dal precedente Decreto sul riparto del FFO, il CNSU ritiene che questi finanziamenti debbano confluire all'interno della quota base del FFO, al fine di garantire il finanziamento a tutte le università, senza una redistribuzione premiale. In subordine ritiene che questo finanziamento debba essere rivolto a politiche di reclutamento, eventualmente sfruttando la proroga del Piano straordinario RtdB di cui all'Art. 5 del presente Decreto.

In merito all'Art. 1 relativo alle "Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO)" il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari esprime contrarietà rispetto alla scelta di assegnare un peso maggiore a quello minimo disposto per legge, ovvero il 60% della quota premiale, da ripartirsi sulla base dei risultati della VQR, in quanto lontana dal rispecchiare il ruolo e il peso degli studenti nell'università; e ritiene quindi che oltre al 15% già stabilito dal decreto, la quota eccedente il limite minimo dei tre quinti, dovrebbe essere ripartita sulla base della valutazione della didattica, fino al 20%. In relazione a questa, il CNSU esprime forti perplessità rispetto ai criteri di assegnazione di cui al punto C e D poiché  i criteri attualmente previsti per la valutazione della didattica risultano limitanti in quanto non si tiene conto della molteplicità di aspetti dell'offerta formativa. La valutazione stessa della didattica di un ateneo non può quindi basarsi esclusivamente sul numero di studenti in mobilità ERASMUS e sugli iscritti regolari  che abbiano conseguito almeno 20 CFU nell'anno 2015. Si ritiene inoltre che il criterio di assegnazione di cui al punto C sia uno strumento iniquo, considerata la disparità esistente tra gli atenei, in particolare tra quelli del nord e quelli del sud, con riferimento al numero degli studenti in entrata e in uscita su programmi di mobilità internazionale, oltre al fatto che un'adeguata valutazione del grado di internazionalizzazione degli atenei non possa limitarsi al progetto Erasmus, ma debba tener conto anche di altre forme di collaborazione con atenei stranieri e di altri parametri interni di  internazionalizzazione riguardanti gli investimenti sulla didattica. Ritiene inoltre che il criterio di assegnazione di cui al punto D non sia idoneo al fine di premiare l'effettiva qualità della didattica, sia perché l'indicatore non è proporzionato alla platea di studenti dei singoli atenei, sia perché atto a penalizzare proprio quegli atenei in cui sarebbero necessari investimenti ulteriori in didattica integrativa e tutorati. Gli indicatori premiali relativi alla didattica rischiano così di creare ulteriori diseguaglianze, premiando gli atenei che già dispongono di risorse adeguate a sostenere la didattica e al contempo penalizzando quegli atenei per i quali viene riconosciuta una necessità di intervento. In particolare, si auspica che nella descrizione degli indicatori C e D dell'allegato 1 sia omesso il termine "regolari".

La quota perequativa dovrebbe servire a garantire un equilibrio finanziario agli atenei al fine di evitare eccessive variazioni nell'assegnazione di FFO da un anno all'altro.

Rispetto all'Art. 2 sulle "Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)" il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari rileva come la quota di salvaguardia aumenti dal 2% dello scorso anno al 2,25% del FFO 2016. Questo elemento, unito all'assenza di un tetto massimo sull'aumento del FFO rischia di reiterare i meccanismi che hanno portato all'aumento delle diseguaglianze tra atenei, per via dei meccanismi premiali-punitivi. Nella bozza di decreto in questione ribadiamo la contrarietà, già evidenziata nel parere sul riparto del FFO 2016 a questo aumento.

Rispetto alle finalità di cui alla lettera A, il CNSU esprime parere favorevole. Rileva, tuttavia, che l'esistenza di questa spesa a carico delle università sia una stortura del sistema in quanto i costi dei dipendenti del SSN dovrebbero essere regolarmente e completamente coperti dai fondi di riferimento e non da fondi destinati all'ordinario finanziamento del sistema universitario nazionale.

Il Consiglio esprime contrarietà rispetto a quanto riportato alla finalità B, in particolare all'inciso "Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi effettuati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto", in quanto costituisce prelievo che insiste sullo stesso anno solare di riferimento e quindi non ignorabile per quanto riguarda eccessivi cali del FFO per atenei.

Per quanto riguarda la finalità C = quota di accelerazione, il CNSU esprime parere contrario alla formulazione presente all'interno della bozza di decreto, in quanto questo meccanismo costituirebbe un elemento di premialità nella distribuzione della quota rimanente dall'assegnazione ai fini della garanzia della quota di salvaguardia. Eventuali residui, infatti, verrebbero utilizzati per accentuare gli squilibri portati dalla quota premiale, favorendo quegli atenei che hanno riscontrato una valutazione migliore nella VQR. Si ritiene, invece, utile in un'ottica perequativa l'inversione degli effetti dei due casi in considerazione: in caso di quoziente inferiore a 0,95 si dovrebbe assegnare il peso pari al valore minore tra i due in considerazione e in caso di quoziente maggiore o uguale a 0,95 si dovrebbe assegnare il peso pari al valore maggiore.

Per quanto riguarda l'Art. 3 "Interventi straordinari per gli eventi sismici del 2016" si ritiene positivo lo stanziamento di risorse a favore degli atenei di Camerino e Macerata colpiti dal terremoto. Risulta tuttavia impossibile fornire un parere più dettagliato, in quanto manca una documentazione adeguata che sappia spiegare lo stanziamento della cifra di 15 milioni di euro e che, nello specifico, sia esplicativa di quali voci compongono la cifra in questione, come tale cifra sarà ripartita tra i due atenei, come tali risorse saranno utilizzato e se è prevista la presenza o meno di vincoli di destinazione.

In merito all'Art. 4 sul "Recupero una tantum risorse edilizia universitaria" il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ritiene sia necessario che le Università e le Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale possano motivare l'eventuale mancato impiego delle risorse considerate prima che queste siano prelevate, e che l'insufficiente motivazione sia l'eventuale reale motivazione del prelievo, e che le risorse stesse siano incorporate nella quota di salvaguardia prevista nell'Allegato 2 punto B).

Il CNSU esprime, poi, parere contrario rispetto alla modalità di recupero dei 30 milioni palesata nei criteri dell'allegato 3: non viene specificato come i 30 milioni siano stati calcolati e non viene illustrato alcun importo specifico per Ateneo, fornendo invece un elenco sommario insufficiente. Si ritiene altresì inaccettabile decurtare il finanziamento a tutti gli Atenei nel caso in cui non si raggiungesse l'ammontare di 30 milioni con il recupero dei fondi inutilizzati per l'edilizia universitaria in quanto rappresenterebbe un aggravio causato non dagli atenei stessi ma da un iniziale calcolo inesatto.

In merito all'Art. 5 relativo alle "Assegnazioni destinate al Piano straordinario ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" il Consiglio esprime parere favorevole alla previsione di una proroga al 31 marzo 2017, sulla scadenza dei termini per le assegnazioni destinate al piano straordinario sui ricercatori di tipo B.

 

Il Presidente

Anna Azzalin



Versione pdf del documento

Motore di ricerca

 
[torna all'indice della pagina]


Menu Secondario

[torna all'indice della pagina]

Info

Per portare le proposte e le istanze della tua università al CNSU scrivi a: info@cnsu.miur.it

[torna all'indice della pagina]
[torna all'indice della pagina]