25 maggio 2016
Roma, 25 Maggio 2016 Alla c.a. Ministro Prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
E p.c.
Capo Dipartimento Professore Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Capo di Gabinetto Dottor Alessandro Fusacchia Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direttore Generale Dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direttore Generale Dottor Daniele Livon Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Loro Sedi
Oggetto: Parere sullo schema di Decreto recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati
Adunanza n. 20 del 25 Maggio 2016
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA A MAGGIORANZA IL SEGUENTE PARERE
VISTO lo schema di Decreto recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
Il CNSU ritiene irragionevole che il DM per la programmazione triennale venga emanato nel mese di maggio del primo anno della programmazione stessa, con una integrazione degli indicatori stessi prevista con successivo decreto (art.5 comma 5) il quale verrà probabilmente emanato successivamente al 31 ottobre 2016. Si deve tener conto che dopo l'emanazione di tale DM gli atenei avranno novanta giorni per l'elaborazione dei progetti, i quali saranno successivamente valutati dal MIUR e, solamente dopo, implementarli dagli atenei. Di fatto tali azioni potranno entrare in vigore solamente nel 2017, ovvero con un anno di ritardo rispetto alla programmazione triennale prevista. Con riferimento all'art. 3 (programmazione finanziaria 2013-2015), richiamate le criticità sul sistema di finanziamento attualmente in vigore espresse in questi anni nei pareri del FFO, il CNSU ritiene che continuare con tale metodologia anche per il prossimo triennio sia una scelta non condivisibile. Inoltre al fine di rendere effettiva una programmazione finanziaria in un arco temporale pluriennale, il CNSU propone di specificare una scadenza entro la quale si debba provvedere alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di riparto annuale del FFO. Nel merito degli obiettivi A e B il CNSU ritiene che essi siano positivi, mentre, per quanto riguarda l'obiettivo C esprime forti perplessità, nello specifico per l'azione a) e l'azione c) (cfr. considerazioni dettagliate nei paragrafi sottostanti). Inoltre, il CNSU ritiene che, nella commissione valutatrice dei programmi degli atenei di cui all'articolo 4 comma 3, possa essere utile la presenza di un rappresentante degli studenti al fine di dare un punto di vista effettivo in particolare sugli obiettivi di cui al punto B allegato 1. Tale integrazione sembra legittima anche alla luce del lavoro fatto dal rappresentante dello stesso consiglio nella commissione valutatrice dei programmi del progetto Lauree scientifiche. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 4 comma 3) punto ii, il Consiglio ritiene che considerare tra i criteri di valutazione del progetto l'entità del cofinanziamento dell'ateneo stesso possa generare disparità tra atenei che hanno disponibilità finanziarie maggiori o inferiori. Per questo si auspica che il MIUR nel decreto p.v. possa formulare una correzione adeguata a tale circostanza. Per quanto riguarda le percentuali in cui sarà divisa la quota premiale nei prossimi anni, il Consiglio ritiene che l'inserimento di un 20% di "autonomia responsabile" volto a incentivare i programmi di miglioramento degli atenei sia positivo. Tuttavia si esprime forte perplessità nella scomparsa di una qualsiasi valutazione uguale per tutti gli atenei della didattica. A tal fine, si richiama quanto espresso nei precedenti pareri sul FFO, ovvero di riequilibrare la restante parte tra risultati della ricerca e risultati della didattica. Il CNSU ritiene che il limite posto dall'articolo 6 comma 1 non abbia ragione di esistere, fermo restando che in caso di istituzione di nuove università il FFO sia incrementato di una quota sufficiente. Per quanto riguarda l'art.6 comma 2, si ritiene positiva l'idea di introdurre una flessibilità alla possibilità degli atenei di organizzare la propria didattica in modo meno vincolato. Tuttavia si esprime preoccupazione su come tale sperimentazione (visto che di fatto riguarderà solo due anni accademici e un numero ristretto di corsi per ateneo - da 3 al 10%) possa essere monitorata dal MIUR a conclusione del triennio e ci si chiede se invece non sia più efficace, al termine della stessa, rivedere in modo più ampio i limiti imposti dai requisiti minimi, dai DDMM citati, da alcune norme della 240/2010 e dal turn over (rispetto il numero docenti di SSD molto specifici). Per quanto riguarda i singoli indicatori di cui agli allegati 1 e 2, il CNSU esprime le seguenti osservazioni: A.a).1-2: tale obiettivo viene reputato molto importante dal Consiglio, così come l'azione a). Esprime però preoccupazione nell'uso dei CFU come unico metodo valutativo dell'azione stessa per le criticità già espresse quando i CFU conseguiti sono stati proposti per valutare la qualità della didattica all'interno della quota premiale. Si propone quindi di sostituire tali indicatori con altri, come ad esempio il tasso di abbandoni, di passaggio di corso, il tasso di presenza in aula nel caso di corsi a frequenza non obbligatoria, il numero di tutorati attivati, l'accessibilità del materiale didattico etc. A.a).5-6: si ritiene che il tasso di occupabilità sia da circostanziare normalizzandolo per area didattica e sul territorio dove l'ateneo è collocato, come esplicitato dall'indicatore D.gruppo 2.6. A.a): si pensa che in aggiunta a tali indicatori sia indispensabile aggiungere elementi che misurino la soddisfazione degli studenti sui percorsi di orientamento e sull'efficacia del tutorato in ingresso e in itinere, nonché sul servizio di placement organizzato dall'università. B.a).2: si ritiene che il punto in oggetto sia da circostanziare normalizzandolo per area didattica e sul territorio dove l'ateneo è collocato, come esplicitato dall'indicatore D.gruppo 2.6. B.a).3: non si capisce come il numero di studenti iscritti al secondo anno sia un criterio per valutare l'efficacia delle strutture, tale indicatore risulta pertanto fuori luogo. B.b).3: si ritiene che il criterio in oggetto debba essere rivolto a tutti gli studenti in quanto anche i non regolari usufruiscono dei servizi. B.c).3-4: si esprime un forte apprezzamento per tali indicatori e si auspica che essi abbiano un elevato peso. C.a): si esprimono forti dubbi per quanto riguarda tutta l'azione a in quanto si ritiene che il sistema universitario abbia già troppi ricercatori di tipo A in relazione all'organico di ruolo. Tale misura rischia di aggravare ulteriormente la piaga del precariato nel pre-ruolo: gli RTDa sono infatti ricercatori ormai avviati alla carriera accademica che, però, non hanno alcuna garanzia di accedere a posizioni di tenure-track. Senza lo sblocco del turnover e in assenza di un corrispondente piano straordinario di assunzione di RTDb con la garanzia di tenure track, si ritiene che incentivare l'incremento di ricercatori di tipo A sia negativo. C.b).2: si ritiene fondamentale che tali accordi di programma non abbiano come obiettivo la riduzione dell'offerta formativa e che siano garantiti servizi di diritto allo studio per la mobilità studentesca. C.c): si ritiene quest'azione totalmente da cancellare in quanto gli indicatori espressi non sembrano una priorità politica all'interno del miglioramento del personale docente. D.gruppo 1: si ritiene decisamente critico questo gruppo di indicatori sia per quanto riguarda i dubbi espressi dal CNSU sui metodi della VQR stessa, sia per quanto riguarda il forte peso che la valutazione della ricerca ha già all'interno della quota premiale e che l'inserimento di ulteriori percentuali che si rifanno alla VQR stessa non faccia che diminuire il già poco spazio dato alla valutazione della didattica, che invece il CNSU ritiene debba essere ugualmente degna rispetto alla ricerca. D.gruppo 2.6 ci si chiede come mai ci si riferisca solo alle lauree magistrali e non anche a quelle triennali; D.gruppo 2.1-2-3-7-8: per lo stesso dubbio posto al punto A.a).1-2, si suggerisce di sostituire tali indicatori con l'indice di gradimento rilevato dai questionari sulla didattica e la sperimentazione di modelli didattici innovativi e progettuali. Per quanto riguarda, l'allegato 3, si ritiene che la terza definizione di corso "internazionale" sia da integrare tenendo conto dell'attrattività internazionale del corso, ovvero il numero di studenti stranieri iscritti e la presenza di docenti stranieri. Si ritiene infine che l'ultimo paragrafo del punto 1, ovvero quello che si riferisce all'impossibilità di istituire nuovi corsi di studio programmati e all'istituzione di un limite per quelli liberi ma con saturazione del mercato sia decisamente assurdo. Da un lato, ci si chiede come il mancato aumento dell'offerta formativa possa garantire l'obiettivo Europa 2020 sul numero dei laureati; dall'altro come si possa dare all'ANVUR, nel secondo caso, competenze per quanto riguarda la decisione di valutare la saturazione del mondo del lavoro. In conclusione il Consiglio auspica che il Ministero possa dare risposta a tutti i dubbi e le criticità sollevate in tale documento, modificando ove necessario la bozza di decreto.
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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