21 dicembre 2012 Spedito il Alla c.a. Ministro E p.c. Presidente Presidente LORO SEDI Oggetto: Parere obbligatorio del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari riguardante lo schema di decreto recante le "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015" (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43). Adunanza n. 15 del 21 Dicembre 2012 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VISTO lo schema di decreto recante le "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015", trasmesso con Nota del 7 Dicembre 2012, prot. n. 123; VISTO il DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a) e c), con il quale sono dettate disposizioni per l'istituzione di nuove Università statali e non statali, e la lett. d) alla dicitura: "Nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria"; VISTO l'art. 1-ter del
decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, e in particolare il comma 1, il quale prevede
che "le università, anche al fine di perseguire obiettivi di
efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di
ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee
generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la
Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili
autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in
particolare: VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 3 "Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa", l'art. 5, comma 1, lett. a), riguardante la delega al Governo in materia di "valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche…". VISTO il d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. VISTO il Documento "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 24 Luglio 2012, ed i relativi allegati; VISTO il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in particolare l'art. 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero"; ESPRIME IL SEGUENTE PARERE Il CNSU considera positivo e ragionevole quanto indicato
all'art. 2, comma 1 dello schema di decreto in oggetto (di seguito
denominato decreto). La promozione della qualità del sistema
universitario deve essere il primo obiettivo del Ministero e di
ogni singolo Ateneo, e non può prescindere da un dimensionamento
sostenibile dell'intero sistema. In riferimento al comma 3, il CNSU ritiene che la fusione o la federazione di diversi atenei possa rappresentare una possibilità in termini di sfruttamento delle risorse, ma esprime preoccupazione per quanto riguarda il trattamento degli studenti iscritti. È infatti necessario garantire la possibilità allo studente di svolgere gli studi intrapresi in condizioni non peggiori di quelle presenti al momento della scelta del percorso formativo. In tal senso, un sistema che costringa lo studente a cambiare la sede di frequenza delle lezioni, senza assicurare la possibilità di frequentare attraverso un sistema di diritto allo studio adeguato, avrà adempiuto solo formalmente al proprio obbligo di garantire il completamento degli studi, come previsto dal DPR 27 gennaio 1998, n. 25; inoltre, così facendo, non potrà essere raggiunto l'obiettivo di "promozione della qualità del sistema universitario". Inoltre desta perplessità la contrapposizione insita nel punto II del comma 3: ci si chiede in che modo sia possibile, o se sia realmente auspicabile, che in caso di federazione di atenei permanga un'autonomia gestionale, con un unico Consiglio di Amministrazione. In riferimento al punto III del comma 3 il CNSU ritiene che la domanda, la sostenibilità e gli sbocchi occupazionali possano rappresentare tre fattori in grado di orientare le scelte in sede di accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, solamente se considerati in via integrata. Ciò significa che un unico fattore fuori misura ottimale non può indirizzare verso la chiusura del percorso. Così come esistono corsi di laurea con scarsa domanda da parte di studenti ed elevata possibilità occupazionale, esistono corsi di laurea ad elevata domanda e ridotti sbocchi professionali, ed entrambi non meritano l'eliminazione o l'accorpamento, ma, piuttosto, altre forme di incentivazione o riduzione del numero di studenti. Il CNSU esprime perplessità circa la lettera c) del punto III del comma 3: sebbene possano esistere occupazioni per le quali i corsi ITS rispondano meglio alle esigenze del mercato, si considera il punto riportato eccessivamente a carattere generale; il CNSU, infatti, ritiene di dover conoscere quali siano le peculiarità che potranno giustificare la soppressione di un corso di laurea a favore dell'attivazione di corsi ITS. Diverse preoccupazioni desta l'art. 3 (Sviluppo sostenibile del
sistema universitario). In particolare è preoccupante il divieto
perentorio di istituire nuove università, se non attraverso la
fusione di atenei pre-esistenti. Ci si chiede, inoltre, quali
ragioni abbiano spinto a determinare un tetto di 3 università non
statali legalmente riconosciute istituite nel triennio. Risulta positivo quanto proposto all'art. 4, ma sembra eccessivamente ridotto l'intervallo di 60 giorni dall'emanazione del decreto in oggetto, per predisporre e presentare un programma coerente al decreto stesso. In riferimento all'art. 5 (programmazione finanziaria 2013-2015) si propone di aggiungere dopo la Tabella n. 2 un periodo nel quale si specifichi un intervallo di tempo massimo nel quale si debba provvedere alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di riparto annuale del FFO, dopo aver ottenuto i pareri obbligatori.
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