Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

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  • Home pagePareri2012Parere obbligatorio del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari riguardante lo schema di decreto recante le “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015” (attuazione dell’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

21 dicembre 2012

Spedito il
Roma, 21 dicembre 2012
prot. 61

Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E p.c.
Direttore generale
Dott. Daniele LIVON
Direzione generale Università, studente e diritto allo studio universitario

Presidente
Prof. Andrea LENZI
Consiglio Universitario Nazionale

Presidente
Prof. Marco MANCINI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

LORO SEDI

Oggetto: Parere obbligatorio del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari riguardante lo schema di decreto recante le "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015" (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43).

Adunanza n. 15 del 21 Dicembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO       lo schema di decreto recante le "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015", trasmesso con Nota del 7 Dicembre 2012, prot. n. 123;

VISTO       il DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a) e c), con il quale sono dettate disposizioni per l'istituzione di nuove Università statali e non statali, e la lett. d) alla dicitura: "Nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria";

VISTO       l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare il comma 1, il quale prevede che "le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità";

VISTA       la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 3 "Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa", l'art. 5, comma 1, lett. a), riguardante la delega al Governo in materia di "valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche…".

VISTO       il d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

VISTO       il Documento "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 24 Luglio 2012, ed i relativi allegati;

VISTO       il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in particolare l'art. 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Il CNSU considera positivo e ragionevole quanto indicato all'art. 2, comma 1 dello schema di decreto in oggetto (di seguito denominato decreto). La promozione della qualità del sistema universitario deve essere il primo obiettivo del Ministero e di ogni singolo Ateneo, e non può prescindere da un dimensionamento sostenibile dell'intero sistema.
In tale direzione vanno i punti I e II del comma 2 del medesimo articolo. Tuttavia si esprime parere negativo circa la lettera c) del punto I: nella nostra esperienza di studenti, la possibilità di incontrare professori e  compagni di corso non è secondaria, e riteniamo che un'università non telematica non debba avere come obiettivo la formazione a distanza, ma, piuttosto, l'implementazione di un sistema di diritto allo studio che consenta allo studente di trasferirsi o, comunque, di frequentare l'università alla quale è iscritto. Tale obiettivo non è in contrasto con la facilitazione nel reperimento dei materiali didattici a distanza e, tantomeno, con l'obiettivo indicato alla lettera b), ossia la dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti, obiettivo tanto utile quanto desiderabile.
Assolutamente positiva è la promozione della dimensione internazionale della ricerca e della formazione, indicata al punto II del medesimo comma.

In riferimento al comma 3, il CNSU ritiene che la fusione o la federazione di diversi atenei possa rappresentare una possibilità in termini di sfruttamento delle risorse, ma esprime preoccupazione per quanto riguarda il trattamento degli studenti iscritti. È infatti necessario garantire la possibilità allo studente di svolgere gli studi intrapresi in condizioni non peggiori di quelle presenti al momento della scelta del percorso formativo. In tal senso, un sistema che costringa lo studente a cambiare la sede di frequenza delle lezioni, senza assicurare la possibilità di frequentare attraverso un sistema di diritto allo studio adeguato, avrà adempiuto solo formalmente al proprio obbligo di garantire il completamento degli studi, come previsto dal DPR 27 gennaio 1998, n. 25; inoltre, così facendo, non potrà essere raggiunto l'obiettivo di "promozione della qualità del sistema universitario".

Inoltre desta perplessità la contrapposizione insita nel punto II del comma 3: ci si chiede in che modo sia possibile, o se sia realmente auspicabile, che in caso di federazione di atenei permanga un'autonomia gestionale, con un unico Consiglio di Amministrazione.

In riferimento al punto III del comma 3 il CNSU ritiene che la domanda, la sostenibilità e gli sbocchi occupazionali possano rappresentare tre fattori in grado di orientare le scelte in sede di accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, solamente se considerati in via integrata. Ciò significa che un unico fattore fuori misura ottimale non può indirizzare verso la chiusura del percorso. Così come esistono corsi di laurea con scarsa domanda da parte di studenti ed elevata possibilità occupazionale, esistono corsi di laurea ad elevata domanda e ridotti sbocchi professionali, ed entrambi non meritano l'eliminazione o l'accorpamento, ma, piuttosto, altre forme di incentivazione o riduzione del numero di studenti.

Il CNSU esprime perplessità circa la lettera c) del punto III del comma 3: sebbene possano esistere occupazioni per le quali i corsi ITS rispondano meglio alle esigenze del mercato, si considera il punto riportato eccessivamente a carattere generale; il CNSU, infatti, ritiene di dover conoscere quali siano le peculiarità che potranno giustificare la soppressione di un corso di laurea a favore dell'attivazione di corsi ITS.

Diverse preoccupazioni desta l'art. 3 (Sviluppo sostenibile del sistema universitario). In particolare è preoccupante il divieto perentorio di istituire nuove università, se non attraverso la fusione di atenei pre-esistenti. Ci si chiede, inoltre, quali ragioni abbiano spinto a determinare un tetto di 3 università non statali legalmente riconosciute istituite nel triennio.
Inoltre si ritiene che l'intervallo di tempo di 60 giorni dalla data di registrazione del decreto per presentare la proposta di attivazione delle università non statali sia eccessivamente ridotto.
Si sottolinea, in opposizione a quanto riportato nel decreto, come esistano dei distretti caratterizzati da un determinato tipo di produzione o di servizio, nei quali esistono enti privati disponibili a sostenere l'istituzione di università. In questo caso il collegamento con il territorio, e l'appoggio finanziario di enti esterni potrebbe rendere preferibile la strada dell'istituzione di una nuova sede.
In generale, ciò che preoccupa è una chiusura totale a tale possibilità.

Risulta positivo quanto proposto all'art. 4, ma sembra eccessivamente ridotto l'intervallo di 60 giorni dall'emanazione del decreto in oggetto, per predisporre e presentare un programma coerente al decreto stesso.

In riferimento all'art. 5 (programmazione finanziaria 2013-2015) si propone di aggiungere dopo la Tabella n. 2 un periodo nel quale si specifichi un intervallo di tempo massimo nel quale si debba provvedere alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di riparto annuale del FFO, dopo aver ottenuto i pareri obbligatori.

 

Il Presidente
Mattia Sogaro



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