28 settembre 2012 Prot. n.45/CNSU Alla c.a. Ministro E p.c. Capo Dipartimento Capo Dipartimento Presidente
Oggetto: parere sullo schema di regolamento contenente modifiche al DM 249/2010 Adunanza n. 13 del 28 settembre 2012 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249; VISTA la nota prot. 176/SEGR/DGUS/2012 con cui si è trasmesso lo schema di regolamento in oggetto ai fini del pronunciamento del presente organo; VISTO l'art. 2 dello schema di regolamento, che apporta modifiche all'art. 5 del D.M. 249/2010; VISTO l'art. 5, comma 2, del D.M. 249/2010, che stabilisce che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato del 30% per rispondere al bisogno di organico dell'intero sistema nazionale, incluse le scuole paritarie; VISTO quanto prevede l'art. 2 del nuovo schema di regolamento circa il numero dei posti disponibili, dove si tiene conto anche del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente; VISTO l'articolo 3 del nuovo regolamento che apporta modifiche all'art. 15 del D.M. 249/2010; VISTO l'art. 15, comma 1, del D.M. 249/2010, che stabilisce che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado tramite TFA: VISTO l'art. 3 del nuovo schema di regolamento, che prevede che fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi trattati nell'art.3 del D.M. 249/2010 e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei sono chiamati a istituire e attivare percorsi formativi abilitanti speciali, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; VISTO l'art. 3, comma 1-ter, che chiarisce chi potrà godere di questi percorsi speciali, cioè i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22/2005, hanno maturato tra l'a.s. 1999/2000 fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei centri di Formazione Professionale. VISTO l'art. 3 comma 1-quater, che sancisce che l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso.
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE - esprime parere positivo sulla modifica all'articolo 5, dal momento che il calcolo del fabbisogno di insegnanti tiene conto di un fattore che prima non veniva considerato: il numero dei contratti a tempo determinato. Questo dovrebbe portare ad un incremento del numero del fabbisogno e conseguentemente del numero dei posti disponibili per il TFA. - esprime parere positivo sulla modifica dell'articolo 15, dal momento che viene chiarito in cosa consista il percorso ad hoc per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio. Inoltre auspica il fatto che chi ha prestato servizio per tre anni ma in classe di concorso diverse, possa essere considerato in questa categoria di soggetti per una classe di queste. Il Presidente Versione pdf del documento |
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