Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

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29 settembre 2011

Prot. n. 54
Spedito il 29.09.2011

Alla c.a. Ministro
On.le Avv. Mariastella GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E p.c. Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E. p. c. Coordinatore dell'ufficio tecnico per le politiche della ricerca
Prof. Alessandro SCHIESARO


Oggetto: Parere sulla bozza di regolamento sul dottorato
Adunanza del 29 Settembre 2011

IL CNSU ESPRIME ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE PARERE
Un parere sulla bozza di regolamento del dottorato di ricerca non può prescindere dal contesto, definito dalla legge 240 e, più in generale, dai provvedimenti del governo relativi all'Università e alla Ricerca, che  non prevedono alcuna risorsa per la propria applicazione, meno che mai per il dottorato di ricerca, rispetto al quale vi è motivo di credere che si opererà un enorme taglio dei posti messi a concorso.
Ciò premesso, va osservato che il decreto si contraddistingue per una grande attenzione alla qualità dell'istituto del dottorato di ricerca, condizionando la possibilità per gli atenei di istituire i corsi di dottorato alla loro effettiva capacità di documentare standard di ricerca elevati ed al possesso di strutture, strumenti e risorse idonei.
In particolare, si ritiene importante che il Ministero abbia deciso di conservare la maggiorazione in caso di permanenza all'estero del dottorando (sebbene sarebbe meglio una maggiorazione "almeno" di un 50% e non "nel massimo" del 50%), tutelare il diritto alla maternità delle dottorande, prevedere un (seppur minimo e ancora insufficiente) sistema di rappresentanza e alcune norme relative ai diritti dei dottorandi, tra cui l'accesso dei dottorandi al sistema nazionale di diritto allo studio (sebbene qui appaia inaccettabile l'esclusione dell'applicazione dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ossia proprio quello che regola le borse di studio, e vada rilevato che le disposizione previste dal DPCM 9 aprile 2001 erano già applicabili ai dottorandi).
Infatti, i dottorandi dovrebbero avere un sistema di diritto allo studio che preveda  borse di studio slegate dal reddito familiare, l'esenzione dalle tasse, la messa a disposizione di mense, alloggi, risorse ecc
Continua, invece, a permanere la problematicità della previsione delle tasse di iscrizione per coloro che non fruiscono di una borsa di studio. Già in una precedente mozione è emersa la necessità che il dottorato senza borsa venga superato: di sicuro vanno transitoriamente eliminate le tasse per i dottorandi senza borsa; eliminare le tasse di dottorato non comporta alcun costo per lo Stato e determina conseguenze sostenibili per i bilanci degli Atenei, certamente molto di più del sacrificio economico individuale oggi imposto.
Appare, inoltre, ingiustificabile l'eliminazione del rapporto di proporzione numerica (quello attuale è del 50%) tra i posti con borsa e quelli senza borsa - sempre in un'ottica non condivisibile di non superamento del dottorato senza borsa. Si ritiene altresì che sia corretto eliminare ogni tipo di contributo per la sola iscrizione al concorso.
Andrebbe, inoltre, posto il principio per cui  le borse sono assegnate sulla base della graduatoria pubblica risultante dal concorso ed a parità di merito prevale la situazione reddituale.
Ancora, la procedura di verifica intermedia per il proseguimento dell'erogazione della borsa necessita di garanzie maggiori, quale potrebbero essere la necessità di motivazione di una eventuale esclusione e la possibilità che il dottorando possa fare ricorso rispetto a questa decisione o comunque essere sottoposto ad una seconda verifica. Analogamente, sarebbe apprezzabile che in caso di esito negativo della prima valutazione della tesi di dottorato, quest'ultima potesse essere sottoposta ad una commissione diversa.
Infine, il decreto non contiene riferimenti alle questioni inerenti i permessi di soggiorno per dottorandi extracomunitari.
Nello specifico proponiamo i seguenti emendamenti:

  • Art. 2
    • Comma 5 : Non avendo avuto accesso agli allegati non è possibile formulare un parere complessivo. Tuttavia è da evitare una eccessiva formalizzazione delle "tematiche scientifiche".
    • Lettera d): eliminare. L'iscrizione al corso di dottorato non deve prevedere nessun contributo.
    • Prevedere l'espressa gratuità dell'iscrizione al concorso.
    • Occorre prevedere la possibilità, a richiesta del dottorando e in caso di esito negativo della prima valutazione, di sottoporre la propria ricerca ad una seconda commissione.
    • Il Ministero deve operare una revisione periodica
      dell'importo della borsa di studio, utilizzando come parametro anche
      il costo della vita, secondo gli indici ISTAT.
    • Comma 10 lettera a): La disciplina appare confusa e caotica. Basterebbe affermare che i regolamenti devono prevedere verifiche annuali del progresso delle attività del dottorando per il mantenimento della borsa. In ogni caso occorre che sia il Ministero a disciplinare che l'eventuale esclusione sia motivata dal Collegio, su proposta del Tutor e che il dottorando possa chiedere di essere ascoltato dall'intero Collegio.
  • L'art. 4 è, indubbiamente, di estrema delicatezza: il rischio è quello di una moltiplicazione indiscriminata dei soggetti attivatori (le università on line sono un esempio drammatico). Occorre prevedere limiti stringenti ed efficaci. Riteniamo che il comma 3 vado esteso anche oltre il primo quinquennio.
  • Art. 5
    • Rapporto espresso tra posti con borsa e posti senza borsa
    • Comma 1 lett. c): Il riferimento alle sei borse è da rimodulare a seconda che si tratti di una scuola di dottorato o di un corso di dottorato. Esso, infatti, potrebbe comportare la scomparsa di corsi di rilevante interesse, soprattutto relativamente a quei settori di ricerca di base e non applicata dove la possibilità di reperire risorse esterne è minore, anche alla luce del contesto di cronico sottofinanziamento dell'università. Riteniamo comunque ragionevole che tale limite non sia inferiore a tre.
    • Lettera f) irragionevole per alcuni corsi. La previsione va eliminata.
  • Art. 8
  • Le 40 ore di didattica per il II e III anno, a cui  si aggiungono le 30 di tutorato, non sono poche, ed abbassano le possibilità che la didattica sia oggetto di contratti autonomi ed aggiuntivi.

 

  • Riteniamo necessario che l'articolo disponga espressamente l'emanazione di uno Statuto dei diritti dei dottorandi

 

  • Art. 9 L'inconciliabilità con le finalità del dottorato di ricerca del contemporaneo svolgimento di corsi di specializzazione medica, e la scarsa valorizzazione del dottorato che emerge dalla disposizione di cui si discute.
  • Art. 10: del tutto insufficiente in quanto attualmente non sono indicati parametri sulla modalità di selezione delle imprese, né sui requisiti che queste devono possedere, o sugli oneri a loro carico ( tra cui appunto  la copertura della borsa di studio).

 

  • Art. 11
  • Inserire tra i criteri per ricevere i finanziamenti ministeriali una ulteriore previsione che faccia esplicito riferimento alla positiva proporzione numerica tra con e senza borsa - laddove ovviamente la figura del senza borsa non fosse, più condivisibilmente, del tutto superata.
  • tali criteri appaiono utilizzabili solo se prima si finanzieranno tutti gli Atenei per il recupero di quelle deficienze strutturali, che oggi potrebbero essere difficilmente colmate autonomamente.

 

  • Art. 12:  Se la tesi è obbligatoriamente inserita nella banca, renderne indisponibile una parte non può riferirsi solo alla tutela del segreto industriale.

 

  • Infine, si coglie una lacuna rispetto alla disciplina del dottorato in relazione ai permessi di soggiorno per stranieri.

In questa direzione, anzitutto, sarebbe opportuna l'esenzione dei dottorandi e dei ricercatori dal pagamento del contributo introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, nonché dalle spese per l'istruzione della pratica, e l'eliminazione dell'obbligo di firma dell'accordo di integrazione articolato per crediti. Va osservato che l'Unione Europea ha approvato due direttive in merito al rilascio dei permessi di soggiorno per studenti e ricercatori. Rispettivamente la direttiva 2004/114/CE del Consiglio e la direttiva 2005/71/CE del Consiglio.
La prima direttiva si applica a tutti gli studenti, tra cui si fanno rientrare i dottorandi; la seconda si applica esclusivamente ai ricercatori ed esclude tassativamente gli 'studenti di dottorato' (il punto 12 delle premesse della direttiva 2005/71/CE richiama la direttiva 2004/114/CE stabilendo che solo quest'ultima sia applicabile ai dottorandi). L'Italia ha trasposto integralmente la direttiva 2005/71/CE, mentre non ha trasposto internamente l'art. 19 della direttiva 2004/114/CE.
Sarebbe, quindi, utile procedere alla trasposizione dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE e prevedere specificatamente che il permesso di soggiorno per i dottorandi abbia durata pari a quella del programma di dottorato.
Infine, sarebbe raccomandabile prevedere che i ricercatori e i dottorandi avessero la possibilità di richiedere e di ricevere il prima possibile un permesso di soggiorno temporaneo cartaceo fino all'emissione del permesso di soggiorno definitivo in forma elettronica.

In assenza delle previsioni qui riportate - particolarmente quelle relative alla borsa di studio e ai dottorati senza borsa - il CNSU, pur riconoscendo meriti allo schema di regolamento presentato,  esprime parere contrario allo schema proposto.

 

Il Presidente

Mattia Sogaro



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