29 settembre 2011
Prot. n. 54
Spedito il 29.09.2011
Alla c.a. Ministro
On.le Avv. Mariastella GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E p.c. Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E. p. c. Coordinatore dell'ufficio
tecnico per le politiche della ricerca
Prof. Alessandro SCHIESARO
Oggetto: Parere sulla bozza di
regolamento sul dottorato
Adunanza del 29 Settembre 2011
IL CNSU ESPRIME ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE
PARERE
Un parere sulla bozza di regolamento del dottorato di ricerca non
può prescindere dal contesto, definito dalla legge 240 e, più in
generale, dai provvedimenti del governo relativi all'Università e
alla Ricerca, che non prevedono alcuna risorsa per la propria
applicazione, meno che mai per il dottorato di ricerca, rispetto al
quale vi è motivo di credere che si opererà un enorme taglio dei
posti messi a concorso.
Ciò premesso, va osservato che il decreto si contraddistingue per
una grande attenzione alla qualità dell'istituto del dottorato di
ricerca, condizionando la possibilità per gli atenei di istituire i
corsi di dottorato alla loro effettiva capacità di documentare
standard di ricerca elevati ed al possesso di strutture, strumenti
e risorse idonei.
In particolare, si ritiene importante che il Ministero abbia
deciso di conservare la maggiorazione in caso di permanenza
all'estero del dottorando (sebbene sarebbe meglio una maggiorazione
"almeno" di un 50% e non "nel massimo" del 50%), tutelare il
diritto alla maternità delle dottorande, prevedere un (seppur
minimo e ancora insufficiente) sistema di rappresentanza e alcune
norme relative ai diritti dei dottorandi, tra cui l'accesso dei
dottorandi al sistema nazionale di diritto allo studio (sebbene qui
appaia inaccettabile l'esclusione dell'applicazione dell'art. 8
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ossia proprio quello che
regola le borse di studio, e vada rilevato che le disposizione
previste dal DPCM 9 aprile 2001 erano già applicabili ai
dottorandi).
Infatti, i dottorandi dovrebbero avere un sistema di diritto allo
studio che preveda borse di studio slegate dal reddito
familiare, l'esenzione dalle tasse, la messa a disposizione di
mense, alloggi, risorse ecc
Continua, invece, a permanere la problematicità della previsione
delle tasse di iscrizione per coloro che non fruiscono di una borsa
di studio. Già in una precedente mozione è emersa la necessità che
il dottorato senza borsa venga superato: di sicuro vanno
transitoriamente eliminate le tasse per i dottorandi senza borsa;
eliminare le tasse di dottorato non comporta alcun costo per lo
Stato e determina conseguenze sostenibili per i bilanci degli
Atenei, certamente molto di più del sacrificio economico
individuale oggi imposto.
Appare, inoltre, ingiustificabile l'eliminazione del rapporto di
proporzione numerica (quello attuale è del 50%) tra i posti con
borsa e quelli senza borsa - sempre in un'ottica non condivisibile
di non superamento del dottorato senza borsa. Si ritiene altresì
che sia corretto eliminare ogni tipo di contributo per la sola
iscrizione al concorso.
Andrebbe, inoltre, posto il principio per cui le borse sono
assegnate sulla base della graduatoria pubblica risultante dal
concorso ed a parità di merito prevale la situazione
reddituale.
Ancora, la procedura di verifica intermedia per il proseguimento
dell'erogazione della borsa necessita di garanzie maggiori, quale
potrebbero essere la necessità di motivazione di una eventuale
esclusione e la possibilità che il dottorando possa fare ricorso
rispetto a questa decisione o comunque essere sottoposto ad una
seconda verifica. Analogamente, sarebbe apprezzabile che in caso di
esito negativo della prima valutazione della tesi di dottorato,
quest'ultima potesse essere sottoposta ad una commissione
diversa.
Infine, il decreto non contiene riferimenti alle questioni
inerenti i permessi di soggiorno per dottorandi
extracomunitari.
Nello specifico proponiamo i seguenti emendamenti:
- Art. 2
- Comma 5 : Non avendo avuto accesso agli allegati non è
possibile formulare un parere complessivo. Tuttavia è da evitare
una eccessiva formalizzazione delle "tematiche scientifiche".
- Lettera d): eliminare. L'iscrizione al corso di dottorato non
deve prevedere nessun contributo.
- Prevedere l'espressa gratuità dell'iscrizione al concorso.
- Occorre prevedere la possibilità, a richiesta del
dottorando e in caso di esito negativo della prima valutazione, di
sottoporre la propria ricerca ad una seconda
commissione.
- Il Ministero deve operare una revisione periodica
dell'importo della borsa di studio, utilizzando come parametro
anche
il costo della vita, secondo gli indici ISTAT.
- Comma 10 lettera a): La disciplina appare confusa e caotica.
Basterebbe affermare che i regolamenti devono prevedere verifiche
annuali del progresso delle attività del dottorando per il
mantenimento della borsa. In ogni caso occorre che sia il Ministero
a disciplinare che l'eventuale esclusione sia motivata dal
Collegio, su proposta del Tutor e che il dottorando possa chiedere
di essere ascoltato dall'intero Collegio.
- L'art. 4 è, indubbiamente, di estrema
delicatezza: il rischio è quello di una moltiplicazione
indiscriminata dei soggetti attivatori (le università on line sono
un esempio drammatico). Occorre prevedere limiti stringenti ed
efficaci. Riteniamo che il comma 3 vado esteso anche oltre il primo
quinquennio.
- Art. 5
- Rapporto espresso tra posti con borsa e posti senza borsa
- Comma 1 lett. c): Il riferimento alle sei borse è da rimodulare
a seconda che si tratti di una scuola di dottorato o di un corso di
dottorato. Esso, infatti, potrebbe comportare la scomparsa di corsi
di rilevante interesse, soprattutto relativamente a quei settori di
ricerca di base e non applicata dove la possibilità di reperire
risorse esterne è minore, anche alla luce del contesto di cronico
sottofinanziamento dell'università. Riteniamo comunque ragionevole
che tale limite non sia inferiore a tre.
- Lettera f) irragionevole per alcuni corsi. La previsione va
eliminata.
- Art. 8
- Le 40 ore di didattica per il II e III anno, a
cui si aggiungono le 30 di tutorato, non sono poche, ed
abbassano le possibilità che la didattica sia oggetto di contratti
autonomi ed aggiuntivi.
- Riteniamo necessario che l'articolo disponga espressamente
l'emanazione di uno Statuto dei diritti dei dottorandi
- Art. 9 L'inconciliabilità con le
finalità del dottorato di ricerca del contemporaneo svolgimento di
corsi di specializzazione medica, e la scarsa
valorizzazione del dottorato che emerge dalla disposizione di cui
si discute.
- Art. 10: del tutto insufficiente in quanto
attualmente non sono indicati parametri sulla modalità di selezione
delle imprese, né sui requisiti che queste devono possedere, o
sugli oneri a loro carico ( tra cui appunto la copertura
della borsa di studio).
- Art. 11
- Inserire tra i criteri per ricevere i finanziamenti
ministeriali una ulteriore previsione che faccia esplicito
riferimento alla positiva proporzione numerica tra con e
senza borsa - laddove ovviamente la figura del senza
borsa non fosse, più condivisibilmente, del tutto
superata.
- tali criteri appaiono utilizzabili solo se prima si
finanzieranno tutti gli Atenei per il recupero di quelle deficienze
strutturali, che oggi potrebbero essere difficilmente colmate
autonomamente.
- Art. 12: Se la tesi è obbligatoriamente
inserita nella banca, renderne indisponibile una parte non può
riferirsi solo alla tutela del segreto industriale.
- Infine, si coglie una lacuna rispetto alla disciplina del
dottorato in relazione ai permessi di soggiorno per
stranieri.
In questa direzione, anzitutto, sarebbe opportuna l'esenzione
dei dottorandi e dei ricercatori dal pagamento del contributo
introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, nonché dalle spese per
l'istruzione della pratica, e l'eliminazione dell'obbligo di firma
dell'accordo di integrazione articolato per crediti. Va osservato
che l'Unione Europea ha approvato due direttive in merito al
rilascio dei permessi di soggiorno per studenti e ricercatori.
Rispettivamente la direttiva 2004/114/CE del Consiglio e la
direttiva 2005/71/CE del Consiglio.
La prima direttiva si applica a tutti gli studenti, tra cui si
fanno rientrare i dottorandi; la seconda si applica esclusivamente
ai ricercatori ed esclude tassativamente gli 'studenti di
dottorato' (il punto 12 delle premesse della direttiva 2005/71/CE
richiama la direttiva 2004/114/CE stabilendo che solo quest'ultima
sia applicabile ai dottorandi). L'Italia ha trasposto integralmente
la direttiva 2005/71/CE, mentre non ha trasposto internamente
l'art. 19 della direttiva 2004/114/CE.
Sarebbe, quindi, utile procedere alla trasposizione dell'articolo
19 della direttiva 2004/114/CE e prevedere specificatamente che il
permesso di soggiorno per i dottorandi abbia durata pari a quella
del programma di dottorato.
Infine, sarebbe raccomandabile prevedere che i ricercatori e i
dottorandi avessero la possibilità di richiedere e di ricevere il
prima possibile un permesso di soggiorno temporaneo cartaceo fino
all'emissione del permesso di soggiorno definitivo in forma
elettronica.
In assenza delle previsioni qui riportate - particolarmente
quelle relative alla borsa di studio e ai dottorati senza borsa -
il CNSU, pur riconoscendo meriti allo schema di regolamento
presentato, esprime parere contrario allo schema
proposto.
Il Presidente
Mattia Sogaro
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