30 aprile 2025 Roma, 27 Marzo 2025
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Anna Maria BERNINI Ministero dell'Università e della Ricerca
e p.c.
All'On. Ministro della Giustizia Carlo Nordio gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Al Presidente CUN Prof. Vincenzo Paolo Pedone segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
Alla Presidente CRUI Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Alla Delegata per la Didattica CRUI Prof.ssa Alessandra Petrucci
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Paolo Nesta amministrazione@ordineavvocatiroma.org
Al Segretario Generale Cons. Francesca Gagliarducci Ministero dell'Università e della Ricerca segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
Alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio dott. Gianluca Cerracchio Ministero dell'Università e della Ricerca dgordinamenti@pec.mur.gov.it
LORO SEDI
OGGETTO: Proposta di modifica del Tirocinio forense anticipato
Adunanza del 27 e 28 Marzo 2025
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO gli artt. 40 e 41 della legge 31 Dicembre 2012, n. 2478 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il co. 6, lett. d) che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 17 Marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31 Dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5, co. 3 dello stesso secondo cui, per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitaria, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti in determinate materie individuate dal medesimo decreto;
CONSIDERATA la necessità di una riforma della pratica di tirocinio forense anticipato che garantisca una rimodulazione del nucleo di esami fondamentali necessari per un semestre di tirocinio forense anticipato e della fattuale criticità di potervi accedere a causa della mancata regolarità degli esami di profitto fino al IV anno di corso di laurea magistrale in Giurisprudenza comprendente, in molti dei casi, esami complementari o idoneità di lingua o similari non necessariamente inderogabili al fine di poter usufruire del semestre di tirocinio forense anticipato; CONSIDERATO che, in molti casi, l'accesso al semestre di tirocinio forense anticipato è fortemente vincolato alla regolarità con gli esami di profitto fino al IV anno includendo, altresì, gli studenti fuori corso, entro e non oltre i due anni accademici successivi alla durata legale del corso di studi, essendo così fortemente discriminatoria e limitante; CONSIDERATO il beneficio di una maggiore inclusione del tirocinio forense anticipato che consentirebbe a molti studenti di entrare anticipatamente nel mondo del lavoro e delle professioni anche durante il completamento del proprio corso di studio senza compromettere la qualità della formazione;
CHIEDE
- la rimodulazione del nucleo di esami fondamentali necessari per un corretto svolgimento del semestre di tirocinio forense anticipato, superando la regolarità con gli esami di profitto fino al IV anno come requisito di accesso, sostituendolo eventualmente con un criterio di merito basato su un numero minimo di CFU e, altresì, escludendo dal computo le materie appartenenti a settori scientifico-disciplinari non giuridici, le attività a scelta libera, gli esami opzionali e similari non inderogabilmente necessari per l'espletazione del semestre di tirocinio forense anticipato;
- l'eliminazione della regolarità con gli esami di profitto fino al IV anno come requisito imprescindibile di accesso;
- l'eliminazione del limite di anni fuori corso per poter accedere al semestre di tirocinio forense anticipato.
Roma, 27/03/2025 La Presidente Alessia Conti
Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |