27 aprile 2023
Roma, 27 aprile 2023
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Anna Maria Bernini Ministero dell'Università e della Ricerca
E, p.c.: Al Segretario Generale Cons. Francesca Gagliarducci Ministero dell'Università e della Ricerca segretariatogenerale@mur.gov.it
Alla Direzione generale dott. Gianluca Cerracchio Ministero dell'Università e della Ricerca dgordinamenti@pec.mur.gov.it
Oggetto: BANDO E TERMINI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA
Adunanza del 27 aprile 2023
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
su proposta dei Consiglieri Mario Russo, Domenico Carbone, Rosario Losiggio e Giulia Sciortino VISTO l'Art 3 Cost. che sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari"; VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante "norme in materia di accesso ai corsi universitari"; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, e in particolare l'art. 19, comma 12, come modificato dall'art. 60, comma 2 decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui dispone che: «Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. […] È esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e a corsi di specializzazione»; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, l'art. 36, co. 1 - come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 -, in base al quale «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; VISTO il comma 433 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art. 7 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale «Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato»; VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), come modificato dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, reg.ne prev. n. 1638 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 23 luglio 2020) e, da ultimo, dall'art. 60, comma 4, del richiamato d. l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 102, comma 1, che così recita: «Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo […]»;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), e in particolare l'articolo 237, comma 3, che così recita: «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130»; CONSIDERATA la tempistica indicata all'art. 2, comma 1, del richiamato Regolamento MIUR n.130/2017 e ss.mm.ii. secondo cui «Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999»; PRESO ATTO che dal momento dell'emanazione del sopracitato decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 102, comma 1, che sancisce la cosiddetta laurea abilitante per i laureati in Medicina e Chirurgia, il concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria non si è mai tenuto prima della data del 20 luglio, al fine di consentire la partecipazione al suddetto concorso anche ai medici laureati in prima sessione dell'a.a. in corso; CONSIDERATO che alcuni atenei abbiano già predisposto sessioni di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/23 anche fino al 20 luglio 2023;
CHIEDE al Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) di decretare, mediante opportuno decreto direttoriale, la data del concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico corrente non prima del 24 luglio 2023, nonché, conseguentemente, di sollecitare formalmente gli atenei a riadattare su tale scadenza i calendari degli esami di profitto e degli esami finali per conseguimento del titolo, al fine di consentire la partecipazione al suddetto concorso anche ai medici laureati in prima sessione durante l'a.a. 2022/23. La Presidente Alessia Conti
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