Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina


  • Home pageMozioni2023Supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca ai dottorandi e assegnisti di ricerca per l’illegittimo respingimento delle domande di indennità una tantum 200 e 150 euro da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

12 gennaio 2023

Roma, 12 gennaio 2023

 

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

Sen. Anna Maria Bernini

PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

 

e p.c.

 

al Segretario Generale

Cons. Francesca Gagliarducci

e - mail: segretariatogenerale@mur.gov.it

 

alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Dott.ssa Marcella Gargano

PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

 

alla Direzione generale
degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Dott. Gianluca Cerracchio

PEC : dgordinamenti@pec.mur.gov.it

 

 

OGGETTO: Supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca ai dottorandi e assegnisti di ricerca per l'illegittimo respingimento delle domande di indennità una tantum 200 e 150 euro da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

 

VISTO l'art. 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore 18 maggio 2022), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale 15/07/2022, n. 164), che istituisce la c.d. indennità una tantum da € 200,00;

 

VISTI il successivo art. 22, comma 2, lettera b) del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che equipara i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini della presentazione delle istanze per l'ottenimento del beneficio previsto dall'art. 31 DL 50/2022;

CONSIDERATI i requisiti previsti dalla normativa, ovverosia (a) la titolarità di una borsa di dottorato ovvero di assegno di ricerca alla data del 18 maggio 2022; (b) l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 dell'8 agosto 1995, requisito che - va ricordato a chi legge - rappresenta una condizione necessaria alla regolare iscrizione a un corso di dottorato di ricerca ovvero alla possibilità stessa di fruire degli emolumenti previsti per gli assegni di ricerca; (c) avere un reddito complessivo derivante da rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

 

TENUTO CONTO che a partire dal novembre 2022 giungevano a questo Consiglio innumerevoli segnalazioni di dottorandi e assegnisti di ricerca che lamentavano che le istanza per l'indennità, regolarmente presentate attraverso i portali telematici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) e rispondenti a ciascheduno dei requisiti sopra elencati, risultavano respinte con la seguente generica motivazione: «[l'istante] non risulta iscritto alla Gestione separata e/o non risulta essere titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di dottorando o assegnista di ricerca e/o il reddito derivante dai suddetti rapporti, per l'anno di imposta 2021, risulta superiore a 35.000 euro»;

 

TENUTO CONTO che l'INPS dispone della documentazione attestante la situazione reddituale dei dottorandi istanti, autocertificata in fase di compilazione automatica dell'istanza stessa, e della loro iscrizione alla Gestione Separata evincibile dall'estratto conto del montante contributivo reperibile sui portali telematici dell'Istituto stesso;

 

VISTO il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 dell'INPS esplicita che la procedura è avvenuta attraverso una «centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste», fornendo nel medesmo messaggio «le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi».

 

VISTO l'Allegato 1 al messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, il quale richiede al dottorando e assegnista di produrre documentazione già in possesso dell'INPS, in aperta violazione dell'art. 32 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale dispone che le «amministrazioni pubbliche e i  gestori  di  pubblici  servizi sono tenuti ad acquisire  d'ufficio  le  informazioni  oggetto  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i  dati  e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle   pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

 

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 23 settembre 2022 (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022), n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), che al comma 11 stabilisce che « L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore  indennità  una  tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca  i  cui  contratti  sono attivi alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2022, n. 91, e che  sono  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021»;

 

TENUTO CONTO della Circolare 16 novembre 2022, n. 127 dell'INPS in cui si afferma che «una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, a domanda» è riconosciuta «ai dottorandi e assegnisti di ricerca»;

 

PRESO ATTO del rischio che per tale ulteriore indennità una tantum l'INPS provveda nuovamente, attraverso strumenti centralizzati automatizzati, al rifiuto ingiustificato e illegittimo delle domande pervenute da dottorandi e assegnisti di ricerca

 

 

CHIEDE

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca si attivi tramite le direzioni generali competenti per richiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un provvedimento in forza del quale sia posto in essere il riesame d'ufficio di tutte le domande finora presentate dai dottorandi di ricerca e dagli assegnisti di ricerca al fine di ovviare all'ingiustificato e illegittimo respingimento delle stesse avutosi fra novembre e dicembre 2022;

 

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca si attivi tramite le direzioni generali competenti affinché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale modifichi i suoi strumenti algoritmici alla luce dei requisiti specifici richiesti ai dottorandi e assegnisti di ricerca per l'ottenimento del beneficio dell'indennità una tantum da 150 euro, in ottemperanza alle disposizioni normative e alla luce degli indebiti respingimenti posti in essere dall'INPS per l'indennità una tantum da 200 euro.

 

 

 

La Presidente

Alessia Conti



Versione pdf del documento

Motore di ricerca

 
[torna all'indice della pagina]


Menu Secondario

[torna all'indice della pagina]

Info

Per portare le proposte e le istanze della tua università al CNSU scrivi a: info@cnsu.miur.it

[torna all'indice della pagina]
[torna all'indice della pagina]