Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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12 luglio 2022

All'attenzione dell'On. Ministra dell'Università e della Ricerca

Prof.ssa Maria Cristina Messa

 

Alla Segretaria Generale Letizia Maria letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

All'attenzione dell'On. Ministra della Giustizia

Prof.ssa Marta Cartabia

 

All'attenzione del Consiglio Nazionale Forense

 

 

 

Oggetto: Validità del tirocinio per l'avvocatura

Adunanza del 7 e 8 luglio 2022

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO l'art. 41 comma 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante disposizioni in merito alla durata del tirocinio per l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione forense;

VISTA la proroga delle sessioni di laurea dell'anno accademico 2020/2021 a maggio e giugno 2022;

VISTO l'articolo 8 comma 4 del DM 70/2016 che disciplina il numero minimo di udienze alle quale il praticante deve partecipare per poter accedere all'esame di stato per l'esercizio della professione forense;

VISTO l'art. 4 comma 1 del DM 17 marzo 2016, n. 70 recante disposizioni in merito alla durata del tirocinio per l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione forense;

CONSIDERATA la previsione di sessioni straordinarie nei mesi di maggio e giugno negli Atenei, conseguenti alla proroga del termine di conclusione dell'anno accademico 2020-2021;

CONSIDERATO che gli studenti laureatisi nei mesi di maggio e giugno 2022 non dispongono dei mesi necessari per completare l'attività di tirocinio obbligatoria in vista dell'esame di stata per l'esercizio della professione forense 2023, tradizionalmente previsto per il mese di dicembre;

CONSIDERATE le medesime condizioni con le quali si è ottenuta con art. 6 comma 3 del

D.L. 8 aprile 2020, n. 22 una deroga alla durata di 18 mesi del tirocinio obbligatorio per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense 2021, fissando il termine in mesi 16;

CONSIDERATO che per gli studenti che si laureano nelle sessioni straordinarie dell'a.a. 2020/2021 di maggio e giugno 2022 non è possibile svolgere il tirocinio obbligatorio per un periodo di 18 mesi per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione della professione forense 2022;

 

 

CHIEDE

 

La riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nelle sessioni straordinarie di maggio e giugno 2022 valide per l'a.a. 2020-2021;

Che il tirocinio possa considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'art. 8 comma 4 del DM 70/2016



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