6 ottobre 2021 Roma, 28 settembre 2021
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Cristina Messa Ministero dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ai Rettori delle Università Italiane per tramite del presidente della CRUI Prof. Ferruccio Resta
Al Ministro della Salute On. Roberto Speranza
Alla commissione VII della Camera dei Deputati per tramite della presidentessa On. Vittoria Casa
Alla commissione VII del Senato della Repubblica per tramite del presidente On. Riccardo Nencini
Alla commissione XII della Camera dei Deputati per tramite della presidentessa On. Marialucia Lorefice
Alla commissione XII del Senato della Repubblica per tramite della presidentessa On. Annamaria Parente
LORO SEDI
Oggetto: Mozione in merito a tamponi e vaccini per studenti universitari ed accessibilità agli spazi
Adunanza del 27-28 settembre 2021 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO l'art.3 della Costituzione, che recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione […] di condizioni personali e sociali";
VISTO il Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO l'art. 1, co 1 e 2, Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTO ALTRESÌ l'art.1, comma 3 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che afferma "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87" e che: "I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività' didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità'. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità";
VISTO l'art. 10 bis, l. 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del DL 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 che dispone: "1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»";
VISTO che nella fascia d'età fra i 20 e i 29 anni il 17,92% della popolazione risulta ancora in attesa di vaccinazione;
TENUTO CONTO di quanto già disposto dall'Università degli Studi di Parma, dall'Università degli studi di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio", Università della Calabria, Università degli studi di Roma "La Sapienza";
CONSIDERATO che una parte della popolazione studentesca non ha potuto, per motivi indipendenti da condizione meramente potestative, provvedere alla vaccinazione;
CONSIDERATO che una parte della popolazione studentesca è stata vaccinata con vaccini attualmente non riconosciuti dall'EMA e dall'AIFA;
CONSIDERATE le precedenti criticità addotte in merito al cosiddetto Green Pass e la volontà di non costituire differenziazioni, legate alla possibilità di effettuare o meno tamponi, sull'opportunità di accesso all'università;
CONSIDERATO che effettuando un numero di tamponi quale quello necessario alla completa fruizione degli spazi universitari determinerebbe un iniquo aggravio economico che costituirebbe un ostacolo alla fruizione del diritto allo studio;
CONSIDERATA la situazione estremamente variegata data dall'obbligatorietà della certificazione verde e di bilanciare l'interesse alla fruizione degli spazi e dei servizi universitari e l'interesse a garantire delle misure di sicurezza a prevenzione del contagio da Sars-Cov-2, e di conseguenza la necessità di predisporre misure di tutela generale della salute per la prevenzione del contagio per studentesse e studenti a contatto con soggetti fragili;
RIBADISCE
La propria fiducia nei vaccini approvati dalle autorità regolatorie italiane ed europee ed utilizzati nella campagna vaccinale predisposta dal governo italiano;
E CHIEDE
a) alle modalità di controllo della Certificazione verde, favorendo modalità automatizzate (a questo proposito, si segnalano le positive esperienze di Unibo e Unitus che chiedono l'inserimento in forma digitale del QR Code della certificazione come requisito per perfezionare il procedimento di prenotazione dei posti in presenza); b) alle modalità e ai criteri di gestione della capienza massima degli spazi universitari, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 3 del DL 6 agosto 2021, n. 111 che permette di derogare alle disposizioni sulla capienza (pure date in forma di raccomandazione) una volta appurata la presenza all'interno degli spazi, di sole persone munite di certificato verde; c) alle modalità e ai criteri di gestione degli spazi universitari non finalizzati alla didattica quali Biblioteche, segreterie, archivi mense e studentati (quando di pertinenza degli atenei); d) alle modalità di gestione delle studentesse e degli studenti extracomunitari in possesso di un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione con un vaccino non riconosciuto da EMA ed AIFA.
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