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  • Home pageMozioni2021Richiesta revisione art.11 c.2 l. 442/68 “Istituzione di una Università statale in Calabria” e art. 1 c.1-2 D.P.R. 632/78 per adeguamento normativo Bando Diritto allo Studio dell’Università della Calabria all’art. 5 della l. 68/2012 con riferimento a libera scelta nella fruizione di strumenti e servizi

26 luglio 2021

Roma, 24 luglio 2021

 

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Cristina Messa

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta revisione art.11 c.2 l. 442/68 "Istituzione di una Università statale in Calabria" e art. 1 c.1-2 D.P.R. 632/78 per adeguamento normativo Bando Diritto allo Studio dell'Università della Calabria all'art. 5 della l. 68/2012 con riferimento a libera scelta nella fruizione di strumenti e servizi

Adunanza del 23-24 luglio 2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTA la l. 442/68 "Istituzione di una Università statale in Calabria";

 

VISTO il D.P.R. 632/78 istitutivo del Centro Residenziale previsto dalla succitata legge istitutiva dell'Università della Calabria;

 

VISTO il D.Lgs 68/2012 che, abrogando la l. 390/91, ha revisionato la normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

 

VISTO l'art. 23 del D.Lgs 68/2012 che al comma 1 prevede che "Per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442";

 

RILEVATA l'assenza nel Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio dell'Università della Calabria di una disposizione che garantisca agli studenti, ai sensi dell'art. 5 della l. 68/2012, la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio;

 

CONSIDERATO il carattere residenziale dell'Università della Calabria indicato agli art. 1 c.2 e 11 c.2 della succitata l. 442/68, che prevede specificatamente "presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università nonché una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione" e ribadito all'art. 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 632/78 istitutivo del Centro Residenziale;

 

INDIVIDUATA nell' art. 11 c.2 della l. 442/68 e nell'art. 1 c.1-2 del D.P.R. 632/78 la motivazione dell'impossibilità per gli studenti iscritti all'Università della Calabria di godere della più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio per incompatibilità della richiamata previsione normativa, che si esplicita nel "destinato ad accogliere per la durata dei corsi [..] una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione", con il succitato art. 5 (libertà di scelta) della l. 68/2012;

 

CONSIDERATO che, nonostante la chiusura ad oltranza degli Atenei e per lunghi tratti dei servizi, l'Ateneo ha comunque trattenuto le somme per i servizi alloggio e mensa;

 

CONSIDERATO che la normativa nazionale prevede che, in caso di ritardi, si debbano proporzionalmente ridurre le trattenute applicate agli Studenti per i relativi servizi. Invece, spesso, l'UniCal propone l'assegnazione dell'alloggio finanche a marzo, abbondantemente dopo la metà dell'anno accademico, trattenendo in egual modo tutti i 1.991 euro, anche in caso di ovvio rifiuto;

 

CHIEDE

 

Che sia modificata la normativa vigente relativa all'Università della Calabria nella parte in cui, relativamente all'art. 11 comma 2 della l. 442/68 e all'art. 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 632/78, prevede l'accoglienza da parte del Centro Residenziale per la durata dei corsi di "una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione", incompatibile con il disposto normativo di cui all'art. 5 della l. 68/2012 che prevede la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio.

 

Che, in virtù di tale modifica, sia previsto un fondo di perequazione per l'Università della Calabria della durata di almeno 5 anni e di importo pari all'esborso che la suddetta università dovrà sostenere in funzione di tale modifica normativa. Questo intervento si presenta come necessario al fine di evitare la conseguenza di un repentino incremento del numero di idonei non beneficiari che risulterebbe nefasto per la garanzia del diritto allo studio in Calabria.

 

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca intervenga, altresì, per verificare la corretta erogazione del Diritto allo Studio nell'Università della Calabria.

 

 

Il Presidente Luigi Leone Chiapparino



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