18 maggio 2021 Roma, 18 maggio 2021
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Cristina Messa Ministero dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
Oggetto: CODICI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE E DELLE DISCRIMINAZIONI
Adunanza del 17 - 18 maggio 2021 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (TU sulla salute e sicurezza sul lavoro) che rappresenta la base giuridica per configurare le molestie all'interno del concetto di benessere, sicurezza e salute del lavoratore/lavoratrice, obbligando il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla formazione dei lavoratori e alla vigilanza, con conseguente sua responsabilità in caso di inottemperanza;
VISTA la L. 15 gennaio 2021 n. 4 che ratifica la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 190/2019 sulla eliminazione della violenza e sulle molestie con cui si riconosce la violenza e la molestia sul luogo di lavoro come violazione o abuso dei diritti umani, minaccia per le pari opportunità e dunque incompatibile con il concetto di lavoro dignitoso;
VISTO l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità;
VISTI i dati Istat sulla violenza di genere;
CONSIDERATA l'assenza di un quadro normativo che disciplini il fenomeno delle molestie in ambito universitario;
CONSIDERATO che a Dicembre 2020 solo 32 Atenei su 85 avevano istituito la figura della Consigliera di Fiducia all'interno dell'Università;
CONSIDERATO che diversi Atenei italiani si sono con il tempo dotati di regolamenti anti-molestie o codici di comportamento per la prevenzione ed il contrasto di molestie morali o sessuali (es. Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Torino, Università degli studi "La Sapienza" di Roma, Università di Venezia "Ca' Foscari", Università della Calabria);
CONSIDERATA l'attenzione dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità sul tema delle molestie sessuali e della loro prevenzione in numerosi Atenei italiani, come confermato dai vari bilanci annuali;
CONSIDERATA l'assenza di un rapporto nazionale riportante l'attività dei vari Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità negli Atenei italiani e di un report contenente i dati delle segnalazioni ricevute relativamente al tema delle molestie;
CONSIDERATI i vari fatti di cronaca riportanti casi di molestie avvenuti all'interno degli Atenei italiani;
CHIEDE
"Si definisce molestia morale ogni comportamento aggressivo, ostile e denigratorio nei confronti di una persona, nonché ogni altro comportamento volto a umiliare e a ledere l'integrità psicofisica della persona. Rientrano nelle molestie morali anche i comportamenti discriminatori di genere e quelli fondati sull'appartenenza etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale e sulle opinioni politiche. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti: a) comportamenti lesivi dell'immagine della persona quali offese, intimidazioni, minacce, calunnie, insinuazioni su aspetti legati alla salute e alla qualità professionale, diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di discredito della persona; b) comportamenti lesivi della professionalità, quali rimozioni da incarichi o trasferimenti immotivati e a scopo persecutorio, minacce di licenziamento ingiustificate, dimissioni forzate, sottostima e critica sistematica, continua e immotivata, esclusione dalla comunicazione istituzionale, attribuzione di compiti molto al di sopra o molto al di sotto delle possibilità professionali o fisiche e in generale azioni che creano demotivazione e sfiducia in sé stessi; c) tentativi di emarginazione e isolamento, quali limitazioni della facoltà di espressione, eccessi di controllo, frequenti e immotivati cambiamenti di mansioni con intento persecutorio. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o ne sia testimone". "Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata su sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che offenda la dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di studio. Rappresenta circostanza aggravante della molestia sessuale l'esistenza di una posizione di svantaggio, asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona vittima di molestie e il presunto autore o la presunta autrice. Sono esempi di molestie sessuali i seguenti comportamenti: a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate; b) contatti fisici indesiderati e fastidiosi; c) affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico negli ambienti di lavoro e studio universitari; d) apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull'orientamento sessuale offensivi e inopportuni; e) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale; f) promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera, lavorativa o di studio in cambio di prestazioni sessuali; g) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali."
2. Che gli Atenei italiani si dotino
di regolamenti anti-molestie o codici di comportamento per la
prevenzione ed il contrasto di molestie morali o sessuali; Versione pdf del documento |
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