13 aprile 2021 Roma, 13 Aprile 2021
All'attenzione dell'On. Ministra dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Maria Cristina Messa
Alla Segretaria Generale Letizia Maria letizia Melina
Ministero dell'Università e della Ricerca
All'attenzione dell'On. Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia
All'attenzione del Consiglio Nazionale Forense Oggetto: Validità del tirocinio per l'avvocatura
Adunanza del 12 e 13 aprile 2021
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO l'art. 41 comma 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante disposizioni in merito alla durata del tirocinio per l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione forense;
VISTO l'art. 7bis integrato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante disposizioni in merito alla proroga dell'anno accademico 2019-20 sino al 15 giugno 2021; VISTO l'articolo 8 comma 4 del DM 70/2016 che disciplina il numero minimo di udienze alle quale il praticante deve partecipare per poter accedere all'esame di stato per l'esercizio della professione forense;
VISTO l'art. 4 comma 1 del DM 17 marzo 2016, n. 70 recante disposizioni in merito alla durata del tirocinio per l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione forense; CONSIDERATA la previsione di sessioni straordinarie nei mesi di maggio e giugno negli Atenei, conseguenti alla proroga del termine di conclusione dell'anno accademico 2019-20 al 15 giugno 2021; CONSIDERATO che gli studenti laureatisi nei mesi di maggio e giugno 2021 non dispongono dei mesi necessari per completare l'attività di tirocinio obbligatoria in vista dell'esame di stata per l'esercizio della professione forense 2022, tradizionalmente previsto per il mese di dicembre; CONSIDERATE le medesime condizioni con le quali si è ottenuta con art. 6 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 una deroga alla durata di 18 mesi del tirocinio obbligatorio per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense 2021, fissando il termine in mesi 16; CONSIDERATO che per gli studenti che si laureano nelle sessioni straordinarie dell'a.a. 2019-20 di maggio e giugno 2021 non è possibile svolgere il tirocinio obbligatorio per un periodo di 18 mesi per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione della professione forense 2022; CONSIDERATA l'impossibilità per alcuni praticanti di accedere ai tribunali per la partecipazione alle udienze minime necessarie per l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione forense a causa del protrarsi dell'emergenza pandemica in corso;
CHIEDE La riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che conseguiranno la laurea in giurisprudenza nelle sessioni straordinarie di maggio e giugno 2021 valide per l'a.a. 2019-20; Che il tirocinio possa considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'art. 8 comma 4 del DM 70/2016.
Il Presidente Luigi Leone Chiapparino Versione pdf del documento |
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