Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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12 febbraio 2021

Roma, 12 Febbraio 2021

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

prof. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Università e della Ricerca

dell'On. Sottosegretario

Dott. Giuseppe De Cristofaro

Ministero dell'Università e della Ricerca

Al Segretario Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

Al Presidente della CRUI

Prof. Ferruccio Resta

LORO SEDI

 

Oggetto: Misure a tutela degli studenti nei tirocini curricolari

Adunanza 11 e 12 febbraio 2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 ottobre 2020 n° 2764 (RSP) con cui il PE ha invitato gli stati membri a prendere provvedimenti per incentivare e sfruttare i fondi di garanzia giovani ed impedire le forme di stage non retribuito sottolineando come l'obiettivo della garanzia per i giovani debba portare all'occupazione e che i tirocini non dovrebbero mai condurre alla sostituzione di posti di lavoro;

VISTI gli artt. 16, 32, 33, 34, 35 e 38, Cost.;

VISTO l'Art. 18 della legge 196 del 1997 in tutti i suoi commi;

VISTI l'art. 34 della legge del 2012 n. 92 che dispone, in relazione ai tirocini extracurricolari: "...d) riconoscimento di una congrua indennità', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta." e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la risposta all'interpello n. 4/2018 rivolto dalla provincia autonoma di Trento alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro, circa l'applicabilità del d.lgs 81/2008 alle attività di tirocinio formativo, che afferma: «dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs 81/2008, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Conseguentemente, se in un'azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgono stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»;

VISTO l'art. 4, punto 3 della Carta dei Diritti Degli Studenti, approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari l'8 settembre 2011, che recita: "Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a: a) copertura assicurativa per infortuni e verso terzi; b) svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio; c) svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale; d) svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso; e) Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università.";

CONSIDERATO il ruolo sempre più determinante e il peso sempre maggiore che le attività pratiche di tirocinio formativo vanno assumendo ormai da anni all'interno dei percorsi universitari tutti, e in particolare la centralità che tali attività didattiche si avviano ad assumere alla luce del cd. DDL C. 2751 (c.d. DDL Manfredi) in materia di titoli universitari abilitanti

CHIEDE

che siano assicurati agli studenti, nel corso dei tirocini curriculari, abilitanti e professionalizzanti, adeguati rimborsi delle spese di spostamento, di acquisto di materiali didattici o funzionali all'attività di tirocinio ove non forniti dal soggetto ospitante, e di qualunque altra spesa connessa allo svolgimento dell'attività suddetta;

che sia garantito l'adempimento degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice ove necessario per il tipo di attività svolta durante il tirocinio;

che sia garantita la sicurezza del tirocinante, mediante la fornitura di tutti i dispositivi di protezione e le precauzioni mediche -ivi compresa, se necessaria, una copertura vaccinale previste per il tipo di attività svolta in base alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs 2008 n. 81);

E RACCOMANDA

al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Governo della Repubblica di avviare un percorso di confronto con gli organi di rappresentanza universitari mirato ad una riforma complessiva dello strumento formativo del tirocinio.

 

Il Presidente
Luigi Leone Chiapparino



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