Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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12 febbraio 2021

 

 

Roma, 12 febbraio 2021

 

 

Alla cortese attenzione Del Ministro dell'Università e della Ricerca

 

Del Ministro della Giustizia

 

e p.c.

 

 

Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Mozione tirocinio area giuridica

 

Adunanza n. VIII del 12 febbraio 2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO L'articolo 3 della Costituzione per cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";

VISTO l'art.3 TUE;

VISTO l'art. 145 TFUE;

VISTO l'art. 147 TFUE;

VISTO l'art. 149 TFUE;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 247 del 2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense",

a)       art. 41

  • c.5 per cui "Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge"
  • c. 10 per cui "10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

 

b)         art. 43

  • c.1 Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge.

VISTO il Codice Deontologico Forense, art. 40, c.2 "L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio."

CONSIDERATA la tendenza dell'Unione Europea data dalla proposta di risoluzione 2764/2020 (RSP);

CONSIDERATO che la lotta contro la disoccupazione giovanile rappresenta una priorità politica condivisa da Parlamento, Commissione e Stati membri, nonché una priorità che contribuisce a conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di crescita e occupazione, il che è altresì conforme al pilastro europeo dei diritti sociali;

CONSIDERATO che i contratti a basso reddito e precari, il lavoro autonomo fittizio, la mancanza di protezione sociale di base e le pratiche discriminatorie in base all'età sono le condizioni di lavoro vissute da milioni di giovani;

CONSIDERATO che la crisi precedente ha dimostrato che, se ai giovani non vengono offerti tirocini e posti di lavoro di qualità - sulla base di accordi scritti e di condizioni di lavoro dignitose, tra cui un salario di sussistenza, consulenza e orientamento e formazione continua - ci sarà ancora una volta un alto rischio che siano costretti ad accettare lavori precari, a lasciare il loro paese per trovare un lavoro o a iscriversi a corsi di istruzione o formazione anche se sono alla ricerca di un vero lavoro;

CONSIDERATO che la scarsa qualità delle offerte della garanzia per i giovani è uno dei suoi difetti più significativi;

CONSIDERATO che i tirocini previsti nell'ambito della garanzia per i giovani devono essere non solo retribuiti ma anche limitati nella durata e nel numero, in modo che i giovani non siano intrappolati in un susseguirsi interminabile di tirocini e sfruttati come manodopera a basso costo o addirittura gratuita, senza protezione sociale e senza diritti pensionistici;

 

 

CHIEDE

 

 

  1. Che il Ministero dell'Università e della Ricerca vigili sull'effettiva applicazione della normativa sovra citata, in considerazione delle funzioni di garanzia e controllo che il medesimo svolge;
  2. Che lo stesso Ministero ponga in essere strumenti facilmente accessibili i quali garantiscano al laureato/tirocinante di richiedere il rimborso spese e/o il pagamento dovuto sulla base delle ore di tirocinio svolte, introducendo un metodo di quantificazione oggettivo ed unitario, atto ad evitare discriminazioni.

 

 

Il Presidente

Luigi Leone Chiapparino

 

 



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