Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina



5 dicembre 2020

Roma, 5 dicembre 2020

 

Alla cortese attenzione

 

dell'On. Ministro dott. Gaetano Manfredi, Ministero dell'Università e della Ricerca

 

dell'On.Vice Ministro dott.ssa Anna Ascani

 

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

All'On. Ministro dott. Roberto Speranza, Ministero della Salute

 

All'On. Ministro dott. Francesco Boccia, Ministero per gli Affari Regionali e le autonomie

 

Al Presidente Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

 

Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

 

OGGETTO: Richiesta assistenza sanitaria gratuita per studenti fuori sede

Adunanza del 3-4-5 dicembre 2020

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO L'articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti;

 

VISTO che il servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza (LEA), gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket);

 

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 contenente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza definendo le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del servizio sanitario nazionale;

 

VISTO il D.lgs 29 marzo 2012 n.68, art.7 co.6 "I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella Regione o Provincia autonoma in cui ha sede l'Università o istituzione di alta formazione cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza";

 

VISTA Legge 2 dicembre 1991, n.390, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991 n.291 "Norme sul diritto agli studi universitari" che dà facoltà agli Enti del Diritto allo Studio di stipulare delle convenzioni con le Aziende Sanitarie locali allo scopo di garantire agli studenti italiani e stranieri (comunitari e non) l'esigibilità di questo diritto;

 

VISTO l'articolo Art. 19 della medesima (Assistenza sanitaria) "Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie";

 

VISTO il Dlgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università", a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

 

VISTO il D.M. 9 novembre 1982 "Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale";

 

CONSIDERATO che, allo stato attuale per garantire le prestazioni di assistenza agli studenti fuori sede, è previsto che, indipendentemente dalla residenza, gli stessi possano fare richiesta di iscrizione temporanea, per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi, alla Asl dove è ricompreso il comune in cui sono domiciliati per ragioni di studio, con possibilità di rinnovo dell'iscrizione;

 

CONSIDERATO che la medesima richiesta implica che lo studente che opta per l'iscrizione all'Azienda del comune di domicilio si debba cancellare temporaneamente dagli elenchi del medico di medicina generale dell'Azienda sanitaria di residenza;

 

CONSIDERATO che molti Atenei già hanno previsto l'istituzione di Presidi Sanitari, Ambulatori e Poliambulatori, ubicati all'interno degli stessi per assicurare quanto sopra evidenziato, tra cui l'Università degli Studi di Teramo, di Bari, di Milano Bicocca, di Salerno, di Palermo, di Bologna;

 

RICHIAMATA la mozione del CNSU avente ad oggetto 'Assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e servizi a tutela del benessere' del 13 Novembre 2019;

 

RITENUTA irrinunciabile un'adeguata assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede presso il luogo di studi, senza perdere il diritto al medico di base presso la propria residenza;

 

RITENUTO di dover riproporre l'oggetto della mozione richiamata, considerato il provvedimento come necessario ed urgente e in virtù dell'assenza di idonei provvedimenti adottati in risposta alla precedente sollecitazione;

 

RITENUTA la necessità di assicurare agli studenti fuorisede il diritto alla salute, attraverso congrue modalità che possano assicurare un'assistenza sanitaria gratuita;

 

PREMESSO che alla categoria di studente siano ricondotti anche gli specializzandi e i dottorandi;

 

C H I E D E

 

-        Che gli studenti fuorisede abbiano accesso equo e gratuito all'assistenza sanitaria di base nella sede in cui sono domiciliati durante il proprio percorso di studi;

 

-        Che si snellisca e uniformi l'attuale procedura per la quale è possibile richiedere un nuovo medico di base solo per un tempo limitato, rinunciando a quello assegnato nella propria città di residenza;

 

-        Che si agevoli l'accesso gratuito a tutti gli studenti a servizi che garantiscano loro un completo benessere psicofisico anche attraverso il potenziamento delle attività di consultori e sportelli psicologici, nelle Università, tramite convenzioni con ASST;

 

-        Che venga stipulato un accordo quadro tra il MIUR ed il Ministero della Salute che abbia ad oggetto i punti sopracitati.



Versione pdf del documento