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  • Home pageMozioni2020Valutazione della destinazione delle dosi di vaccino del Sars-Cov-2 alle studentesse e agli studenti di area medico-sanitaria impegnati in attività di tirocinio

5 dicembre 2020

Roma lì 05/12/2020

 

 

All'attenzione dell'on. Ministro Prof. Gaetano Manfredi

 

Al Segretario Generale Dott.ssa Maria Letizia Melina

 

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

E.p.c. All'attenzione dell'On. Ministro Dott. Roberto Speranza Ministero della Salute

 

LORO SEDI

Oggetto: Valutazione della destinazione delle dosi di vaccino del Sars-Cov-2 alle studentesse e agli studenti di area medico-sanitaria impegnati in attività di tirocinio

 

Adunanza del 3, 4 e 5 dicembre

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

 

VISTI gli artt. 16, 32, 33, 34, 35 e 38, Cost.

 

VISTO l'Art. 18 della legge 196 del 1997 in tutti i suoi commi.

 

VISTO l'art. 4, punto 3 della Carta dei Diritti Degli Studenti, approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari l'8 settembre 2011, che recita: "Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a: a) copertura assicurativa per infortuni e verso terzi; b) svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio; c) svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale; d) svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso; e) Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università."

VISTO l'art. 15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D. Lgs. n. 106/2009), che al punto 1, lett. a, b e c recita: "1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;", che altresì precisa nell'art.

2 che si debba intendere per lavoratore: "persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ... " ed ancora "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione".

 

VISTO il principio espresso in successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536) riguardanti il lavoro dei giovani, l'inesperienza e la giovane età postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.

 

VISTO che il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha precisato che l'equiparazione tra i tirocinanti ed i lavoratori, che, indipendentemente dalla formula contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, effettuata dal succitato art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, assume valore solo ai fini dell'applicazione delle prescrizioni sancite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

VISTO il D.L. n. 83 luglio 2020 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha concluso le trattative per l'acquisizione delle dosi di vaccino SARS-CoV-2 Pfizer, da distribuirsi a partire dal gennaio 2020, e sta trattando per ampliare le forniture;

TENUTO CONTO che presumibilmente, la somministrazione riguarderà le categorie maggiormente a rischio, nonché quelle direttamente coinvolte nel contrasto alla pandemia; ed è stata dichiarata dal Ministro Speranza la volontà di destinare le dosi proprio al personale sanitario e ai degenti di RSA; si verrà a creare una notevole pressione sulla destinazione delle dosi e sulle priorità di somministrazione;

 

CONSIDERATO che sono presenti 225.536 studenti dei CdL di area sanitaria (A.A. 2018/19, dati Osservatorio Studenti MUR e CINECA) in Italia, la maggior parte dei quali chiamata a svolgere le attività di tirocinio, come previsto da piano didattico;

RICHIAMATA la mozione " Trattamento dello studente tirocinante" approvata dal CNSU in data 17 dicembre 2019

 

CHIEDE

 

-        di tenere in debita considerazione la posizione degli studenti di area medica impegnati nell'attività di tirocinio, quali dipendenti a tutti gli effetti delle strutture sanitarie ove sono impiegati, ai fini della definizione dei destinatari del vaccino;

-        di individuare, ove non fosse possibile procedere alla somministrazione del vaccino a tale categoria, le possibili modalità di accesso alle strutture sanitarie per i tirocinanti, in condizioni di piena sicurezza, dotando quest'ultimi dei necessari DPI;

-        di individuare, in ogni caso, le misure più opportune affinché l'eventuale impossibilità di svolgere attività di tirocinio, in ragione dello sviluppo epidemiologico, non pregiudichi il normale percorso di carriera;

-        di definire, in ogni caso, l'ordine di priorità dei tirocinanti nella programmazione della somministrazione di future dosi;

 



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