9 dicembre 2020
Roma, 5 dicembre 2020
Alla cortese attenzione Del Ministro prof. Gaetano Manfredi Ministero dell'Università e della Ricerca
dell'On. Sottosegretario di Stato dott. Giuseppe De Cristofaro Ministero dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Università e della Ricerca
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate dott. Ernesto Maria Ruffini
LORO SEDI
Oggetto: Iniziative per il ripristino della detraibilità dei canoni di locazione per studenti fuori sede iscritti a corsi post-laurea
Adunanza del 3, 4, 5 dicembre 2020
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
CONSIDERATO che con circolare n. 19/E dell'8 luglio u.s., l'Agenzia delle Entrate chiariva - mediante linee guida indirizzate al contribuente - le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta e a crediti d'imposta relativamente alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019.
CONSIDERATO che con riguardo ai canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, dall'imposta lorda, l'importo detraibile dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e s.m.i, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione è pari al 19 percento e comunque di importo non superiore a 2.633 euro.
RILEVATO che al fine di integrare la sopracitata ipotesi, è requisito l'iscrizione a un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, con un contratto di locazione che deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
RILEVATA ALTRESI' la spettanza della succitata detrazione agli studenti iscritti a Istituti tecnici superiori (I.T.S.) ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di questi istituti, spese assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (cfr. nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578), nonché ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
CONSIDERATO che al momento in cui si scrive, la detrazione non spetta agli studenti iscritti a corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.
RITENUTO che tali circostanze si risolvano in definitiva in un peggioramento delle condizioni di vita degli studenti iscritti a corsi post-laurea e in una irragionevole disparità di trattamento;
RAVVEDUTA la necessità di un intervento finalizzato al ripristino della detraibilità nei confronti degli iscritti a corsi post-laurea;
CHIEDE
- Che il Ministero, mediante i provvedimenti che ritenga più opportuni, dichiari la assimilabilità dei corsi post-laurea rispetto ai corsi universitari di primo e secondo livello, al fine della ammissione degli iscritti ai suddetti corsi post-laurea alla detrazione dei canoni di locazione. - Che altresì il Ministero avvii le necessarie interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria al fine di riconoscere la detraibilità dei suddetti canoni di locazione; - Che siano fornite a questo Consiglio costanti informazioni su ciascuna delle questioni di cui sopra.
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