Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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  • Home pageMozioni2020Abolizione del divieto di doppia immatricolazione e introduzione di percorsi multidisciplinari

9 dicembre 2020

Roma lì 05/12/2020

All'attenzione dell'on. Ministro

Prof. Gaetano Manfredi

 

Al Segretario Generale

Dott.ssa Maria Letizia Melina

 

Al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

Prof. Antonio Vicino

 

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

 

Oggetto: abolizione del divieto di doppia immatricolazione e introduzione di percorsi multidisciplinari

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO l'articolo 142 del testo unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

 

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n.270, in materia di Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

 

VISTO il Rapporto ANVUR 2018;

 

CONSIDERATO il quadro della didattica rilevato dall'OECD nel Report Education at a Glance;

 

CONSIDERATA l'importanza di una formazione multidisciplinare per la preparazione degli studenti al mondo del lavoro e, soprattutto, alla cittadinanza attiva e consapevole;

 

TENUTO CONTO della necessità di promuovere questa opportunità in tutte le Università, tutelando gli atenei che nella stipula degli accordi di doppi percorsi potrebbero essere penalizzati dai meccanismi di competizione che potrebbero mettere in crisi atenei già sfavoriti;

 

 

CHIEDE

 

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca recepisca la presente Mozione ed avvii, entro non più di 30 giorni lavorativi dalla ricezione del presente documento, una collaborazione con una rappresentanza della Commissione Didattica volta a sondare la fattibilità della proposta, delineare congiuntamente le linee programmatiche e definire le procedure di implementazione.

 

Paragrafo 1: un'introduzione sull'abolizione del divieto di doppia immatricolazione

 

La presente mozione richiede l'abolizione del divieto di doppia immatricolazione, sancito dal secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 e propone alcune possibili soluzioni per incentivare la multidisciplinarità ed espandere in tal senso l'offerta formativa. Dopo un breve elenco di alcune limitazioni necessarie in seguito alla possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi, sono illustrate le soluzioni suggerite: la Doppia Immatricolazione, il Double Degree e il Minor. La Doppia Immatricolazione consiste nella semplice possibilità di iscriversi a due corsi simultaneamente; il Double Degree, invece, consiste in un percorso integrato che permetta allo studente di ottenere una doppia laurea al termine degli studi; il Minor infine, permette agli studenti di conseguire una laurea 'minore' in un corso di studi diverso dal proprio.

Tali proposte sono state elaborate partendo da richieste degli studenti, prendendo a modello esempi virtuosi di Università estere e cercando di immaginare un'attuazione pratica di queste politiche nel sistema universitario italiano.

 

Paragrafo 2: limitazioni tecniche della proposta

 

L'abolizione del divieto di doppia immatricolazione tocca marginalmente alcuni aspetti amministrativi dell'Università, come la fruizione del diritto allo studio. Al fine di evitare la creazione di ostacoli di natura burocratica, si ribadisce che i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rimangono quelli stabiliti dal DM 270/2004. Di seguito vengono suggerite alcune limitazioni che devono essere applicate a qualsiasi programma che incentivi la multidisciplinarietà:

 

  1. non è possibile iscriversi contemporaneamente ad uno stesso corso di laurea in due università diverse, o iscriversi contemporaneamente ad uno stesso corso di laurea impartito in due lingue diverse;
  2. il numero massimo di iscrizioni contemporanee a corsi di laurea o a master universitari è due, sia in Italia che all'estero;
  3. una delle due iscrizioni deve essere effettuata presso un'università statale;
  4. per quanto riguarda il diritto allo studio, eventuali benefici economici a cui lo studente avrebbe diritto possono essere fruiti solo per uno dei due corsi di laurea o master universitari;
  5. se non diversamente indicato, l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea non permette nessuna riduzione nei confronti dell'importo dovuto per le tasse universitarie dei due corsi;
  6. se non alternativamente specificato, l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea equivale a due iscrizioni singole indipendenti. Per questo motivo, lo studente avrà due numeri di matricola e due tesserini universitari, rispettivamente uno per ogni università frequentata.

Le suddette limitazioni sono aperte ad eventuali modifiche, integrazioni ed ampliamenti.

 

Paragrafo 3: le proposte per rinnovare l'offerta formativa

 

Sono formulate le seguenti proposte, volte ad ampliare l'offerta formativa.

 

  1. i. Doppia Immatricolazione

 

Tale proposta consiste nella possibilità di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente. È disciplinata dal Ministero ed è soggetta alle seguenti limitazioni:

  1. è consentita l'immatricolazione contemporanea a un massimo di due corsi di laurea di qualsiasi natura (triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico);
  2. in caso di immatricolazione a due corsi di laurea erogati da distinti atenei, almeno uno dev'essere un Ateneo statale. Ciascun Ateneo dev'essere informato dell'adesione dello studente al programma "Doppia Immatricolazione". Nello specifico l'Ateneo di seconda immatricolazione dovrà comunicare all'Ateneo di prima immatricolazione l'avvenuta adesione al programma;
  3. i requisiti di ammissione a uno qualsiasi dei corsi scelti per gli studenti che scelgono il percorso della "doppia immatricolazione" restano invariati rispetto ai percorsi standard;
  4. agevolazioni reddituali e/o eventuali borse di studio sponsorizzate da enti pubblici sono usufruibili per uno solo dei due corsi;
  5. lo studente deve provvedere autonomamente ad adempiere agli obblighi formativi dei due corsi;
  6. lo studente può provvedere alla richiesta di conversione dei crediti acquisiti in un corso di laurea nell'eventualità di insegnamenti comuni ai due corsi in cui è iscritto. L'esito della richiesta di conversione rimane a discrezione dell'Università;
  7. eventuali esperienze di tirocinio valgono, ai fini della conversione in crediti formativi, solo per uno dei due corsi;
  8. circa eventuali esperienze di scambio all'estero, è consentita la partecipazione ad un solo progetto nei riguardi di uno dei due corsi di laurea seguiti. Spetta alle università verificare che lo studente non abbia partecipato ad altre esperienze di scambio;
  9. dovranno essere conseguiti almeno due terzi dei crediti previsti per ciascun anno accademico; ciascun Ateneo verifica al termine dell'Anno Accademico tale condizione e, in caso non venga rispettata, provvede al congelamento dell'iscrizione dello studente e alla notificazione all'eventuale secondo ateneo; in caso tale condizione si presenti in entrambi gli Atenei (o per entrambi i corsi dello stesso Ateneo), entrambe le immatricolazioni verranno congelate, stando allo studente dover scegliere quale corso terminare; il percorso congelato potrà essere ripreso e concluso al di fuori del programma "Doppia Immatricolazione";
  10. nel caso in cui lo studente risulti iscritto fuori corso per più di un anno, deve rinunciare ad una delle due iscrizioni. L'iscrizione per il corso a cui si rinuncia verrà congelata, con la possibilità di essere ripresa in seguito al conseguimento della laurea del corso scelto;
  11. in caso di interruzione del programma "doppia immatricolazione" per inadempimento degli obblighi formativi, non sarà possibile per lo studente intraprendere un nuovo percorso di "doppia immatricolazione" o "programma minor" o "double degree" fino a che non avrà completato separatamente entrambi i percorsi formativi intrapresi;
  12. al termine di ogni anno accademico è possibile per lo studente scegliere di rinunciare al programma di "doppia immatricolazione" congelando una delle due iscrizioni; ciò non comporta ulteriori oneri per lo studente né preclude la possibilità di intraprendere percorsi simili in futuro;
  13. al completamento di ciascun percorso formativo, lo studente riceverà il relativo titolo.

 

La Doppia Immatricolazione è la conseguenza più immediata (e meno amministrativamente complessa) dell'abolizione del divieto. La proposta lascia quasi totale margine d'azione allo studente, che sarò responsabile di gestire in autonomia la doppia iscrizione e gli obblighi accademici ad essa connessi.

  1. Double Degree

 

Tale proposta prevede la creazione di programmi di Double Degree tra atenei italiani: percorsi integrati, sul modello estero, che permettano di ottenere due lauree contemporaneamente. Tale proposta scaturisce dalla necessità di sfruttare le sinergie tra corsi di laurea che presentano affinità, in modo da ampliare ulteriormente l'offerta formativa; lo sviluppo di questo programma si basa su esperienze analoghe portate avanti da atenei italiani con università estere

La proposta si basa sulla creazione di collaborazioni bilaterali tra le singole università italiane (università partner). Ciascuna università può avviare, nei limiti delle proprie capacità finanziarie ed organizzative, un Double Degree con un altro ateneo italiano. La pianificazione e l'organizzazione degli aspetti didattici e logistici del programma spettano alle università partner, nel rispetto di alcune direttive generali redatte dal Ministero, tra cui le seguenti:

  1. la regolamentazione degli aspetti tecnici e logistici specifici (sede di svolgimento, durata, procedure amministrative etc) di ciascun programma di Double Degree spetta alle università partner;
  2. il piano di offerta didattica del programma di Double Degree è elaborato dalle università partner e soggetto all'approvazione degli organi ministeriali di competenza;
  3. è possibile svolgere il double degree nei percorsi triennali, in quelli magistrali e in quelli magistrali a ciclo unico;
  4. è possibile essere iscritti a un solo percorso di double degree;
  5. la durata del double degree può eccedere al più di un anno quella del regolare ciclo di laurea corrispondente;
  6. non è possibile iscriversi ad un double degree se si è immatricolati contemporaneamente in due atenei;
  7. nel caso in cui vi siano posti limitati, le modalità di accesso sono stabilite dalle università partner e devono rispettare criteri di merito;
  8. le prestazioni inerenti al diritto allo studio possono essere fruite solo per uno dei due corsi di laurea o master universitari;
  9. al termine del percorso, lo studente otterrà due titoli di studio, uno per ciascuno dei corsi del programma.

 

  1. Il programma Double Degree permette di coniugare l'esigenza di multidisciplinarietà con la necessità di avere programmi efficienti e di facile gestione. Il Double Degree potrebbe riempire il vuoto creato dall'abolizione del divieto di doppia immatricolazione permettendo uno sviluppo rapido di programmi multidisciplinari ed evitando, al tempo stesso, problemi gestionali nella fase di transizione.

 

  1. Minor

 

Il Programma Minor è strutturato a immagine di analoghi percorsi didattici in università estere e si sostanzia nella possibilità, da parte degli studenti di un dato corso di laurea in una certa Università, di sostenere un dato numero di esami in un Corso di Laurea diverso dal proprio, ottenendo alla fine del proprio percorso universitario il Diploma di Laurea con Minor. Il programma si articola secondo linee guida emanate dal Ministero, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

 

  1. partecipazione: la partecipazione al "Programma Minor" conferisce allo studente la possibilità di sostenere un dato numero di esami in un corso di laurea diverso dal proprio (il cui numero di CFU richiesto da stabilire entro il 20% e il 30% dei CFU totali richiesto dal corso di laurea). Alla fine del percorso universitario lo studente riceve il Diploma di Laurea con Minor;
  2. quando: il Minor può essere svolto durante tutta la durata del ciclo di studi e gli esami ad esso afferenti possono essere sostenuti in tutto il periodo;
  3. dove: compatibilmente con la possibilità di sostenere gli esami, il Minor può essere frequentato in qualsiasi Ateneo convenzionato con la propria Università di appartenenza;
  4. network Programma Minor: per poter avviare il Programma Minor due università devono convenzionarsi tra di loro decidendo i numeri di ammessi ad ogni Minor e l'eventuale contributo di ogni studente;
  5. limitazioni all'accesso per ragioni di posti: nel caso in cui vi siano limitazioni all'accesso suggeriamo una soluzione che prenda in considerazione come principio la tempistica dell'application al programma ('first-come-first-served');
  6. rinuncia: la rinuncia al programma Minor non comporta penalità di alcun genere, ma non permette il rimborso dell'eventuale contributo versato;
  7. titolo ottenuto: il titolo ottenuto alla fine del proprio percorso universitario è una laurea (triennale/magistrale/ciclo unico) in un dato Corso di Laurea con Minor in un altro corso; la valutazione del Minor consiste nella media ponderata dei voti ottenuti agli esami dello stesso (arrotondata al secondo decimale); non è possibile effettuare un Minor se non si è iscritti a un Corso di Laurea.

 

Il programma Minor rappresenta un'apertura alla multidisciplinarietà meno pronunciata rispetto alle prime due proposte, ma permetterebbe a un ampio numero di studenti di affrontare un'esperienza multidisciplinare che possa arricchire il proprio percorso formativo.

Il Presidente

Luigi Leone Chiapparino



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