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Home pageMozioni2020Abolizione del divieto di doppia immatricolazione e introduzione di percorsi multidisciplinari
9 dicembre 2020
Roma lì 05/12/2020
All'attenzione dell'on. Ministro
Prof. Gaetano Manfredi
Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
Al Presidente del Consiglio
Universitario Nazionale
Prof. Antonio Vicino
Ministero dell'Università e della
Ricerca
Oggetto: abolizione del divieto di doppia
immatricolazione e introduzione di percorsi
multidisciplinari
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI
VISTO l'articolo 142 del testo unico delle
Leggi sull'Istruzione Superiore, di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n.1592;
VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n.270, in
materia di Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il Rapporto ANVUR 2018;
CONSIDERATO il quadro della didattica rilevato
dall'OECD nel Report Education at a Glance;
CONSIDERATA l'importanza di una formazione
multidisciplinare per la preparazione degli studenti al mondo del
lavoro e, soprattutto, alla cittadinanza attiva e consapevole;
TENUTO CONTO della necessità di promuovere
questa opportunità in tutte le Università, tutelando gli atenei che
nella stipula degli accordi di doppi percorsi potrebbero essere
penalizzati dai meccanismi di competizione che potrebbero mettere
in crisi atenei già sfavoriti;
CHIEDE
Che il Ministero dell'Università e della Ricerca recepisca la
presente Mozione ed avvii, entro non più di 30 giorni lavorativi
dalla ricezione del presente documento, una collaborazione con una
rappresentanza della Commissione Didattica volta a sondare la
fattibilità della proposta, delineare congiuntamente le linee
programmatiche e definire le procedure di implementazione.
Paragrafo 1: un'introduzione sull'abolizione del divieto di
doppia immatricolazione
La presente mozione richiede l'abolizione del divieto di doppia
immatricolazione, sancito dal secondo comma dell'articolo 142 del
testo unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n.1592 e propone alcune possibili soluzioni
per incentivare la multidisciplinarità ed espandere in tal senso
l'offerta formativa. Dopo un breve elenco di alcune limitazioni
necessarie in seguito alla possibilità di iscriversi
contemporaneamente a due corsi, sono illustrate le soluzioni
suggerite: la Doppia Immatricolazione, il Double Degree e
il Minor. La Doppia Immatricolazione consiste nella
semplice possibilità di iscriversi a due corsi simultaneamente; il
Double Degree, invece, consiste in un percorso integrato
che permetta allo studente di ottenere una doppia laurea al termine
degli studi; il Minor infine, permette agli studenti di
conseguire una laurea 'minore' in un corso di studi diverso dal
proprio.
Tali proposte sono state elaborate partendo da richieste degli
studenti, prendendo a modello esempi virtuosi di Università estere
e cercando di immaginare un'attuazione pratica di queste politiche
nel sistema universitario italiano.
Paragrafo 2: limitazioni tecniche della proposta
L'abolizione del divieto di doppia immatricolazione tocca
marginalmente alcuni aspetti amministrativi dell'Università, come
la fruizione del diritto allo studio. Al fine di evitare la
creazione di ostacoli di natura burocratica, si ribadisce che i
criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari per la
determinazione della tipologia dei titoli di studio rimangono
quelli stabiliti dal DM 270/2004. Di seguito vengono suggerite
alcune limitazioni che devono essere applicate a qualsiasi
programma che incentivi la multidisciplinarietà:
- non è possibile iscriversi contemporaneamente ad uno stesso
corso di laurea in due università diverse, o iscriversi
contemporaneamente ad uno stesso corso di laurea impartito in due
lingue diverse;
- il numero massimo di iscrizioni contemporanee a corsi di laurea
o a master universitari è due, sia in Italia che all'estero;
- una delle due iscrizioni deve essere effettuata presso
un'università statale;
- per quanto riguarda il diritto allo studio, eventuali benefici
economici a cui lo studente avrebbe diritto possono essere fruiti
solo per uno dei due corsi di laurea o master universitari;
- se non diversamente indicato, l'iscrizione contemporanea a due
corsi di laurea non permette nessuna riduzione nei confronti
dell'importo dovuto per le tasse universitarie dei due corsi;
- se non alternativamente specificato, l'iscrizione contemporanea
a due corsi di laurea equivale a due iscrizioni singole
indipendenti. Per questo motivo, lo studente avrà due numeri di
matricola e due tesserini universitari, rispettivamente uno per
ogni università frequentata.
Le suddette limitazioni sono aperte ad eventuali modifiche,
integrazioni ed ampliamenti.
Paragrafo 3: le proposte per
rinnovare l'offerta formativa
Sono formulate le seguenti proposte, volte ad ampliare l'offerta
formativa.
- i. Doppia Immatricolazione
Tale proposta consiste nella possibilità di iscriversi a due
corsi di laurea contemporaneamente. È disciplinata dal Ministero ed
è soggetta alle seguenti limitazioni:
- è consentita l'immatricolazione contemporanea a un massimo di
due corsi di laurea di qualsiasi natura (triennale, magistrale o
magistrale a ciclo unico);
- in caso di immatricolazione a due corsi di laurea erogati da
distinti atenei, almeno uno dev'essere un Ateneo statale. Ciascun
Ateneo dev'essere informato dell'adesione dello studente al
programma "Doppia Immatricolazione". Nello specifico l'Ateneo di
seconda immatricolazione dovrà comunicare all'Ateneo di prima
immatricolazione l'avvenuta adesione al programma;
- i requisiti di ammissione a uno qualsiasi dei corsi scelti per
gli studenti che scelgono il percorso della "doppia
immatricolazione" restano invariati rispetto ai percorsi
standard;
- agevolazioni reddituali e/o eventuali borse di studio
sponsorizzate da enti pubblici sono usufruibili per uno solo dei
due corsi;
- lo studente deve provvedere autonomamente ad adempiere agli
obblighi formativi dei due corsi;
- lo studente può provvedere alla richiesta di conversione dei
crediti acquisiti in un corso di laurea nell'eventualità di
insegnamenti comuni ai due corsi in cui è iscritto. L'esito della
richiesta di conversione rimane a discrezione dell'Università;
- eventuali esperienze di tirocinio valgono, ai fini della
conversione in crediti formativi, solo per uno dei due corsi;
- circa eventuali esperienze di scambio all'estero, è consentita
la partecipazione ad un solo progetto nei riguardi di uno dei due
corsi di laurea seguiti. Spetta alle università verificare che lo
studente non abbia partecipato ad altre esperienze di scambio;
- dovranno essere conseguiti almeno due terzi dei crediti
previsti per ciascun anno accademico; ciascun Ateneo verifica al
termine dell'Anno Accademico tale condizione e, in caso non venga
rispettata, provvede al congelamento dell'iscrizione dello studente
e alla notificazione all'eventuale secondo ateneo; in caso tale
condizione si presenti in entrambi gli Atenei (o per entrambi i
corsi dello stesso Ateneo), entrambe le immatricolazioni verranno
congelate, stando allo studente dover scegliere quale corso
terminare; il percorso congelato potrà essere ripreso e concluso al
di fuori del programma "Doppia Immatricolazione";
- nel caso in cui lo studente risulti iscritto fuori corso per
più di un anno, deve rinunciare ad una delle due iscrizioni.
L'iscrizione per il corso a cui si rinuncia verrà congelata, con la
possibilità di essere ripresa in seguito al conseguimento della
laurea del corso scelto;
- in caso di interruzione del programma "doppia immatricolazione"
per inadempimento degli obblighi formativi, non sarà possibile per
lo studente intraprendere un nuovo percorso di "doppia
immatricolazione" o "programma minor" o "double
degree" fino a che non avrà completato separatamente entrambi
i percorsi formativi intrapresi;
- al termine di ogni anno accademico è possibile per lo studente
scegliere di rinunciare al programma di "doppia immatricolazione"
congelando una delle due iscrizioni; ciò non comporta ulteriori
oneri per lo studente né preclude la possibilità di intraprendere
percorsi simili in futuro;
- al completamento di ciascun percorso formativo, lo studente
riceverà il relativo titolo.
La Doppia Immatricolazione è la conseguenza più immediata (e
meno amministrativamente complessa) dell'abolizione del divieto. La
proposta lascia quasi totale margine d'azione allo studente, che
sarò responsabile di gestire in autonomia la doppia iscrizione e
gli obblighi accademici ad essa connessi.
- Double Degree
Tale proposta prevede la creazione di programmi di Double
Degree tra atenei italiani: percorsi integrati, sul modello
estero, che permettano di ottenere due lauree contemporaneamente.
Tale proposta scaturisce dalla necessità di sfruttare le sinergie
tra corsi di laurea che presentano affinità, in modo da ampliare
ulteriormente l'offerta formativa; lo sviluppo di questo programma
si basa su esperienze analoghe portate avanti da atenei italiani
con università estere
La proposta si basa sulla creazione di collaborazioni bilaterali
tra le singole università italiane (università partner). Ciascuna
università può avviare, nei limiti delle proprie capacità
finanziarie ed organizzative, un Double Degree con un
altro ateneo italiano. La pianificazione e l'organizzazione degli
aspetti didattici e logistici del programma spettano alle
università partner, nel rispetto di alcune direttive generali
redatte dal Ministero, tra cui le seguenti:
- la regolamentazione degli aspetti tecnici e logistici specifici
(sede di svolgimento, durata, procedure amministrative etc) di
ciascun programma di Double Degree spetta alle università
partner;
- il piano di offerta didattica del programma di Double
Degree è elaborato dalle università partner e soggetto
all'approvazione degli organi ministeriali di competenza;
- è possibile svolgere il double degree nei percorsi
triennali, in quelli magistrali e in quelli magistrali a ciclo
unico;
- è possibile essere iscritti a un solo percorso di double
degree;
- la durata del double degree può eccedere al più di un
anno quella del regolare ciclo di laurea corrispondente;
- non è possibile iscriversi ad un double degree se si è
immatricolati contemporaneamente in due atenei;
- nel caso in cui vi siano posti limitati, le modalità di accesso
sono stabilite dalle università partner e devono rispettare criteri
di merito;
- le prestazioni inerenti al diritto allo studio possono essere
fruite solo per uno dei due corsi di laurea o master
universitari;
- al termine del percorso, lo studente otterrà due titoli di
studio, uno per ciascuno dei corsi del programma.
- Il programma Double Degree permette di coniugare
l'esigenza di multidisciplinarietà con la necessità di avere
programmi efficienti e di facile gestione. Il Double
Degree potrebbe riempire il vuoto creato dall'abolizione del
divieto di doppia immatricolazione permettendo uno sviluppo rapido
di programmi multidisciplinari ed evitando, al tempo stesso,
problemi gestionali nella fase di transizione.
- Minor
Il Programma Minor è strutturato a immagine di analoghi
percorsi didattici in università estere e si sostanzia nella
possibilità, da parte degli studenti di un dato corso di laurea in
una certa Università, di sostenere un dato numero di esami in un
Corso di Laurea diverso dal proprio, ottenendo alla fine del
proprio percorso universitario il Diploma di Laurea con Minor. Il
programma si articola secondo linee guida emanate dal Ministero,
tenendo conto delle seguenti disposizioni:
- partecipazione: la partecipazione al
"Programma Minor" conferisce allo studente la possibilità
di sostenere un dato numero di esami in un corso di laurea diverso
dal proprio (il cui numero di CFU richiesto da stabilire entro il
20% e il 30% dei CFU totali richiesto dal corso di laurea). Alla
fine del percorso universitario lo studente riceve il Diploma di
Laurea con Minor;
- quando: il Minor può
essere svolto durante tutta la durata del ciclo di studi e gli
esami ad esso afferenti possono essere sostenuti in tutto il
periodo;
- dove: compatibilmente con la
possibilità di sostenere gli esami, il Minor può essere
frequentato in qualsiasi Ateneo convenzionato con la propria
Università di appartenenza;
- network Programma
Minor: per poter avviare il Programma
Minor due università devono convenzionarsi tra di loro
decidendo i numeri di ammessi ad ogni Minor e l'eventuale
contributo di ogni studente;
- limitazioni all'accesso per ragioni di posti:
nel caso in cui vi siano limitazioni all'accesso suggeriamo una
soluzione che prenda in considerazione come principio la tempistica
dell'application al programma
('first-come-first-served');
- rinuncia: la rinuncia al programma
Minor non comporta penalità di alcun genere, ma non
permette il rimborso dell'eventuale contributo versato;
- titolo ottenuto: il titolo ottenuto alla fine
del proprio percorso universitario è una laurea
(triennale/magistrale/ciclo unico) in un dato Corso di Laurea con
Minor in un altro corso; la valutazione del Minor
consiste nella media ponderata dei voti ottenuti agli esami dello
stesso (arrotondata al secondo decimale); non è possibile
effettuare un Minor se non si è iscritti a un Corso di
Laurea.
Il programma Minor rappresenta un'apertura alla
multidisciplinarietà meno pronunciata rispetto alle prime due
proposte, ma permetterebbe a un ampio numero di studenti di
affrontare un'esperienza multidisciplinare che possa arricchire il
proprio percorso formativo.
Il Presidente
Luigi Leone Chiapparino
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