Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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9 dicembre 2020

 

 

 

 

 

Roma, 5 dicembre 2020

 

All'attenzione dell'On Ministro Dott. Prof. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

Alla Segretaria Generale Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

e.p.c                     All'On. Ministro Alfonso Bonafede Ministero della Giustizia

 

Oggetto: Criticità esame di abilitazione avvocato

 

Adunanza del 3, 4 e 5 dicembre 2020

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTA la legge del 31 dicembre 2012, n. 247, aggiornata al 18 luglio 2020, del Consiglio Nazionale Forense: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", e nello specifico gli articoli 41 e 42 della suddetta legge, assieme agli artt. 46 e ss. rispetto all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

 

VISTO il relativo D.M del 17 marzo 2016, n. 70, "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

VISTO il documento delle Nazioni Unite, del Committee on Economic, Social and Cultural Rights in seno all' ECOSOC - Economic and Social Council del 16 Aprile 2020

 

(E/C.12/ITA/QPR/6) dall'oggetto: "List of issues prior to submission of the sixth periodic report of Italy"

VISTO il D.M. del Ministero della Giustizia del 10 novembre "Differimento delle date di espletamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e del termine di presentazione delle domande - Sessione 2020" con cui è stata rinviata la prova scritta per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense prevista per dicembre 2020

 

VISTO l'art 6, comma 3, del D.L. 22 del 2020 che prevede che il semestre"all'interno del quale ricade il periodo di sospensione dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8 comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70";

VISTO l'art. 6 del d.l. 22/2020, che ha permesso la definizione di modalità di svolgimento "anche in deroga alle vigenti disposizioni normative" degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

 

VISTA la mozione del Consiglio Universitario degli Studenti Universitari del 23 maggio 2020 avente oggetto "Modalità di svolgimento dell'esame per l'abilitazione alla professione forense";

 

CONSIDERATO come il Ministero della Giustizia non abbia preso idonei provvedimenti nel periodo di transizione tra la prima e la seconda ondata dell'epidemia, in merito all'esame per i praticanti avvocati, pur avendo avuto tempo sufficiente e modo di predisporre esami analoghi

 

CONSIDERATO che l'art. 240-quater del cd. "Decreto Rilancio", nel prevedere la ripresa delle correzioni se necessario con modalità telematiche, non può ritenersi in alcun modo  soddisfacente, poiché interviene dopo più di due mesi di sospensione delle correzioni e senza prevedere alcun potenziamento delle commissioni;

 

CONSIDERATA l'affermazione, da parte dello stesso Ministero in sede istituzionale e sui canali social, che la previsione di una seconda ondata di tali dimensioni non era possibile, e che ciò ne conseguiva che il Ministro della Giustizia non avesse avuto il tempo a sufficienza per prevedere misure alternative e adeguate per l'espletamento dell'esame di avvocato 2020, così come era stato fatto dal MUR per tutte le altre professioni (commercialisti, farmacisti, ingegneri, architetti, psicologi, infermieri...)

 

CONSIDERATO come la prima ondata della pandemia abbia già inciso notevolmente sull'esame di Stato tenutosi nel dicembre 2019, nonchè sullo svolgimento della pratica forense durante l'intero 2020;

 

CONSIDERATA la nota del CNF del 18 settembre 2020 di risposta al "quesito posto dall'Ordine degli Avvocati di Trapani con nota 11 maggio 2020" che afferma come la sospensione delle udienze prevista dal D.L. 22 del 2020 debba ritenersi estesa "anche  nel periodo successivo all'undici maggio 2020, in quanto l'attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l'acquisizione di un numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante";

CONSIDERATO, tuttavia, come i singoli Consigli dell'Ordine abbiano dato un'interpretazione discordante di tale orientamento con conseguenti forti incertezze per i praticanti sulle modalità con cui assolvere all'obbligo di frequenza delle udienze durante il periodo pandemico;

 

CONSIDERATE le delibere già adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle città di Milano, Genova e Vibo Valentia, in cui viene sollecitato il Ministero della Giustizia a  provvedere al più presto alla fissazione delle condizioni d'esame, anche a favore di modalità alternative e telematiche, nonché manifestato la disponibilità e l'apertura al dialogo, al fine di poter trovare collettivamente la miglior soluzione possibile al problema.

 

CHIEDE

 

Che, in caso di impossibilità di svolgimento dell'esame di abilitazione in presenza, venga in via emergenziale previsto il solo esame orale abilitante, così come adottato in ambedue le sessione dell'anno 2020 per tutte le altre professioni di cui al Decreto. Nel caso la rimodulazione delle prove non sia possibile, chiediamo l'ultrattività delle prove scritte;

 

Che le modalità e le tempistiche siano stabilite definitivamente in modo chiaro e tempestivo, così da poter consentire ai praticanti una completa e idonea preparazione, e garantire la certezza di dette modalità e dunque il diritto costituzionale e convenzionale dell'accesso al lavoro. Al fine di dare adempimento a questo, è richiesta quindi una azione del Ministero dell'Università e della Ricerca nei confronti del Ministero della Giustizia.

 

Che si debba ritenere esteso il periodo di sospensione dell'obbligo di frequenza delle udienze al fine del superamento del semestre di pratica, previsto dall'art. 6, comma 3, D.L. 22 del 2020, all'intero periodo emergenziale in cui l'attività degli Uffici Giudiziari risulti fortemente limitata;

 

 



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