Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina


  • Home pageMozioni2020Modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione alla professione forense

23 maggio 2020

23 maggio 2020

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

dott. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Vice Ministro

dott.ssa Anna Ascani

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'On. Ministro
avv. Alfonso Bonafede
Ministero della Giustizia

 

 

p.c.

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

 

LORO SEDI

Adunanza del 21-23 maggio 2020

OGGETTO: Modalità di svolgimento dell'esame per l'abilitazione alla professione forense

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e il conseguente ritardo accumulato nella correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sostenute nel dicembre 2019;

CONSIDERATO che tale ritardo rischia di causare a sua volta uno slittamento della fase orale di detto esame, con la conseguenza di un'inevitabile sovrapposizione con l'esame scritto della sessione 2020, determinando un ulteriore e inopportuno sovraffollamento della medesima sessione 2020;

VISTO l'art. 6 del d.l. 22/2020, che ha permesso la definizione di modalità di svolgimento "anche in deroga alle vigenti disposizioni normative" degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

CONSIDERATO che nessuna simile iniziativa è stata intrapresa allo scopo di garantire la ragionevole durata dell'esame di abilitazione alla professione forense;

CONSIDERATO che l'art. 240-quater del cd. "Decreto Rilancio", nel prevedere la ripresa delle correzioni se necessario con modalità telematiche, non può ritenersi in alcun modo soddisfacente, poiché interviene dopo più di due mesi di sospensione delle correzioni e senza prevedere alcun potenziamento delle commissioni;

CONSIDERATO peraltro che tale disposizione rischia di essere resa inefficace dall'impossibilità, manifestata pubblicamente da alcune Corti d'Appello, di riprendere le correzioni per via della mancanza del personale negli uffici giudiziari;

VISTE inoltre le misure del d.l. 22/2020, con cui è stato ridotto da 18 a 16 mesi il periodo della pratica forense per i laureati nell'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2019/2020, che a causa dell'emergenza è stata prorogata a giugno;

CONSIDERATO che tali misure escludono dai soggetti ammessi a detta riduzione del periodo di pratica tutti gli studenti che si sono laureati nella penultima sessione di laurea dell'a.a. 2019/2020;

CONSIDERATO tuttavia che le difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica sull'iscrizione alla pratica forense - principalmente, la ricerca di uno studio presso cui svolgere il tirocinio, nonché la possibilità di inoltrare regolare domanda di iscrizione al proprio Consiglio dell'Ordine nei termini di legge - hanno coinvolto e continuano a coinvolgere non soltanto i laureati dell'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2019/2020, ma anche i laureati della penultima sessione di laurea;

RITENUTO pertanto che debbano estendersi le misure di accorciamento della pratica anche ai neolaureati della penultima sessione di laurea, e che in ragione della prosecuzione dell'emergenza epidemiologica debba essere previsto un'ulteriore riduzione del periodo di pratica;

CONSIDERATA infine la difficoltà di prevedere, per la sessione di dicembre 2020, lo svolgimento delle prove scritte con le modalità tradizionali, in ragione del necessario rispetto delle norme di distanziamento sociale nonché del rischio di nuove ondate di contagio;

RITENUTO pertanto che la suddetta sovrapposizione fra le prove orali dei candidati che hanno sostenuto gli scritti nel dicembre 2019 e le prove scritte previste per il dicembre 2020 debba essere evitata, anche al fine di scongiurare un'eccessiva durata della procedura di abilitazione;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.' art.254,commi 3 e 4».

 

CHIEDE

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca promuova presso il Ministero della Giustizia un'azione volta alla revisione delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, a partire dalle seguenti proposte:

-              l'abilitazione dei candidati che abbiano superato la prova scritta nella sessione 2019, con l'abolizione della prova orale per questi ultimi;

-           in subordine, l'ultrattività dell'esito positivo degli scritti 2019 per l'accesso alla fase orale della sessione 2020;

-              in ogni caso, qualora si renda necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, la definizione, entro e non oltre il 15 settembre 2020, di specifiche modalità di organizzazione e svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2020;

-          l'estensione delle misure di riduzione della durata della pratica, introdotte con il DL 22/2020, a tutti i neolaureati della penultima sessione di laurea, nonché l'ulteriore riduzione della durata della pratica forense da 16 a 14 mesi .

-     che vengano pubblicati i risultati delle prove scritte per l'esame di abilitazione forense dell'anno 2019 entro e non oltre la data del 31 Luglio 2020 per consentire a chi lo abbia superato di prepararsi per l'orale e per chi invece ha ottenuto un esito negativo di prepararsi per la sessione d'esame 2020.



Versione pdf del documento