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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2020Riconoscimento del diritto universale di accesso a internet, necessità di utilizzare software universalmente compatibili, tutela dei dati personali, sviluppo e condivisione FLOSS utili a scuole e università

23 maggio 2020

Roma, 23 maggio 2020

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro
Prof. Gaetano Manfredi Ministero dell'Università e della Ricerca

dell'On. Ministro Prof. Lucia Azzolina Ministra dell'Istruzione

e p.c.

Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento del diritto universale di accesso a internet, necessità di utilizzare software universalmente compatibili, tutela dei dati personali, sviluppo e condivisione FLOSS utili a scuole e università

Adunanza del 21, 22, 23 maggio 2020

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTA la raccomandazione C/Rec(2014)6 del 16 aprile 2014 "Guida dei diritti umani per gli utenti di internet" adottata dal Consiglio d'Europa;

VISTA la "Dichiarazione di diritti in Internet" approvata dalla "Commissione per i diritti e i doveri in internet" della Camera dei deputati (XVII Legislatura) in data 28 luglio 2015, in particolare l'articolo 2 "Diritto di accesso a internet";

VISTI i disegni di legge costituzionale presentati al Senato della Repubblica numero 1317/14 ("Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet") e 1561/14 ("Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet");

VISTO il disegno di legge costituzionale presentato alla Camera dei deputati numero 2816/14 ("Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto universale di accesso alla rete Internet");

VISTO il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2013 della Regione Umbria ("Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni"), in particolare l'articolo 1 "Oggetto e finalità ";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza;

 

VISTO il Provvedimento n. 64 del Garante per la protezione dei dati personali, del 26 marzo 2020, "Didattica a distanza, prime indicazioni";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, in particolare il paragrafo "La questione privacy";

VISTE le "Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in data 9 maggio 2019;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

CONSIDERATO che l'emergenza coronavirus ha portato ad uno strutturale spostamento in rete delle attività didattiche tipicamente sostenute in presenza, ivi compresi l'erogazione delle lezioni e il sostenimento delle prove d'esame;

CONSIDERATO che gli atenei stanno garantendo l'erogazione della didattica a distanza in parte sfruttando piattaforme private esterne, in parte con software ospitati sui server delle singole Università;

CONSIDERATO che gli atenei stanno garantendo il sostenimento di prove di esame a distanza, in parte sfruttando servizi di videoconferenza esterni, in parte tramite appositi software di 'proctoring';

CONSIDERATO il divario tecnologico-infrastrutturale in termini di connettività disponibile nelle varie aree geografiche del paese;

CONSIDERATA l'imprescindibilità di un accesso qualitativamente adeguato alla rete internet al fine di poter prendere parte efficacemente alle suddette attività previste dalle Università, e che tale possibilità nel contesto attuale è ancor più del solito un minimo requisito per una piena garanzia di Diritto allo Studio;

CONSIDERATA la necessità di possedere dispositivi hardware tecnologicamente adeguati, in termini di sistema operativo e versione dello stesso, al fine di poter accedere ai servizi di cui sopra, e che tale possibilità nel contesto attuale è ancor più del solito un minimo requisito per una piena garanzia di Diritto allo Studio;

CONSIDERATO che la forma telematica delle attività di cui sopra, rispetto ad un normale sostenimento in presenza, ha la naturale conseguenza di una inedita produzione di dati personali di varia natura (tra i quali

 

informazioni personali, documenti di identificazione, riprese audio e video dei soggetti e delle proprie abitazioni, informazioni sui dispositivi utilizzati);

CONSIDERATO che le privacy policy previste dai fornitori privati dei servizi di cui sopra spesso prevedono la possibilità, in capo al fornitore, di condividere o utilizzare per altri scopi dati raccolti durante l'erogazione del servizio stesso;

CONSIDERATA la mancanza di possibilità, in capo a studenti e studentesse, di scegliere e quindi utilizzare lo strumento che meglio si adegua alla propria personale dotazione hardware;

CONSIDERATA la mancanza di possibilità, in capo a studenti e studentesse, di scegliere e quindi utilizzare lo strumento che meglio si adegua alla propria personale volontà in termini di produzione e condivisione dei dati personali;

CONSIDERATA la necessità di prevenire lo sfruttamento di qualsiasi natura dei dati personali prodotti da studenti e studentesse durante la partecipazione alle attività formative necessarie per potersi vedere garantito un pieno ed effettivo Diritto allo Studio;

SOTTOSCRIVE

La "Dichiarazione dei diritti in Internet" elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet
della Camera dei deputati

CHIEDE

L'impegno da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca a garantire, anche in ottica di Diritto allo Studio, un pieno ed effettivo Diritto di accesso a Internet in condizioni di parità a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, prevedendo in concerto con Atenei, Governo, Parlamento e altre istituzioni pubbliche interessate, i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità;

 

L'emanazione di una circolare che, rispetto agli strumenti necessari al fine di garantire l'erogazione della didattica e il sostenimento degli esami a distanza, inviti gli Atenei:

  • Ad utilizzare soluzioni software che, nel caso richiedano l'installazione sui dispositivi di studenti e studentesse, siano compatibili con tutti i principali sistemi operativi desktop/mobile ed evitino vincoli di versione restrittivi, al fine di garantire il Diritto allo Studio anche a tutti coloro che non possiedono dispositivi tra i più recenti e performanti;
  • A prediligere soluzioni self-hosted e/o self-developed di software libero e open source, in modo da mantenere una piena sovranità sui dati prodotti, poter riadattare il software in base alle necessità e favorire la condivisione delle soluzioni adottate;
  • In caso di soluzioni che prevedano l'utilizzo di piattaforme esterne, a porre in essere con il fornitore del servizio un Data Agreement precedentemente concordato con le rappresentanze studentesche; Tale accordo dovrà garantire: l'utilizzo dei dati esclusivamente per l'erogazione del servizio, la raccolta dei soli dati indispensabili alla erogazione del servizio, il divieto di condivisione dei dati con qualsiasi terza parte non strettamente necessaria per l'erogazione del servizio, la cancellazione di ogni dato al termine del periodo di erogazione del servizio, una totale trasparenza sulla natura dei dati e delle modalità di trattamento;

 

La promozione e messa in atto di un processo che si prefigga di coinvolgere la comunità accademica italiana al fine di:

  • Elaborare una ricognizione per individuare le esigenze, in termini di soluzioni software, del sistema scolastico e universitario rispetto all'erogazione di didattica, alle prove d'esame a distanza e a servizi erogati di qualsiasi altra natura, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo in corso;
  • Sviluppare (e/o adattare sistemi già esistenti) soluzioni basate su software libero ed open-source (FLOSS) a seconda delle necessità del sistema d'istruzione italiano;
  • Condividere i risultati di sviluppo precedenti (o altre soluzioni individuati da singoli enti), pubblicando il codice sorgente e predisponendo, ove necessario, l'infrastruttura necessaria per l'utilizzo di tale software.


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