Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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25 maggio 2020

 

Roma lì maggio 2020

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

dott. prof. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

dott. Roberto Speranza
Ministero della Salute

 

e p.c.

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: EQUIPARAZIONE DI TRATTAMENTO SPECIALIZZANDI AREA SANITARIA

 

Adunanza del 21, 22 e 23 maggio 2020

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 articolo 172 e tabella L articolo 173 recante norme in materia di abilitazione professionale;

VISTA la legge 24 maggio 1967, n. 396 "Ordinamento della professione di biologo";

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162: Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421), nel comma 3, articolo 15 del Titolo V del medesimo, dispone l'obbligatorietà del possesso del titolo di specializzazione anche per i laureati "​non medici​", tra i requisiti indispensabili per la partecipazione concorsuale ai ruoli dirigenziali del Sistema sanitario nazionale;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995: Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

VISTO il D.M. 17 dicembre 1997 "Identificazione dei requisiti di idoneità delle strutture per la formazione specialistica";

VISTO il D.L. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, recante modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO D.M. 1 agosto 2005: Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.M. 29 marzo 2006: Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

VISTO il D.I.4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;";

VISTO il D.M. n. 716 del 16 settembre 2016 "Riordino delle scuole di specializzazione di accesso riservato ai non medici";

VISTA la nota n. Prot. n. 19663 del 10/08/2016 con la quale il MIUR invita gli Atenei ad attivare le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di cui al D.I. 68/2015;

VISTA la nota MIUR del 16 gennaio 2017 prot. 1390 "Attivazione scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia di cui al D.I. 716/16. Bandi di ateneo";

VISTO il D.I. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO l'ordine del giorno G/2111/8/12 accolto dal Governo il quale invita lo stesso a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati inclusi nel decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 applicando il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni";

VISTO l'art. 25, comma 3, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI (luglio 2002) n. 3934, che prevede la formazione a tempo pieno con frequenza obbligatoria e che definisce questo percorso formativo come "​attività necessariamente retributiva​";

CONSIDERATO che la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido per gli specializzandi di area sanitaria, siano essi medici o non medici per le scuole di "farmacologia e tossicologia clinica", "genetica medica", "microbiologia e virologia", "patologia clinica e biochimica clinica", "statistica sanitaria e biometria", etc.;

 

CONSIDERATO che attualmente non esiste un contratto nazionale di formazione specialistica per i "non medici" che accedano alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

 

TENUTO CONTO che emergono disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti;

 

CONSIDERATO che alcune Università prevedono già l'erogazione di borse di studio per gli specializzandi non medici in base al reddito ed in numero limitato rispetto ai posti messi a bando;

 

CONSIDERATO che gli specializzandi non medici che svolgono tirocini full-time non possono svolgere altre attività lavorative durante il corso e devono contestualmente comunque sostenere ingenti spese per l'iscrizione a questi percorsi formativi;

 

PRESO ATTO della necessità di prevedere delle tutele sindacali minime per tutti gli specializzandi di area sanitaria laddove non previste;

 

TENUTO CONTO dell'impegno della categoria nella risoluzione dell'emergenza in corso, analogamente a tutti i professionisti dell'area sanitaria che si sono trovati in prima linea;

RICHIAMATO il parere della Conferenza referenti "​La conferenza dei referenti delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria riunitasi il giorno 30 Maggio 2011 a Roma presso l'Aula CUN del MIUR, richiede con forza che per il prossimo triennio, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, ai laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e ammessi e iscritti al primo anno di corso delle scuole post laurea di specializzazione di area sanitaria disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, sia applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.​"

VISTO l'articolo 1, commi 470-471-472 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', che, fra le altre cose, modifica le finalità dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, inserendo fra queste la definizione dei fabbisogni territoriali per quanto riguarda le discipline sanitarie (mediche e non mediche) e che, alla luce di ciò, modifica la denominazione dell'Osservatorio in 'Osservatorio Nazionale per la formazione

sanitaria specialistica';

VISTO l'articolo 1, commi 547-548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021', e successive modifiche, che ammette alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica iscritti dal terzo anno in poi;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, 'Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria', che stabilisce che all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «medici» siano inserite le seguenti: «e medici veterinari»;

RICHIAMATA la Mozione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 21 Aprile 2017 recante oggetto 'Mozione sul trattamento e remunerazione laureati non medici iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria'.

 

CHIEDE

 

Al Ministero dell'Università e della Ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica delle Università, di delineare degli interventi che prevedano per i laureati in discipline non mediche che si iscrivono a Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria la stipula di un contratto standard nazionale che tuteli i loro diritti e un trattamento economico adeguato alle loro mansioni e responsabilità̀ professionali analogamente a quanto avviene per i laureati in medicina frequentanti gli stessi corsi di specializzazione in area sanitaria.

 

Di avviare l'iter legislativo per il riconoscimento economico degli specializzandi "non medici" iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, così come ricompresi nel DI n. 716/2016

Che l'Osservatorio Nazionale per la formazione sanitaria specialistica definisca, con l'ausilio della Conferenza Stato-Regioni, il fabbisogno territoriale di operatori sanitari non medici, tenendo conto del turnover del personale in ruolo e delle necessità legate agli aspetti demografici del singolo territorio, al fine di determinare il numero di specialisti da formare tramite le Scuole di Specializzazione;

Che venga abrogato l'articolo 2-bis del Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42 e che contestualmente venga ripristinata l'efficacia dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;

Che venga finanziato un numero di contratti di formazione specialistica per le categorie non mediche pari al fabbisogno territoriale

Che venga modificato l'articolo 12 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, estendendo anche alle altre categorie non mediche non esplicitamente citate la possibilità di accedere alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario

Che l'osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica si occupi di individuare anche per le scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non-medici i criteri di accreditamento, al fine di garantire i diritti degli specializzandi non solo dal punto di vista contrattuale ma anche dal punto di vista della qualità del percorso formativo

 

 



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