Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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  • Home pageMozioni2020Agevolazione tariffe di viaggio rientro studenti fuorisede in periodo post emergenziale

25 maggio 2020

Roma, 23 maggio 2020

 

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro

prof. Gaetano Manfredi Ministero dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Vice Ministro dott.ssa Anna Ascani

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Sottosegretario Dott. Giuseppe De Cristofaro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

dott. Vincenzo Di Felice Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

Adunanza del 21-22-23 maggio 2020

OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARIFFE DI VIAGGIO RIENTRO STUDENTI FUORISEDE IN PERIODO POST EMERGENZIALE

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

 

VISTO Art. 9 Cost.: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica";

 

VISTO Art. 3 Cost, "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";

 

VISTO che l'Art. 34 comma III e IV della Costituzione, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

 

VISTA la riforma del titolo V parte II della Costituzione - operata con la L. cost. 3/2001 - che ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.). Nell'ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo  studio universitario è stata attribuita alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente;

 

VISTA la competenza concorrente e diversificata tra Stato e Regioni a proposito dei trasporti ferroviari;

 

VISTO che l'Art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti.

In particolare:

  • lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)
  • le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
  • le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
  • le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi al fine di realizzare il successo formativo degli studi;

 

VISTO l'Art. 12 del d.lgs. 68/2012, che ha, inoltre, attribuito al MIUR il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse;

 

VISTO l'Art. 136 comma I della L. n.388/2000 secondo il quale "Al fine di realizzare la coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 Luglio 1992 nelle regione di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare un'effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni";

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi;

 

 

VISTA la "Disciplina per i viaggi degli elettori" allegata all'Ordine di servizio n. 31/2012 dell'11 aprile 2012, e successive modifiche" che regolamenta per la società Trenitalia, d'accordo con lo Stato, le tariffe dei titoli di viaggio per i cittadini elettori che rientrano presso il Comune ove è sito il seggio elettorale indicato sulla loro tessera elettorale;

 

CONSIDERATO quanto disposto dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in materia di riduzione delle tariffe di viaggio per i cittadini elettori riguardo il referendum del 29 marzo 2020;

 

CONSIDERATO l'elevato numero di studenti universitari fuori sede, che porta circa 432.332 studenti e studentesse su 1.728.836 a studiare in regioni differenti da quella di origine;

 

CONSIDERATO il progressivo smantellamento del servizio ferroviario medio/basso;

 

CONSIDERATO che proprio a causa dell'assenza di tariffe fisse o agevolate e della mancata continuità territoriale accessibili anche agli studenti e alle studentesse meno abbienti, si assiste ad un aumento esponenziale del costo dei titoli di viaggio durante la fase di post contenimento epidemiologico;

 

CONSIDERATO che i costi dei biglietti aerei suddetti sono insostenibili sia dagli studenti che dalle relative famiglie e che per tale ragione molti studenti rinunciano al rientro a casa;

 

CONSIDERATO che la dignità di poter viaggiare e spostarsi in libertà è un diritto di ogni cittadino, specialmente per tutti gli studenti e le studentesse che studiano in un luogo differente da quello di origine;

 

CHIEDE

 

Che il Ministero dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e con i principali vettori di trasporto aereo, ferroviario e su gomma, si faccia promotore affinché similmente a quanto si dispone durante il periodo elettorale e referendario, vengano applicate analoghe tariffe agevolate anche agli studenti universitari fuorisede che fanno rientro presso la località ove sono domiciliati o residenti per motivi di studio in seguito al periodo di contenimento previsto dal succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



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