Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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18 dicembre 2019

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

 

Roma,  17 dicembre 2019

 

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro

dott. Lorenzo Fioramonti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Vice Ministro dott.ssa Anna Ascani

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento prof. Giuseppe Valditara

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

 

LORO SEDI

Adunanza del 16-17 dicembre 2019

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

Oggetto: Riconoscimento di status di studente lavoratore

VISTO l'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio nota come Statuto dei lavoratori, che recita: "I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

 

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma."

VISTO l'art 5 della Carta dei Diritti degli Studenti approvata dal CNSU in data 8 settembre 2011, che recita: "1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture didattiche competenti le modalità di didattica, di studio, d'esame, adeguate alle loro esigenze; 2. Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della struttura didattica competente; 3. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non; 4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento, che tenga conto delle esigenze di entrambi."

CONSIDERATO che molte università italiane attualmente applicano, per lo studente lavoratore, la disciplina dello studente "part-time" che prevede il raddoppiamento del tempo per conseguire il diploma di laurea a fronte del dimezzamento dei CFU annui che lo studente può conseguire, e che per accedere a questo status è spesso necessario dimostrare di avere almeno un contratto a tempo determinato a sei mesi, escludendo perciò le forme di lavoro cosiddette "atipiche" (contratti a chiamata, collaborazioni, somministrazioni ecc)

CONSIDERATO il moltiplicarsi di forme di lavoro flessibili che spesso non garantiscono alcune fondamentali tutele, quali uno stipendio minimo che permetta al lavoratore di raggiungere una determinata soglia di reddito annuale al fine di ottenere lo status di studente lavoratore, ove previsto

CONSIDERATO dunque che la figura dello studente lavoratore, nella sua accezione di studente in fascia di età 19-26 anni che affianca al percorso universitario un'attività lavorativa "atipica" (part-time, intermittente, accessorio, a chiamata ecc) non gode, negli atenei italiani nessuna forma di riconoscimento e di tutela CONSIDERATO che non in tutti gli Atenei è prevista la figura di "Studente Lavoratore"

CHIEDE

 

1- Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sorvegli affinché tutti gli Atenei italiani attuino la norma prevista che introduce lo status di Studente Lavoratore

2  - Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riconosca che la figura dello studente lavoratore sia intesa nella sua accezione di "Studente che al percorso universitario affianca lo svolgimento regolare di una qualsiasi attività lavorativa che comporti un reddito di almeno 2000 euro annui" come ampliamento della figura dello studente lavoratore per come delineato dalla legge 300/1970 e dalle norme interne degli atenei.

3 - Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca si impegni a rendere effettive, per questa figura, le tutele previste dalla Carta dei Diritti degli Studenti approvata dal CNSU, con particolare riguardo alla flessibilità della didattica e al piano di studi come specificato dall'articolo 5 della suddetta Carta.

4  - Che, nel rispetto del principio di autonomia universitaria, in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Consiglio dei Rettori delle Università Italiane e l'Associazione Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario, vengano stabilite delle agevolazioni rivolte a questa particolare categoria di studente, soprattuto per quanto concerne la fiscalità universitaria.

 

 

 

Il Presidente Luigi Leone Chiapparino



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