18 dicembre 2019 Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
Roma, 16 dicembre 2019 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro dott. Lorenzo Fioramonti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'On. Vice Ministro dott.ssa Anna Ascani Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'On. Sottosegretario dott. Giuseppe De Cristofaro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e.p.c. Al Capo Dipartimento prof. Giuseppe Valditara Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Al Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Al Direttore Generale per il personale scolastico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca LORO SEDI
OGGETTO: Richiesta di monitoraggio ministeriale sui casi di apologia di nazifascismo da parte di docenti universitari Adunanza del 16 e 17 Dicembre 2019 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO l'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione della Repubblica Italiana, in merito al divieto di ricostituzione del partito fascista e da cui discende la normativa attuativa in merito al reato di apologia di fascismo; VISTO l'articolo 10 della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", per cui "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni"; VISTA la legge 25 giugno 1993, n.205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; VISTO l'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, per cui "chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici."; CONSIDERATO il ruolo che la docenza scolastica e universitaria ricopre nella formazione delle giovani generazioni, le quali attraverso i percorsi formativi vengono avvicinate e istruite non solo a nozioni tecniche, ma anche alla conoscenza, al rispetto e alla condivisione dei primari valori costituzionali, tra i quali è primario il rifiuto di qualsiasi forma di fascismo, nazismo e dei valori da essi rappresentati; CONSIDERATE le diffuse richieste di intervento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in seguito alle dichiarazioni postate sui social dal professor Emanuele Castrucci, docente dell'Università degli Studi di Siena, nelle quali venivano espresse posizioni filonaziste e richiamanti principi contrari all'ordinamento costituzionale italiano;
RICHIEDE
il Presidente Luigi Leone Chiapparino
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