18 dicembre 2019 Roma, 16 Dicembre 2019
Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
prof. Lorenzo Fioramonti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dell'On. Vice Ministro
dott.ssa Anna Ascani
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento
prof. Giuseppe Valditara
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
Adunanza del 16-17/12/2019
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Oggetto: Trattamento dello studente tirocinante
VISTO l'Art. 18 della legge 196 del 1997 in tutti i suoi commi.
VISTO l'art. 4, punto 3 della Carta dei Diritti Degli Studenti, approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari l'8 settembre 2011, che recita: "Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a: a) copertura assicurativa per infortuni e verso terzi; b) svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio; c) svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale; d) svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso; e) Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università."
VISTO l'art. 15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D. Lgs. n. 106/2009), che al punto 1, lett. a, b e c recita: "1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;",che altresì precisa nell'art. 2 che si debba intendere per lavoratore: "persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ... " ed ancora "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione".
VISTO il principio espresso in successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536) riguardanti il lavoro dei giovani, l'inesperienza e la giovane età postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.
VISTO che il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha precisato che l'equiparazione tra i tirocinanti ed i lavoratori, che, indipendentemente dalla formula contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, effettuata dal succitato art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, assume valore solo ai fini dell'applicazione delle prescrizioni sancite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
VISTO il D.M. 1044 del 17/12/2013 che attribuisce, su base premiale, alle Università le risorse finalizzate alla attivazione di tirocini della durata minima di tre mesi cui corrispondono almeno sei crediti formativi universitari (CFU);
VISTO il D.M. 587 del 08/08/2019 che individua i Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2019;
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane
- Div. VII - Coord. Isp. lavoro si è già espressa con nota n. 1650 del 04/11/2002, dichiarando inequivocabilmente che gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un'impresa "ospitante", sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994.
CONSIDERATO che ai fini della corretta attivazione e gestione di un tirocinio, è da considerarsi essenziale l'esatto adempimento delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come confermato anche dalle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, che al punto 5 si
limitano a stabilire che il soggetto ospitante «deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
EVIDENZIANDO che da un lato il tirocinio consiste in un periodo di alternanza scuola lavoro, ovvero di orientamento e di formazione, non configurabile come rapporto di lavoro, dall'altro ai fini della normativa prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro il tirocinante è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore.
PRESO ATTO dell'importanza di salute e sicurezza del tirocinante nei luoghi in cui esso svolge le proprie attività, dell'analisi del rischio prevista in base alla mansione svolta.
CONSIDERATO che la sorveglianza sanitaria prevede: visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, la periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
CONSIDERATA la difficoltà già riscontrata da alcuni studenti, di non poter sostenere gli oneri economici o di raggiungere i luoghi loro assegnati per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, che spesso risultano essere distanti dalla sede universitaria e difficili da raggiungere in mancanza di mezzi propri.
CONSIDERATO che la corresponsione di un finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) rientra tra gli interventi finalizzati a realizzare maggiore sinergia tra la formazione accademica dello studente e il mercato del lavoro.
CHIEDE
1 - Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca vigili affinché gli studenti che effettuano attività di tirocinio in tutti gli Atenei sia garantita un'adeguata tutela sul piano della sicurezza, con particolare attenzione circa l'informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere, la formazione per limitare tali rischi, e una copertura assicurativa, che comprenda anche le attività svolte fuori dall'ente ospitante e rientranti nel Progetto Formativo, e l'adozione di un sistema di sorveglianza sanitaria e la gratuità delle visite mediche e delle vaccinazioni previste dal protocollo per gli studenti tirocinanti ad esso connesse.
2 - Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca si impegni a garantire che gli studenti i quali svolgono un tirocinio curriculare che richieda spostamenti dalla propria sede universitaria ricevano un rimborso spese adeguato e che l'assegnazione della sede di tirocinio sia effettuata secondo criteri che tengano conto di eventuali disabilità, comprovate difficoltà nel raggiungimento della sede di tirocinio e dell'indicatore isee dello studente.
3 - Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca raccomandi alle Università che tali percorsi debbano essere improntati ad una finalità di formazione, orientamento e indirizzo dello studente verso la costruzione della propria figura professionale onde inserirsi al meglio nel mondo del lavoro, e dunque che siano predisposti servizi di assistenza e orientamento alla scelta del tirocinio e metodi di valutazione delle attività e dei luoghi successiva che ne accertino l'effettivo apporto formativo, introducendo un sistema che attesti la qualità dell'attività al pari di quello già utilizzato per la valutazione dell'attività didattica.
Il Presidente Luigi Leone Chiapparino Versione pdf del documento |
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