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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2019Monitoraggio e prevenzione degli atti di molestie e abusi in ambito accademico

18 dicembre 2019

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

 

 

Roma, 17 dicembre 2019

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

dott. Lorenzo Fioramonti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Vice Ministro

dott.ssa Anna Ascani

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento

prof. Giuseppe Valditara

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott. Daniele Livon

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

 

 

Oggetto: monitoraggio e prevenzione degli atti di molestie e abusi in ambito accademico


Adunanza del 16 e 17 dicembre 2019

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTI gli artt. 2, 3 e 37 della Costituzione Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge senza distinzione e riconoscono gli stessi diritti alle donne lavoratrici;

 

VISTO l'art. 1 della Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro che stabilisce che "qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile se:

a) è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce;

b) il suo rigetto o la sua accettazione vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) a motivo di decisioni inerenti all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o di qualsiasi altra decisione attinente all'impiego;

c) crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante,

e che siffatti comportamenti possano, in determinate circostanze, costituire una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE".

 

VISTA la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come 'Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 che vincola giuridicamente gli Stati membri ad intraprendere azioni concrete per arginare la violenza e le discriminazioni contro le donne;

 

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 relativa al mobbing sul posto di lavoro che rileva "che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora sottovalutati in molti settori all'interno dell'UE e che vi sono molti argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell'Unione, quali ad esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno" e "raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze e l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze";

VISTA la Direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro che sancisce che "le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della presente direttiva, sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate" definendo la molestia come "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" e le molestie sessuali come "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo";

VISTO l'accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro siglato l'8 ottobre 2004 che identifica l'esposizione a comportamenti offensivi come causa di stress da lavoro;

 

VISTO il D.lgs 11 Aprile 2006 n.198 e s.m.i "Codice delle pari opportunità" che vieta le discriminazioni di genere e all'art.26 definisce le molestie sui luoghi di lavoro considerandole discriminatorie;

 

VISTA la Dichiarazione della World Medical Association sul bullismo e le molestie nelle professione approvata dall'Assemblea generale a Chicago nell'Ottobre 2017;

 

VISTI i "Reports of the Standard-Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work: Instruments submitted for adoption by the Conference" del  20 Giugno 2019 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che esprimono l'urgenza di eliminare le azioni di violenza, molestia e discriminazione sul luogo di lavoro (rivolgendo particolare attenzione alle donne);

 

CONSIDERATO che secondo il report Istat del 13 febbraio 2018 su "le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro" sono 1 milione 404mila (8,9% delle donne lavoratrici) le donne che nel biennio 2015-2016 hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul luogo di lavoro si stima che, nel corso della vita, 1 milione 173mila donne (7,5%) ne sono state vittima per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni nella carriera. Nell'11,3% dei casi le donne vittime hanno subito più ricatti dalla stessa persona e il 32,4% dei ricatti viene ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana. La grande maggioranza delle vittime (69,6%) ritiene piuttosto grave il ricatto subito. Ciononostante, nell'80,9% dei casi, le vittime non ne hanno parlato con alcuno sul posto di lavoro. Quasi nessuna, inoltre, ha denunciato il fatto alle Forze dell'Ordine.

 

CONSIDERATO che le discriminazioni, le molestie e le molestie di natura sessuale in particolare nelle Università e nelle strutture, sanitarie e non, ove si svolge l'insegnamento teorico-pratico, costituiscono un problema negletto;

 

CONSIDERATO che i discenti sono categorie a rischio per molestie sia di tipo verticale (docente-discente, dipendente universitario-studente) che orizzontale (studente-studente) e che tale rischio aumenta laddove sia previsto un rapporto costante e limitato a poche persone come nel caso di esercitazioni e tirocinii;

 

CONSIDERATO che il personale in formazione in ambito sanitario, gli studenti e le studentesse in Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie, costituiscono dei gruppi vulnerabili per violenze, discriminazione o molestie, anche a sfondo sessuale, sul luogo di formazione e lavoro come evidenziato dalle "Framework guidelines for addressing workplace violence in the health sector" del 2002 pubblicate d'intesa fra Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione internazionale del lavoro, Consiglio internazionale degli infermieri e Servizi pubblici internazionali che riconoscono quali fattori di rischio per potenziali vittime di violenza una vulnerabilità reale o percepita agli "individui in formazione o stage", ai "giovani" e alle "donne";

 

TENUTO CONTO che il CNSU rappresenta un fondamentale strumento di Advocacy nei confronti del mondo universitario, in grado di promuovere iniziative capillari di contrasto alle violenze, discriminazioni e abusi di potere;

 

Fermo restando il ruolo che le autorità competenti svolgono nei confronti dei casi di violenza, discriminazione e molestie

CHIEDE

  • l'istituzione di strumenti ad hoc di segnalazione e tutela nei confronti delle vittime di molestie e abusi in ambito accademico in modo da anche fornire un supporto adeguato e una guida nell'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti;
  • un programma di formazione e sensibilizzazione adeguato dei docenti e dei tutor universitari in materia di abuso di potere e violenze, molestie e discriminazione di genere e in base all'orientamento sessuale attraverso la creazione di strumenti di verifica e sanzionamento;
  • l'istituzione ed il rafforzamento di spazi e strumenti adeguati presso le Università e le Strutture sanitarie ove si svolgono percorsi formativi universitari per la formazione, prevenzione, segnalazione, verifica e tutela contro molestie, violenze e discriminazioni perpetrate ai danni di studenti e personale in formazione attraverso il dialogo strutturato tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della Salute e Ministero delle Pari Opportunità;
  • la pubblicazione di una Relazione annuale sulle azioni congiuntamente intraprese dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della Salute e Ministero delle Pari Opportunità per la prevenzione delle violenze, molestie e discriminazione di genere e in base all'orientamento sessuale nei luoghi di formazione al fine di tutelare gli studenti e il personale in formazione;
  • di invitare le Università a prevedere all'interno dei propri codici etici sanzioni per il personale universitario e studentesco resosi responsabile accertato di atti di molestie, violenze e discriminazioni;
  • di sollecitare le Istituzioni Ordinistiche affinchè i rispettivi codici deontologici prevedano uno specifico capitolo dedicato alle violenze, molestie, discriminazioni di genere e in base all'orientamento sessuale e alle relative sanzioni.

 

Il Presidente

Luigi Leone Chiapparino



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