15 novembre 2019 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
Roma, 12 novembre 2019
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof. Marco Bussetti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dell'On. Vice Ministro dott. Lorenzo Fioramonti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Giuseppe Valditara Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alla Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Capo di Gabinetto Cons. Luigi Fiorentino
Al Capo Segreteria del Ministro Dott.ssa Francesca Delle Vergini
LORO SEDI
OGGETTO: Modifiche di abilitazione alla professione di medico chirurgo
Adunanza del 12 - 13 novembre 2019
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di Stato". VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli art. 51 e 52. VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni". VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509". VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al DM 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni". VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, e in particolare l'art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e l'articolo 7, comma 1, del citato DM 58/18, che disciplina tra l'altro, le modalità di ammissione all'esame di stato per coloro che "Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, [...] non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo [...]". VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2018 n. 00398/2018. VISTO il Decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", e, in particolare, l'articolo 12 che ha disposto che: "il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445". VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019 per le due sessioni dell'Esame di Stato di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 2019, che all'art. 2 comma 3 che chiarisce che possono partecipare "coloro che stanno espletando il tirocinio durante il corso di studio, secondo le modalità di cui all'art. 3 del DM n. 58/2018, che potranno partecipare all'esame previo positivo completamento dello stesso e conseguimento del necessario titolo di studio entro la data prevista per la sessione d'esame alla quale intendono partecipare". VISTO il parere relativo allo schema di Decreto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE DEL 19 OTTOBRE 2001, N. 445" adunanza CNSU del 22 dicembre 2017. VISTA la mozione "RICHIESTA RINVIO APPLICAZIONE DM 58 DEL 2018 INERENTE ALLE PROBLEMATICHE EMERSE NELL'APPLICAZIONE DELLO STESSO", adunanza CNSU 22 e 23 novembre 2018. CONSIDERATO che non è pervenuta al momento da questo Ministero alcuna modifica e\o integrazione del citato DM 58/2018. CONSIDERATO che già in passato questo organo si era espresso sulla necessità di intervenire sul percorso di studi in Medicina e Chirurgia, costituito secondo normative e direttive europee, e sul conseguimento del titolo di abilitazione, talora considerevolmente ritardato rispetto al conseguimento del titolo di laurea. CONSIDERATO che molti Atenei hanno già avviato i tirocini pratico-valutativi di cui all'articolo 3 del DM n. 58/2018. CONSIDERATO che per le sessioni dell'esame di abilitazione dell'anno 2020, a partire da luglio, non vi è al momento alcuna indicazione formale. CONSIDERATO che nella maggior parte dei casi le lauree degli studenti in corso si svolgono nei mesi di luglio, ottobre e marzo e che pertanto sarebbe opportuno predisporre tre sessioni di abilitazione per anno accademico, come peraltro già previsto dal citato DM 58/2018. CONSIDERATO che nella maggior parte dei casi le sessioni di laurea si protraggono anche nell'ultima settimana dei suddetti mesi e pertanto, non è garantita a tutti i laureati della stessa sessione di laurea la possibilità di partecipare alla medesima sessione di abilitazione. CONSIDERATO che vi sono tuttora studenti appartenenti agli ordinamenti didattici precedenti al vigente (LM41) per i quali non è previsto il tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del DM 58/2018; CHIEDE
Il Presidente Luigi Leone Chiapparino
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