Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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30 novembre 2018

Roma, 23 novembre 2018

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

prof. Marco Bussetti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Vice Ministro

Lorenzo Fioramonti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento

prof. Giuseppe Valditara

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: MODIFICHE AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA

Adunanza del 22 e 23 novembre 2018

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015, in particolare l'art.1, commi 180 e 181;

 

VISTO il disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.C. 1334), di seguito "Disegno di Legge di Bilancio", in particolare per quanto riguarda il Titolo VI (Misure di riduzione della spesa pubblica), art. 58, avente ad oggetto la "Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59)";

 

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59;

 

VISTO il decreto ministeriale del 10 agosto 2017 n. 616.

 

OSSERVA

Numerose criticità rispetto alle modifiche al decreto legislativo 59/2017:

 

1) L'abbreviazione del percorso, sebbene anticipi l'inserimento nel mondo del lavoro, non deriva dalla volontà di semplificare l'accesso alla docenza ma dall'intenzione di diminuire gli investimenti pubblici sulla formazione dei futuri insegnanti, come dimostra il Titolo del disegno di legge di bilancio in cui la riforma è inserita, andando ad incidere negativamente sulla qualità della formazione.

 

2) Le modifiche alla struttura e alla sovrastruttura di supporto al percorso FIT, sembrano voler eliminare qualunque tipo di consulto, intermediazione, supervisione e interlocuzione con il mondo della docenza, oltre che la completa esclusione del mondo dell'Università dalla partecipazione di qualunque tipo al percorso, ad esclusione dell'offerta dei  24 CFU, aspetti cui invece era molto attenta la forma originale del decreto. In particolare, l'abrogazione dell'art. 14, che prevedeva l'istituzione di una "Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente" che aveva lo specifico "l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema [...] sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali", si ritiene non proporzionata alle modifiche occorse parallelamente al percorso che doveva monitorare; l'eliminazione della Conferenza di fatto lascia il sistema di Formazione Iniziale e Prova (di seguito FIP), senza alcun tipo di monitoraggio da parte della docenza, e sottoposto direttamente e senza organi consultivi ufficiali alla responsabilità del Ministero.

 

3) La modifica all'art. 3 comma 6 comporta una disparità iniqua tra  chi partecipa per la prima volta al concorso e gli abilitati non vincitori delle precedenti sessioni, i quali partiranno con un vantaggio competitivo.

 

4) Una più generale rigidità del sistema che si va delineando; in particolare per quanto riguarda l'impossibilità di concorrere per più classi di concorso, l'assenza di scorrimenti delle graduatorie e l'impossibilità di cambiare tipologia di posto o titolarità di classe di insegnamento una volta immessi in ruolo.

 

5) L'abrogazione dell'art. 8, in particolare del comma 3, fa venir meno ogni indicazione circa il futuro inquadramento contrattuale dei vincitori di concorso nell'anno in prova.

 

CHIEDE

 

1) La trasformazione dei 24 CFU in titolo abilitante all'insegnamento (adottando i necessari accorgimenti amministrativi) mantenendolo al tempo stesso come requisito di accesso al concorso, eliminando ogni forma di abilitazione intra-concorsuale, anche al fine di permettere a quanti volessero insegnare nelle scuole paritarie di ottenere l'abilitazione senza essere obbligati a partecipare al concorso. Questo deve ovviamente andare di pari passo con un innalzamento e una successiva costante supervisione della qualità dell'offerta dei 24 CFU negli Atenei, in quanto questo titolo rimane l'unico segmento obbligatorio di formazione teorica nell'ambito antropo-psico-pedagogico all'interno del percorso complessivo di accesso alle cattedre. La loro qualità assurge quindi ad un ruolo fondamentale nella qualità della futura classe docente ed è quindi della massima importanza evitare una semplice replica della gestione emergenziale della precedente tornata di erogazione di PeF24.

 

2) Un imprescindibile adeguamento dei fondi alle Università per la stabilizzazione dell'offerta dei 24 CFU oltre che per il permanere delle garanzie circa il loro conseguimento previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017.

 

3) La doverosa istituzione presso il Ministero di  un Osservatorio permanente sull'offerta formativa dei 24 CFU, che vigili sulle performance degli atenei mettendo in campo iniziative che vedano il coinvolgimento degli studenti nel giudizio sulla qualità della didattica erogata.

 

4) Ritirare la proposta di modifica dell'art. 3 commi 4 e 5 in modo da permettere agli aspiranti docenti di concorrere per più classi di concorso prevedendo la pubblicazione di graduatorie provvisorie e una finestra temporale in cui poter optare per un'unica classe al fine di  non vanificare i consistenti sforzi di pianificazione e ampliamento delle conoscenze disciplinari messi in atto da moltissimi studenti in questi anni.

 

5) Di mantenere la possibilità di passaggio tra classi di concorso affini o tra tipologie di posto una volta in ruolo come previsto nell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 59/2017.

 

6) Che venga modificato il funzionamento dell'immissione in ruolo e delle graduatorie, in particolare modificando l'art. 7, dal momento che allo stato attuale della proposta di modifica non è chiaro il sistema di immissione in ruolo e di  funzionamento delle graduatorie (che sembra tendere verso una forte rigidità), così come segue: "In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da tutti i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo nelle tre prove previste. I vincitori, che sottoscrivono il contratto di prova sono pari al numero di posti messi a concorso e vengono immessi in ruolo se valutati positivamente alla fine dell'anno di prova. In caso di rinuncia da parte di un vincitore o di un docente vincitore di un precedente concorso per l'accesso al percorso annuale di  formazione iniziale e prova, subentrano in ordine di punteggio, i soggetti presenti nelle rispettive graduatorie, le quali hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio." Il complesso delle proposte fatte nei punti 4, 5, 6 permette di contemperare l'esigenza di soddisfare le aspirazioni del singolo docente o aspirante tale, con quella della tenuta e stabilità del sistema di immissione in ruolo e di titolarità di classe.

 

7) Di mantenere l'art. 8 del decreto limitatamente al comma 3 modificandolo nel seguente modo: "L'anno di prova del percorso di formazione iniziale e prova prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale."

La Presidente

Anna Azzalin



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