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Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2018Mozione riguardante la richiesta di modifica del T.U.I.R. e detassazione delle borse di studio

24 aprile 2018

Alla cortese attenzione

dell'On. MinistraSen. Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL T.U.I.R. E DETASSAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

 

Adunanza n. XII del 16 e 17 aprile 2018

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale assimila airedditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato darapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante";

 

VISTO l'art. 12, commi 1, 1-bis e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia previste per ciascun figlio sono possibili solo a condizione che gli individui alle quali si riferiscono siano membri del nucleo familiare e possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

 

VISTO l'art. 1, commi 252-253 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), che prevede l'innalzamento del limite di reddito complessivo di cui all'art. 12, commi 1, 1-bis e 2 del T.U.I.R. a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

 

CONSIDERATO che le borse di studio che non concorrono alla definizione della base imponibile ai fini IRPEF, e dunque risultano esenti dallo stesso, sono quelle corrisposte: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano agli studenti universitari, ai sensi del D.Lgs. 68/2012; per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione della facoltà di "Medicina e Chirurgia", tenuto conto della Risoluzione n. 338/2002 dell'Agenzia delle Entrate;

per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamentoall'estero, tenuto conto della Risoluzione n. 120/2010 dell'Agenzia delle Entrate; alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi della legge 407/1998; nell'ambito del programma "Socrates", ai sensi dell'art. 6, comma 13 della legge 488/1999 e tenuto conto delle specifiche contenute nella Circolare n.238/2000 del Ministero delle Finanze; nell'ambito del programma "Erasmus Plus", ai sensi dell'art. 1, comma 50, legge 208/2012 e tenuto conto delle specifiche contenute nella Circolare n. 20/2016 dell'Agenzia delle Entrate; dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti nella forma di somme, servizi oprestazioni a favore dei famigliari degli stessi, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis) del T.U.I.R.;

 

CONSIDERATO che, concorrendo alla formazione del reddito di cui al precedente art. 12, comma 2 del T.U.I.R., qualsiasi somma corrisposta a studenti universitari a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio alternativa a quelle sopra citate rischia di precludere le detrazioni per carico di famiglia;

 

CONSIDERATO che, tenuto conto di tutte le categorie di studenti e dei valori soglia di ISEE ed ISPE, l'importo massimo delle borse di studio per il diritto allo studio universitario ai sensi del D.Lgs.68/2012 erogate all'interno del panorama nazionale ammonta a 5.800,00 euro;

 

RICHIAMATA la mozione del 16 Ottobre 2015 approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionaledegli Studenti Universitari, con ad oggetto "Mozione per escludere dal reddito e dal pagamento dell'IRAP le borse di studio".

 

RITIENE

Che l'aiuto economico garantito dalle borse o dai premi di studio risulti di crescente importanza,in un contesto in cui gli studenti universitari debbono spesso contribuire al finanziamento del proprio percorso accademico.

 

Che l'attuale configurazione del sistema fiscale, sulla base di quanto disciplinato dal T.U.I.R.,possa ledere gli studenti e le famiglie economicamente più in difficoltà. Infatti, se le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio comportassero il superamento delle soglie reddituali di cui sopra per gli studenti universitari che risultano essere figli a carico, il beneficio economico dovuto al conseguimento delle suddette somme risulterebbe diminuito o annullato dalla perdita degli sgravi fiscali dovuti alle detrazioni per reddito di famiglia.

 

Che, al fine di poter individuare una soluzione alla criticità individuata, possa essere funzionale stabilire un valore soglia per le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio, al di sotto del quale queste possano non essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dunque non rilevino ai fini della determinazione dell'importo reddituale di cui all'art. 12, comma 2 del T.U.I.R.. A tal proposito, si ritiene coerente assumere come termine di paragone gli ammontari delle borse di studio per il diritto allo studio disciplinate dal D.Lgs. 68/2012, poiché determinati tenuto conto delle diverse esigenze di spesa che uno studente universitario si potrebbe trovare a dover sostenere. In maniera particolare, si reputa ragionevole che il suddetto valore soglia coincida con l'importo massimo garantito dalle borse di studio per il diritto allo studio, in quanto comprensivo dei principali costi gravanti sullo studente ma allo stesso tempo equilibrato e sufficientemente contenuto.

 

CHIEDE

 

Che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del T.U.I.R, analogamente alleborse di studio che già non concorrono alla definizione della base imponibile ai fini IRPEF, non siano considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dunque non rilevino ai finidella determinazione dell'importo reddituale di cui all'art. 12, comma 2 del T.U.I.R. fino ad un ammontare massimo pari a 5.800,00 euro.

 

Che l'art. 50, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. sia a tal fine modificato come segue: "le sommeda chiunque corrisposte a titolo di assegno, premio o sussidio per fini di addestramento professionale fino ad un ammontare massimo pari a 5.800,00 euro, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

 

Il Presidente

Anna Azzalin



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