24 aprile 2018 Alla cortese attenzione
dell'On. Ministra
Sen. Valeria Fedeli
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Capo Dipartimento
Prof. Marco Mancini
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al direttore generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL CRITERIO DEL VINCOLO ALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Adunanza n. XII del 16 e 17 aprile 2018
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il DPR 25 luglio 1997, n. 306 rubricato "Regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari" ha stabilito all'art. 5, comma 1, che: "Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". VISTO il D.L. 95/2012 conv. in Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha poi integrato la disciplina prevedendo, tra le altre novità l'inserimento all'art. 5 del citato DPR, di un aggiuntivo comma 1-bis che prevede: "Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità', progressività' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università' e della specifica condizione degli studenti lavoratori". VISTO l'art.1, comma 638, Legge 27.12.2017, n. 205 che ha modificato il DPR 25 luglio 1997, n. 306 estendendo l'esclusione dal calcolo del gettito anche gli "studenti internazionali" CONSIDERATA la sentenza n. 123/2014 del TAR Lombardia che ha accolto il ricorso che assumeva l'illegittimità della la delibera di approvazione del bilancio di previsione del 2011 dell'Università degli Studi di Pavia, per aver determinato gli importi delle tasse universitarie per l'anno 2012 in misura superiore alla soglia consentita. In particolare, il Tar Lombardia ha ritenuto inapplicabile la previsione del comma 1-bis dell'art. 5 del DPR 306/97 che limitava la base di computo ai soli studenti in corso, in quanto efficace solo a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 95/2012 (15 agosto 2012) e priva di valore retroattivo; CONSIDERATO che il TAR Lombardia ha disposto l'obbligo di restituzione nei confronti dei ricorrenti e l'obbligo di attivarsi per la restituzione anche nei confronti degli studenti non ricorrenti. CONSIDERATA la sentenza n. 1834/2016 del Consiglio di Stato che, in sede di appello, ha confermato la decisione del Tar Lombardia CONSIDERATO che la finalità della disposizione dell'art. 5, comma 1 del DPR 306/97, come si evince dalla relazione illustrativa allegata al Regolamento, era quella di introdurre gradualmente un principio di uniformità di trattamento dello studente in ogni parte del paese quanto a tasse e contributi, fissando una soglia "standard" alla quale gli atenei avrebbero dovuto progressivamente adeguarsi. CONSIDERATO che la non tempestività della ripartizione dell'FFO causa l'impossibilità per gli Atenei di poter parametrare con certezza il gettito di contribuzione alla quota di FFO non conoscendo l'esatta entità della stessa. CONSIDERATO l'ingente definanziamento subito dagli atenei negli ultimi anni.
RITIENE
Che, nonostante la condivisibile finalità perseguita dall'art. 5, comma 1, DPR n. 306 del 25 luglio 1997 ossia di introdurre un principio di uniformità di trattamento dello studente in tutto il territorio nazionale e di evitare un irragionevole ed eccessivo aggravio della contribuzione studentesca, il criterio individuato dal citato DPR risulti insufficiente. Il limite del 20% non pone alcuna limitazione uniforme sul piano nazionale alla contribuzione studentesca, ma genera soglie massime di contribuzione differenti da ateneo ad ateneo in base alla media dei redditi degli studenti ed alla quota di FFO ricevuta dalle università, che permette a quelle che ricevono una quota maggiore di richiedere una più elevata contribuzione agli studenti.
CHIEDE Al MIUR di adottare tramite un atto la modifica dell'art. 5, comma 1, del DPR 27 luglio 1997 n.306, definendo una maggiore e più equilibrata regolamentazione a livello nazionale dei limiti sulla contribuzione studentesca, istituendo un apposito tavolo di lavoro.
La Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |