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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2018Mozione riguardante l’esclusione dalla valutazione dell’idoneita` all’accesso ai servizi del diritto allo studio universitario dell’esito dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore o di altri sistemi di verifica

24 aprile 2018

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministra Sen. Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE L'ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ALL'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'ESITO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE O DI ALTRI SISTEMI DI VERIFICA

Adunanza n. XII del 16 e 17 aprile 2018

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO il Decreto Legislativo 22 Ottobre 2012, n. 68 che all'art. 8 comma 2 dispone che: "I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, anche con riferimento ai valori medianidella relativa classe";

 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all'art 6 comma 1 dispone che: "Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima";

VISTO il DPCM del 9 aprile del 2001 che all'art 4 comma 1 prevede che: "Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6";

 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 6795 del 30 giugno 2017 ed in particolare l'ALLEGATO A dove dispone che "Si riserva ai soggetti gestori dei servizi per il dirittoallo studio universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla borsa di studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati, prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità, con votazione comunque non inferiore a 70/100";

 

PRESO ATTO che in data lu lio 2 stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR unprotocollo d'intesa il quale, nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delleprestazioni in materia di diritto allo studio universitario in attuazione della D.Lgs. 68/2012, ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazionedel merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Re ione, ed in particolare all'anticipazionedella possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

 

VISTA la delibera della Giunta della regione Lombardia n. 476 del 5 agosto 2010 che prende atto del protocollo d'intesa sottoscritto col MIUR;

 

RITENUTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 6795 del 30 giugno 2017 contraria ai principi contenuti nel DPCM 9 aprile del 2001 che prevede che i requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno siano valutati solamente ex-post;

 

CONSIDERATO che alcune Università della Lombardia tra cui l'Università de li Studi di Ber amo, l'Università de li Studi di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università de li Studi diBrescia, l'Università de li Studi dell'Insubria, l'Università Carlo Cattaneo-LIUC, l'Università de liStudi di Milano-Bicocca si avvalgono della facoltà, garantita dalla Regione Lombardia, di utilizzare ilvoto dell'esame di Stato come requisito di accesso per i servizi del diritto allo studio;

 

CONSIDERATO che il Politecnico di Milano prevede che gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Design e in Urbanistica possono accedere concorso per le borse di studio solo se hanno superato il test di ammissione o la prova di ammissione con punteggio uguale o superiore a 60/100 e che gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Progettazione dell'Architettura possono accedere al presente concorso solo se hanno superato il test di ammissione con punteggio uguale o superiore a 54/90;

 

CONSIDERATO il valore legale del titolo di studio;

 

OSSERVA

Che, alla luce della situazione attuale, si assiste ad una duplice valutazione del merito in un'ottica sia ex-ante sia ex-post.

 

Che la valutazione conseguita in sede di maturità ovvero in sede di test di ammissione o prova di ammissione non rilevi ai fini della definizione del merito universitario, nella misura in cui essa risultaconse uita precedentemente l'inizio del percorso accademico.

 

CHIEDE

Al MIUR di intervenire nei modi e coi mezzi necessari nei confronti di Regione Lombardia in modo da escludere la facoltà, riconosciuta dalla Regione in capo ai gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario lombardi, di introdurre criteri di valutazione dell'idoneità all'accesso ai benefici del dirittoallo studio che facciano riferimento ad una valutazione ex-ante fondata su requisiti non accademici, traiquali l'esito dell'esame di Stato o l'esito di test d'in resso.

 

 

La Presidente

Anna Azzalin



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