22 dicembre 2017 Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Roma, 22 dicembre 2017
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direttore Generale Dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: MOZIONE RIGUARDO IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E NEI COLLEGI UNIVERSITARI PER GLI STUDENTI STRANIERI Adunanza n. XI del 21 e 22 dicembre 2017 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VISTO l'art. 43, comma 2, del Codice Civile che dispone: "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"; VISTO l'art. 9, comma 1, lettere d) e f) della Legge 5 febbraio 1991 n. 91, che dispone: "La cittadinanza italiana può essere concessa (...) d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica (...) f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica"; VISTO l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, che dispone: "I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi"; VISTO il regolamento sulle Residenze Universitarie del Politecnico di Milano (in particolare art. 4 comma 4) e il regolamento dell'Università degli Studi di Milano che all'art. 1 prevede che "Presso le Residenze non e possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza, mentre e possibile stabilirvi il domicilio"; VISTO il regolamento delle Residenze Universitarie della Regione Lazio (Laziodisu), il regolamento delle Residenze Universitarie della Regione Toscana, i regolamenti delle Residenze Universitarie della Regione Veneto (ESU), il regolamento delle Residenze Universitarie della Regione Emilia-Romagna (ERGO), i quali non prevedono alcun divieto di stabilire la residenza presso la Residenza Universitaria; CONSIDERATA la finalità perseguita dalla normativa sugli alloggi universitari di favorire l'interculturalità e la presenza di studenti stranieri; RITENUTO necessario promuovere e favorire l'ingresso nel nostro Paese di studenti stranieri capaci e meritevoli che possano risiedere e studiare in Italia per tutto il periodo universitario; CONSIDERATO che nel territorio italiano si assiste ad una non uniforme applicazione del divieto di poter stabilire la propria residenza nel Collegio Universitario; CONSIDERATO il fatto che la fissazione della residenza potrebbe comportare un aumento delle tasse che graverebbe direttamente sullo studente straniero; CONSIDERATO che non è previsto alcun riferimento legislativo che preveda un divieto di trasferire la residenza presso le residenze e i collegi universitari. RITIENE Profondamente iniquo, discriminante e contrario a quanto espresso dalla normativa sulla cittadinanza e dal Codice Civile, che al fine del computo degli anni di residenza in Italia per il conseguimento della Cittadinanza Italiana, uno studente straniero, cittadino o meno di uno Stato Membro dell'Unione Europea, che abbia vissuto in una Residenza Universitaria durante il proprio percorso universitario e che si sia pertanto formato culturalmente e didatticamente nel nostro Paese, sia parificato a qualsiasi altro cittadino straniero solamente per il fatto di essere impossibilitato a trasferire la propria residenza nel nostro Paese durante il periodo di studi. CHIEDE Che sia adottato un provvedimento avente forza di legge, in grado di derogare ai regolamenti regionali, che preveda in capo agli studenti stranieri la facoltà di trasferire la propria residenza presso le strutture residenziali e i collegi universitari legalmente riconosciuti, previsti dall'art. 13 del D.lgs 68/2012, per i quali siano risultati idonei all'assegnazione. Che il trasferimento della residenza rilevi esclusivamente ai fini del calcolo degli anni necessari per il conseguimento della Cittadinanza ex art. 9 della legge 5 febbraio 1991, n° 91, e pertanto senza comportare oneri aggiuntivi in capo allo studente straniero. Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
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