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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2017 Mozione circa la revisione del costo standard come criterio per l’attribuzione dei finanziamenti agli atenei, alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 104/2017

19 maggio 2017

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

Al Capo Dipartimento

prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale

dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: MOZIONE CIRCA LA REVISIONE  DEL  COSTO  STANDARD  COME CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ATENEI, ALLA LUCE DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2017

 

Adunanza n. 7 del 18 e 19 maggio 2017

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 ​"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'Art. 8 del D.lgs 49/2012 "Costo standard unitario di formazione per studente in corso" che al comma 1 stabilisce che " [...] Il costo standard per studente è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università" e al comma 2 stabilisce che "la determinazione del costo standard per studente è definita [...] con decreto del Ministro [...] considerando le voci di costo relative a a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente, c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.";

VISTO l'art. 10 del D.lgs 49/2012 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero" che stabilisce che "Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";

VISTA ​la Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2017 che ​dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente";

CONSIDERATO ​che nella sentenza si legge che "​nelle determinazioni relative ai costi standard, i profili squisitamente tecnici - indubbiamente consistenti, delicati e mutevoli - sono frammisti ad altri, di natura politica: esulano dall'ambito meramente tecnico, ad esempio, le decisioni in merito al ritmo della transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard; o quelle relative all'identificazione e al peso delle differenze tra i «contesti economici, territoriali e infrastrutturali";

CONSIDERATO che il costo standard ha prodotto ripercussioni fortemente negative e penalizzazioni sulla disponibilità economica degli atenei, con l'aggravante che le scarse risorse investite nel sistema hanno portato ad una competizione a maggior vantaggio degli atenei favoriti dal miglior contesto economico - territoriale;

RICHIAMATO il parere del CUN "Dichiarazione in merito al decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, costo standard unitario di formazione per studente in corso" espresso nell'adunanza del 15 gennaio 2015, nel quale il CUN evidenzia delle forti criticità in merito ai parametri di definizione del costo standard, in particolare rispetto al criterio per quantificare "il costo del personale docente";

RICHIAMATO ​il parere del Collegio Nazionale Presidenti CdS Geologia e Geofisica avente ad oggetto il "DM 893/2014 - Numerosità Standard Classi di Laurea" approvato in data 3 luglio 2015, con cui il Collegio ha espresso profonda preoccupazione per l'impatto del costo standard su alcuni corsi di laurea scientifici fortemente penalizzati;

 

CHIEDE

 

Che venga ridiscusso, con il coinvolgimento del CNSU, il meccanismo di attribuzione delle risorse derivanti dall'FFO in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2017 e la definizione stessa di costo standard per studente.

Il Presidente

Anna Azzalin



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