20 aprile 2017 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: MOZIONE CIRCA L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA
Adunanza n. 6 del 20 e 21 aprile 2017
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 e in particolare le deleghe previste nell'art. 1 commi 180 e 181 lettera b) e c);
VISTO l'atto del Governo n. 377, "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione"; VISTI i pareri di maggioranza e di minoranza resi il 16 marzo 2017 dalle Commissioni riunite VII e XI;
VISTA l'approvazione con modifiche del suddetto schema di decreto nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2017 e la successiva emanazione da parte del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2017; VISTO l'articolo 3 comma 7 dello schema di decreto che specifica la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
CONSIDERATA come ormai imminente la pubblicazione dell'atto governativo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dopo la quale l'atto entrerà in vigore;
RICHIAMATO il "Parere sul nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria" approvato all'unanimità dal CNSU nella seduta del 10 e 11 marzo 2017;
VISTO l'art. 9 comma 2 del decreto legislativo che prevede che l'ordinamento didattico dei corsi sia da determinare con successivo decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca;
VISTO l'art. 5 comma 4 che prevede che con lo stesso decreto siano altresì individuati i settori scientifico-disciplinari in cui sarà possibile conseguire i 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e tecnologie e metodologie didattiche;
RITENUTA gravissima la situazione di incertezza e di stallo in cui versano molti laureati e studenti di laurea magistrale che già da ora vorrebbero iniziare a conseguire i 24 CFU/CFA ma non possono dar seguito a questa volontà, dal momento che ad oggi non sono noti i SSD validi ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali;
VISTO l'art. 17 del decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina transitoria;
CONSIDERATO il dossier "La Buona Scuola" che contiene approfondimenti sui decreti attuativi tra cui quello oggetto della nostra attenzione e in particolare l'approfondimento sull'art. 17 dello stesso che fissa al 2019 l'inizio dei percorsi secondo le procedure ordinarie fissate dal Capo II del decreto legislativo;
CONSIDERATA la grande richiesta di chiarezza emersa tra gli studenti in seguito alla pubblicazione informale del testo del decreto legislativo, che ha avuto per oggetto soprattutto il suddetto art. 17;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri non ha accolto la quasi totalità delle richieste e dei suggerimenti contenuti nel documento sopra richiamato.
CHIEDE 1) Di ritenere di primaria importanza che si proceda all'immediata determinazione della rosa di SSD in cui conseguire i 24 CFU/CFA con un decreto apposito e separato da quello che avrà per oggetto la determinazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione, dal momento che quest'ultima procedura è certamente più gravosa in termini di tempo, rispetto a quella di individuazione dei SSD, di cui invece c'è urgente necessità. Questo permetterebbe di fornire rapide certezze a una grande massa di studenti, oltre al fatto che potrebbe evitare che almeno una parte di coloro che sono quasi alla fine del loro percorso di studi siano costretti a conseguire i CFU fuori dallo stesso. Inoltre, si chiede che in via transitoria per gli studenti che, essendosi laureati o abbiano conseguito il dottorato di ricerca successivamente all'ultimo ciclo di TFA (e non in tempi utili per parteciparvi) e per chi è attualmente iscritto ai corsi di Laurea Magistrale, valgano come requisito per l'accesso ai concorsi di cui al Capo II i CFU acquisiti almeno nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari e che siano ritenuti validi ai fini della partecipazione a tutti i concorsi che verranno banditi: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08, BIO/07, BIO/08, M-DEA/01, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, MAT/04. In riferimento al decreto successivo di cui all'articolo 5 comma 4 e in particolare alla parte che prevede di definire "gli eventuali costi a carico degli interessati nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curriculare", si chiede la gratuità per l'acquisizione dei crediti per le categorie già richiamate (studenti e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo in tempi non utili a partecipare all'ultimo TFA e agli attuali iscritti ad un corso di Laurea Magistrale) al fine di garantire la maggiore agevolazione possibile, in modo da porre un dovuto rimedio alla situazione di totale incertezza che negli ultimi anni ha visto protagoniste le categorie succitate. Per quanto riguarda gli iscritti a dottorati di ricerca si ritiene opportuno che, indipendentemente dagli SSD in cui sono definiti i corsi di dottorato, i dottorandi possano inserire nel proprio piano formativo i CFU dei corsi afferenti agli ambiti antropo-psico-pedagogici e di metodologia e tecnologia didattica al fine di raggiungere il requisito per l'accesso al concorso. Allo stesso modo, che si preveda per i dottori di ricerca contrattualizzati presso Università e Enti di ricerca la possibilità di accedere liberamente ai corsi per conseguire i suddetti CFU. 2) Di chiarire con una nota ministeriale l'anno di inizio del percorso FIT secondo le procedure ordinarie ai sensi del Capo II. Infatti ciò che non è chiaro è se il primo anno in cui saranno banditi posti ordinari sia nel 2018 (primo anno utile visto che nel 2021/22 sarà disponibile una quota pari al 40% del 20% liberatosi in conseguenza della decrescita dei posti riservati ai già abilitati), oppure il 2019, così come indica l'approfondimento sui decreti attuativi "La Buona Scuola" (pag. 4) pubblicato sul sito del MIUR in data 7 aprile. Qualora il percorso FIT secondo le procedure ordinarie dovesse partire nel 2019 sarebbe doveroso chiarire se i posti non banditi nel 2018 (quota pari al 40% del 20% al netto delle assunzioni da GaE) saranno aggiunti alla quota del 50% del 40% liberato dagli abilitati nel 2022/23, oppure se resterà ferma quest'ultima percentuale senza che sia previsto un meccanismo cumulativo.
3) Si chiede, inoltre, che non si escluda la possibilità di compresenza tra FIT e dottorato/post-doc e che se ne valuti caso per caso la sostenibilità e, laddove la compresenza non fosse possibile, che sia garantito il diritto al congelamento del percorso di ricerca. 4) Si chiede che venga prevista la presenza della componente studentesca e corsista FIT all'interno della Conferenza di cui all'art 14. Inoltre, si richiede il coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nella discussione riguardo alla definizione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui all'art. 9 comma 1, oltre al parere del Consiglio Universitario Nazionale previsto dall'art. 9 comma 2 e ai decreti successivi della delega in oggetto, che avranno un'importanza cruciale nel disciplinare gli aspetti rilevanti del nuovo sistema di accesso all'insegnamento, che chiedono risposte certe e urgenti. Come ogni concorso nazionale, infatti, è necessario che le norme che lo andranno a disciplinare siano chiare e che permettano la maggiore uniformità possibile tra tutte le sedi concorsuali. 5) Per quanto riguarda il sistema di percentuali decrescenti previsto, se da un lato questo permette un graduale smaltimento delle varie categorie di precari della scuola, dall'altro rischia di compromettere l'accesso all'insegnamento di un'intera generazione di giovani (in considerazione dell'esiguità della percentuale dei posti che saranno banditi per le prime edizioni ordinarie del FIT), che vedrebbero fortemente ridimensionata la possibilità di perseguire la propria vocazione professionale in tempi ragionevoli. Proprio per questo vogliamo sottolineare che urgono misure di inclusione (per quanto possibile nell'ottica di riordino attualmente perseguita) per gli studenti (soprattutto quelli attualmente iscritti ai corsi di laurea magistrale) e i laureati che non hanno avuto possibilità di accedere all'insegnamento, dal momento che il loro ingresso nel mondo della scuola risulta essere esageratamente dilazionato, a fronte di un rapido assorbimento di gran parte dei docenti tutelati dall'art. 17 comma 2 lettere b) e c). Si auspicano quindi iniziative attraverso cui mitigare lo squilibrio. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 184 della legge 107/2015, si chiede di mettere in atto una decrescita più rapida delle percentuali nella fase iniziale del periodo disciplinato dall'art. 17 (considerando il progressivo decrescere del numero di docenti in GaE) per poi arrivare a una fase intermedia di decrescita meno ripida (anche se a detrimento della piena entrata a regime delle procedure ordinarie).
Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
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