13 dicembre 2016 Roma, 13 dicembre 2016
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c. Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI UNIVERSITARI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 252 A 267, DEL DDL S.2611 ("NORME SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA")
Adunanza n. 3 del 12 e 13 dicembre 2016
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO l'art. 1, commi da 252 a 267, del D.d.l. S.2611 ("Norme sulla contribuzione studentesca"); VISTO il comma 255 del suddetto art.1, che prevede l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che soddisfano i requisiti di reddito e merito previsti dalle lettere a), b) e c); VISTO il comma 257 del suddetto art. 1, che definisce un valore massimo per il contributo onnicomprensivo annuale imponibile agli studenti con un ISEE compreso tra i 13.001 e i 30.000 euro; VISTO il comma 258 del suddetto art. 1, che definisce un valore minimo e un valore massimo per il contributo onnicomprensivo annuale imponibile degli studenti che soddisfano il requisito previsto dalla lettera c) del comma 255 ma non il requisito previsto dalla lettera b) del medesimo comma; CONSIDERATA la ratio sottesa all'art. 1, commi da 252 a 267, volta ad alleggerire la contribuzione studentesca attualmente prevista per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro; CONSIDERATA l'analisi ed il confronto tra la contribuzione studentesca attuale e quella ai sensi dell'art. 1, commi da 252 a 267 del D.d.l. S.2611 disponibile in allegato (vedi Allegato 1);
CHIEDE
che il Ministero si adoperi con ogni mezzo, nel rispetto dell'autonomia universitaria, affinché il tetto massimo imposto dal sopra citato art. 1 al contributo onnicomprensivo annuale non venga interpretato come valore verso il quale far convergere il contributo stesso all'interno del processo di revisione delle norme sulla contribuzione studentesca degli atenei richiesto dal medesimo art. 1. Un aumento dei contributi, peraltro, non avrebbe ragion d'essere visto che il comma 265 dell'art. 1 prevede un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario finalizzato esplicitamente al rimborso degli esoneri.
Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
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