3 marzo 2016 Roma, 3 Marzo 2016
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c. Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale Dott.ssa. Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Loro Sedi
Oggetto: Mozione relativa alla predisposizione di "tirocini di ricerca" presso Università, Enti e strutture di Ricerca Adunanza n.18 del 2 e 3 Marzo 2016
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTI gli artt. 9 comma 1 Cost. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica", 33 comma 1 Cost. "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e 34 commi 3 e 4 Cost. "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."; VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11; VISTO in particolare l'art. 18, comma 5, lett. c "La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi."; VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e *d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." (12G0088) (GU Serie Generale n.126 del 31-5-2012); VISTO in particolare l'art. 12, rubricato "Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi", commi 1 e 2 "Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7."; VISTO l'art. 11, rubricato "Attività a tempo parziale per studenti" commi 1 e 2 "Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica."; RILEVATO che la collaborazione di studenti universitari ad attività di ricerca, sin dai primissimi anni del loro percorso accademico, è un modello che è già stato sperimentato con successo all'estero da istituti quali il Massachussetts Institute of Technology (MIT) di Boston, che ha istituito un fondo permanente (Undergraduate Research Opportunity Program, UROP) per retribuire studenti che decidano, durante l'anno accademico, di contribuire al lavoro di ricerca dei loro professori, il CERN di Ginevra e il DESY di Amburgo;
RILEVATO che la collaborazione tra docenti e studenti in attività e progetti di ricerca avviene, di fatto, molto spesso in sede di elaborazione di tesi;
RITENUTO che detta collaborazione possa costituire un arricchimento dell'offerta formativa degli Atenei; RITENUTO inoltre che il contributo degli studenti all'attività di ricerca possa rivelarsi una risorsa integrativa e non sostitutiva degli organici in forza alle strutture di ricerca;
CHIEDE
che, nello spirito della norma di cui all'art. 18 comma 5 lettera c della l. 240/2010, siano promosse, nell'ambito di specifici progetti formativi, forme di collaborazione ad attività e progetti di ricerca per studenti universitari presso tutte le Università, gli enti e le strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale; che tale obiettivo sia perseguito mediante la predisposizione di un apposito Fondo cui attingere le risorse che possano essere investite per realizzare il modello formativo e per eventuali rimborsi spese secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 68/2012; in via subordinata, che tale obiettivo sia perseguito mediante l'estensione dell'ambito applicativo delle cd. "attività a tempo parziale per studenti" di cui all'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 alle finalità di cui sopra.
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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