3 marzo 2016 Roma, 3 Marzo 2016
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c. Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale Dott.ssa. Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Loro Sedi
Oggetto: Mozione per l'estensione della DIS-COLL a dottorandi di ricerca, borsisti e assegnisti.
Adunanza n.18 del 2 e 3 Marzo 2016
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTA l'introduzione nel D.lgs n. 22, 4 Marzo 2015 dell'indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori (DIS-COLL) iscritti alla Gestione Separata INPS, che avessero perso la propria occupazione involontariamente. Tale indennità, di entità pari al 75% del reddito medio mensile dell'anno precedente (se pari o inferiore a 1195 Euro, o maggiorata del 25% delle somme eventualmente eccedenti) ha una durata massima di sei mesi ed è corrisposta in base a precisi requisiti di anzianità contribuiva presso la gestione separata INPS;
VISTA la proroga per il 2016 di suddetta indennità, inizialmente prevista in via sperimentale per il solo 2015;
CONSIDERATO che le caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative, come definite dall'articolo 409 del Codice di procedura civile e definite dalla Giurisprudenza prevalente (Cass.21 febbraio 1998 n. 1897; Cass.19 aprile 2002 n.5968; Cass. 27 agosto 2003 n. 12573; Cass.6 maggio 2004 n.8598; Cass. 23 dicembre 2004 n. 2389.ecc) in base alle seguenti caratteristiche: assenza di un vincolo di subordinazione, prestazione resa a favore di un committente, rapporto unitario e continuativo, nessun impiego di mezzi organizzati dal collaboratore, retribuzione periodica prestabilita;
CONSIDERATO che dottorandi e borsisti siano inquadrabili come figure assimilabili alle collaborazioni coordinate e continuative, dal momento che: 1) svolgono attività di ricerca in assenza di un vincolo di subordinazione; 2) hanno come committenti Università ed Enti di Ricerca con i quali hanno spesso un rapporto esclusivo; 3) non organizzano e non predispongono da soli i propri mezzi di lavoro ma sono coordinati dai rispettivi committenti pur mantenendo forme di autonomia professionale;
CONSIDERATO che l'art. 1, lett. A della legge 351/98 e l'art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modificazioni stabilisce che i dottorandi borsisti siano tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata dell'INPS;
CONSIDERATO che la Carta Europea dei Ricercatori, approvata con Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europea dell'11/03/2015, sollecita l'equità di trattamento anche previdenziale e di prestazioni sociali per tutti i ricercatori, compresi coloro che sono nella fase iniziale della propria carriera: "I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità̀ di malattia e maternità̀, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò̀ vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità̀."
CHIEDE
che il MIUR riconosca i diritti connessi all'attività di ricerca svolta dai dottorandi, borsisti e assegnisti, facendosi promotore di un'estensione della DIS-COLL alle suddette figure presso il Ministero del Lavoro.
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |