Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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3 marzo 2016

Roma, 3 Marzo 2016

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
prof.ssa Stefania Giannini
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.
Al Capo Dipartimento
Prof. Marco Mancini
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale
Dott.ssa. Maria Letizia Melina
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Loro Sedi

Oggetto: Mozione sulla modifica del DPCM 159/2013.

Adunanza n.18 del 2 e 3 Marzo 2016

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE

VISTO l'articolo 34 comma 3 Cost.: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi."  e l'articolo 3 comma 2 Cost. "E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";

VISTO il D. lgs. 68 del 2012 concernente la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." (GU n.126 del 31-5-2012 );

VISTO il DPCM 159/2013 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

VISTO in particolare l'articolo 4 comma 2 lettera f del DPCM di cui sopra che recita: "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a";

VISTA la sentenza N. 00842/2016 REG.PROV.COLL. resa dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato il 29 Febbraio 2016 pronunciandosi sull'appello (ricorso n. 6471/2015 RG);

VISTO in particolare il capo n. 3 nel quale il Consiglio di Stato afferma che "Invero, a fronte della norma primaria, il DPCM è sì un regolamento, ma non è munito, in tutti i suoi aspetti, dalle caratteristiche della generalità e dell'astrattezza, non certo sulle definizioni di «reddito disponibile», «valorizzazione delle componenti patrimoniali», «nucleo familiare» ed obblighi connessi. Sicché esso è già in sé lesivo, al di là dell'innovazione rispetto al previgente regime, non solo perché conforma l'apporto degli enti erogatori limitandolo ai soli criteri ancor più discretivi dell'accesso alle prestazioni (ossia, le soglie), ma soprattutto già di per sé solo amplia la platea dei contribuenti, la loro base imponibile e gli obblighi di solidarietà . Errano dunque le Amministrazioni ad insistere nel sostenere l'inammissibilità del ricorso in quanto il DPCM sarebbe «… ascrivibile al novero dei regolamenti c.d. di volizione preliminare… inidoneo a realizzare un'immediata incisione della sfera giuridica dei destinatari…». L'immediatezza della lesione verso gli odierni appellanti incidentali è evidente, poiché il DPCM reca disposizioni, non meramente programmatiche, bensì puntuali e direttamente applicabili. Basti al riguardo pensare, al di là di ciò che potranno essere gli atti applicativi dell'ISEE da parte degli enti erogatori, alla combinazione dei nuovi redditi rilevanti ai fini ISEE, sì da determinare comunque un maggior sforzo contributivo in capo ai richiedenti le prestazioni ed ai loro familiari.";

VISTO in particolare il capo n. 6 nel quale si afferma che "In sostanza, il TAR stigmatizza come l'art. 4, c. 1, lett. f) individui, tra il reddito disponibile, siffatti proventi «… che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie…», peraltro senza darne adeguata e seria contezza, poiché non si tratta né di reddito, né tampoco di reddito disponibile ai sensi dell'art. 5, c. 1 del DL 201/2011. [...] Ora, non dura fatica il Collegio a dar atto sia che il citato art. 5, c. 1 imponga una definizione di reddito disponibile inclusiva della percezione di proventi ancorché esenti dall'imposizione fiscale, sia della circostanza che, talune volte, il legislatore adoperi il vocabolo «indennità » per descrivere emolumenti incrementativi del reddito o del patrimonio del beneficiario. Nondimeno, non par certo illogica, anzi è opportuna una seria disamina di ciascun emolumento che s'intenda sussumere nel calcolo dell'ISEE, al di là quindi del nomen juris assegnatogli. [...] Si tratta in sostanza della questione per cui, se tali somme sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi già di per sé, ossia indipendentemente dalla loro inserzione nel calcolo dell'ISEE. [...] quando si vuol sussumere alla nozione di reddito un quid di economicamente diverso ed irriducibile, non può il legislatore, né tampoco le appellanti principali, dimenticare che ogni forma impositiva va comunque ricondotta al principio ex art. 53 Cost. e che le esenzioni e le esclusioni non sono eccezioni alla disciplina del predetto obbligo e/o del presupposto imponibile. Esse sono piuttosto vicende presidiate da valori costituzionali aventi pari dignità dell'obbligo contributivo, l'effettiva realizzazione dei quali rende taluni cespiti inadatti alla contribuzione fiscale. Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com'è, p. es., l'indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito), né l'una, né l'altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, né come reddito - entrata, né come reddito - prodotto (essenzialmente l'IRPEF). In entrambi i casi, per vero, difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale, ecc.) in un dato periodo di tempo, con le correzioni che la legge tributaria se del caso apporta per evitare forme elusive o erosive delle varie basi imponibili. [...] Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.";

 

RITENUTA la natura giuridica delle prestazioni indennitarie erogate dalle pp.AA. a sostegno del diritto allo studio del tutto omologa a quelle di tipo socio-sanitario,

CHIEDE

che il Governo provveda ad una revisione della normativa ISEE alla luce della richiamata sentenza resa dal Consiglio di Stato il 29 Febbraio 2016;

chiede in particolare che siano escluse dai " trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)" di cui all'art. 4 comma 2 lettera f) del DPCM 159/2013: le borse di studio, le borse per la mobilità internazionale, i corrispettivi per attività a tempo parziale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente, mediante l'inserimento di queste tra gli importi esclusi di cui all'art. 4 comma 3 dello stesso DPCM 159/2013.

 

Il Presidente
Andrea Fiorini



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