20 novembre 2015 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c. Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dott. Michele Moretta Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Loro sedi
Oggetto: Mozione riguardante modifiche e proposte di emendamento alla legge di stabilità 2016 Adunanza n.17 del 19 e 20 Novembre 2015
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA A MAGGIORANZA LA SEGUENTE MOZIONE
VISTO il D.d.l. n. 2111/16 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" VISTO l'art.17, comma 1 del suddetto d.d.l. che recita: "il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017" VISTO l'art.17, comma 2 del suddetto d.d.l. che recita: " L'assegnazione alle singole universià dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)"
VISTO l'art.17, comma 4 del suddetto d.d.l. che recita: " A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240, senza che queste siano applicate le limitazioni da turn over." VISTO l'art.17, comma 5 del suddetto d.d.l. che recita: "Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni per l'anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall'anno 2020" VISTO l'art.33, comma 32 del suddetto d.d.l. che recita: "il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione"
VISTO l'art.28 del suddetto d.d.l che prevede una riduzione annuale del Fondo di Finanziamento Ordinario dell Università di oltre 19 mln di Euro e del Fondo di Finanziamento Enti di Ricerca di oltre 13 mln di Euro. VISTO l'art.33, comma 1 del suddetto d.d.l. in cui sono previste riduzioni di spesa per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari a 220,4 mln di Euro per il 2016, 240,4 mln per il 2017 e 200,400 per il 2018 e gli anni successivi, di cui 8 mln per il 2016 e 6 mln per gli anni successivi sono individuati come riduzione di spesa della voce "Diritto allo Studio nell'istruzione universitaria". CONSIDERATI gli ingenti tagli subiti dalle università italiane dal 2008 ad oggi; CONSIDERATA la situazione drammatica del diritto allo studio in Italia, in cui a causa dei finanziamenti insufficienti circa 40.000 studenti idonei non hanno ricevuto negli scorsi anni la borsa di studio; ESPRIME profonda contrarietà di fronte all'ennesima riduzione del finanziamento pubblico al sistema universitario che ne ridurrà ulteriormente la qualità e l'uniformità sul territorio nazionale; ESPRIME preoccupazione rispetto alle voci non esplicitate di riduzione di spesa attribuite nell'art. 33 al MIUR poiché queste rischiano di ricadere sui finanziamenti alle università o sul Diritto allo Studio; CONSIDERATO La previsione dell'articolo 15 di introduzione di ulteriori forme di reclutamento rispetto all'abilitazione scientifica nazionale e all'attuale sistema di chiamate dirette e l'inadeguatezza degli importi destinati rispetto alle necessità di fabbisogno di personale universitario; CONSIDERATA la perdita di più di 12000 docenti negli ultimi sette anni, come certificato dal CUN, a causa delle drastiche riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario e le notevoli limitazioni al turn over; CONSIDERATO che gli importi destinati dall'articolo 17, comma 1 per il reclutamento di ricercatori risulta del tutto inadeguato rispetto alle esigenze del sistema universitario; TENUTO CONTO che dal 2014/15 al 2017/18, le cessazioni per pensionamento di professori ordinari, associati e ricercatori libererà circa 800.000.000 di Euro; CONSIDERATO che la VQR non è un criterio idoneo per la ripartizione dei fondi a sostegno del piano di Reclutamento e che tutt'ora incontra la forte contrarietà delle comunità scientifiche per i criteri su cui poggia; CONSIDERATO che l'assegnazione "premiale" acuisce la differenziazione tra atenei ritenuti d'eccellenza e quelli invece non premiabili, indebolendo ulteriormente l'unitarietà del sistema universitario e contribuendo ad abbassare la sua qualità media; RITIENE necessario ripartire i fondi in base a un criterio di riequilibrio del sistema a vantaggio di quegli atenei che hanno subito negli ultimi anni le decurtazioni maggiori di risorse umane e finanziarie e con l'obiettivo di migliorare l'offerta didattica laddove il rapporto è più alto il rapporto studenti per docente; CONSIDERATA la "liberazione" dal turn-over delle sole figure di rtd di tipo a) come previsto dall'articolo 17, comma 4, aggrava il processo di precarizzazione delle figure della ricerca e della docenza, incoraggiando gli atenei ad avvalersi di ricercatori precari; RITIENE necessaria la liberazione dalle limitazioni del turn over, dopo anni di sostanziale blocco, per tutte le figure del mondo universitario e l'abolizione del sistema dei punti organico; RITIENE necessaria che lo sblocco del turn over venga previsto per tutti gli atenei, non solo per quelli che abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1; RITIENE necessario un progressivo aumento delle risorse stanziate nel "Fondo di Finanziamento Ordinario" al fine di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e sostenere quanti intendono intraprendere il dottorato di ricerca; CONSIDERATO che l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca e che l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, ponendo un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato. RITIENE necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo attraverso un'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario adeguata a compensare le minori entrate per gli atenei conseguenti della diminuzione della contribuzione studentesca; RITIENE in base a quanto enunciato all'articolo 33, comma 32, necessario un investimento nel Fondo Integrativo Statale di 200 milioni di euro, recuperato dai proventi delle dismissioni, in modo da poter garantire l'effettiva copertura delle borse di studio e porre fine al dramma dell'idoneo-non beneficiario: sono infatti 46.000 gli studenti che avrebbero diritto alla borsa ma che non la percepiscono realmente a causa della carenza dei fondi necessari per finanziarla. Tale investimento è inoltre funzionale ad ampliare la platea degli aventi diritto, avvicinandoci ai livelli europei.
CHIEDE
Il ritiro di questi tagli e un'inversione di tendenza rispetto alla costante riduzione dei fondi per l'Università avvenuta negli ultimi anni; L'abrogazione dell'art. 15 del d.d.l. n. 2111/16 destinando tali fondi al reclutamento ordinario; La modifica dell'articolo 17, comma 1 dove recita: "è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017" con "È incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1200 per il 2019" La modifica dell'articolo 17, comma 2 dove recita: "tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)" con "Tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015" L'abrogazione dell'articolo 17, comma 4 dove recita "e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", "alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente" e ""Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; La modifica dell'articolo 17, comma 4 dove recita "ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240," con "ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato"; L'aggiunta all'articolo 17, comma 4 del seguente comma 4 bis: "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di Euro 800.000.000." L'aggiunta all'articolo 17, comma 4 del seguente comma 4 ter: "Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo". L'aggiunta all'articolo 17, comma 5 del seguente comma 5 bis " Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni", permettendo in questo modo di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando attuazione al dettato della Carta Europea della Ricerca. L'aggiunta del seguente articolo 17 bis: "Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di Euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione". La modifica dell'articolo 33, comma 32 dove recita "'il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione" con "il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17 bis e in quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'art. 18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012"
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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