16 ottobre 2015 Roma, 16 Ottobre 2015
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c. Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Egr. Direttore Generale dott. Michele Moretta Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE
OGGETTO: Mozione per escludere dal reddito e dal pagamento dell'IRAP le borse di studio
Adunanza n.16 del 15 e 16 Ottobre 2015
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che include tra i redditi assimilabili al reddito da lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"
VISTO il D. Lgs 15 Dicembre 1997 n.446 che istituisce l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) che all'articolo 16 comma 2 recita "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,lettera e-bis) [le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;], relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5%".
VISTA la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari il 26 giugno 2014 nominata: "Mozione riguardante il parametro ISEE di detrazione dall'imposta lorda sul reddito per carichi di famiglia"
CONSIDERATO Il fatto che le tutte le borse di studio (escluse quelle erogate ai sensi della normativa D.Lgs. 68/2012, quelle inerenti al programma Socrates e al programma Erasmus Mundus, quelle alle vittime di terrorismo o di guerra e quelle destinate agli specializzandi in medicina e ai dottorati di ricerca) contribuiscono al reddito come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e vanno dunque a contribuire alla soglia per cui si è figli a carico
CONSIDERATO il fatto che le istituzioni universitarie sono ricondotte nell'ambito di applicazione della suddetta normativa D.Lgs 446/1997 e che devono pertanto pagare l'IRAP con un'aliquota dell'8,5% su qualunque "valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali"
CONSIDERATO il fatto che le borse di studio contribuiscono al reddito e sono quindi considerate un "valore prodotto dall'esercizio non commerciale"
CONSIDERATO il fatto che un'eventuale esclusione dai redditi assimilati di tutte le borse di studio avrebbe un doppio beneficio: • Esse non contribuirebbero alla soglia per cui si è figli a
carico (che oggi è di soli 2840,51€)
Che venga modificato il T.U.I.R. all'articolo 50 comma 1 lettera
c) nella forma che segue:
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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