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Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2015Mozione riguardo l’esonero dalla tassa d’iscrizione e dal contributo d’Ateneo degli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio

8 maggio 2015

Roma, 8 Maggio 2015

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e del Capo Dipartimento del MIUR

Prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Egr. Direttore Generale

dott. Mario Alì

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dottor Michele Moretta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SEDE

 

Oggetto: Mozione riguardo l'esonero dalla tassa d'iscrizione e dal contributo d'Ateneo degli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio

 

Adunanza n.13 del 7 e 8 maggio 2015

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO l'Articolo 34 della Costituzione che, in particolare, recita "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

 

VISTO il DPCM del 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" che all'Articolo 8, Comma 1 recita "Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento".

 

VISTO il Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" che all'Articolo 9, Comma 2 recita "Le Istituzioni e le Università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento".

 

CONSIDERATO che il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, con delibera del 16 giugno 2005, onerava tutti gli studenti idonei e/o vincitori della borsa di studio al pagamento delle tasse d'iscrizione a partire dall'A.A. 2005/2006, prevedendo forme di rimborso delle tasse totali e/o parziali per gli stessi sulla base di criteri stringenti indicati all'interno della suddetta delibera, e sempre "nei limiti della disponibilità delle risorse del bilancio".

 

CONSIDERATO che il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, con delibera del 31 ottobre 2013, parlando esplicitamente di "rimborso delle tasse agli studenti meritevoli", stabiliva il rimborso delle tasse solo per gli studenti idonei e/o beneficiari i quali avessero una media voto pari o superiore al 27, o che avessero ottenuto un voto di laurea pari o superiore a 110.

 

CONSIDERATO che il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo, con delibera del 10 luglio 2014, onerava gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio al pagamento della tassa d'iscrizione a partire dall'a.a. 2014/2015.

 

CONSIDERATO che le rappresentanze studentesche adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia proponendo ricorso avverso la suddetta delibera e che con sentenza n. 275/2015 il TAR accoglieva il ricorso presentato dalle tali rappresentanze, annullando la delibera del CdA dell'Università degli di Palermo del 10 luglio 2014.

 

CHIEDE

 

- che sia emesso un atto di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, nonché una circolare ministeriale - da indirizzare alle Università italiane - al fine di rafforzare le già esistenti previsioni normative in tema di esonero dal pagamento della tassa d'iscrizione e dai contributi d'ateneo, ed onde evitare future deliberazioni amministrative che vadano a gravare sugli studenti capaci e meritevoli.

 

 

 

 

Il Presidente

Andrea Fiorini



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