Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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8 maggio 2015

Roma, 8 Maggio 2015

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro

prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Al Capo Dipartimento

Prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Egr. Direttore Generale

dott. Michele Moretta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SEDE

 

 

OGGETTO: Mozione riguardante il reclutamento di personale docente negli atenei

 

Adunanza n.13 del 7 e 8 maggio 2015

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE

VISTO il decreto 230/2005 articolo 1 comma 14 che recita: 'Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. '

VISTA la legge 240/10 articolo 24, comma 3, lettere a e b che istituisce i ricercatori di tipo a e b : 'I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri'.

VISTO il decreto 47/2013, modificato dal decreto 1059/13, il quale prevede un preciso numero di docenti per ogni classe di laurea - in base alla numerosità massima prevista per tale classe - differenziati per tipologie di contratto.

VISTO il decreto n. 194 emanato il 27 marzo 2015 che prevede un allentamento dei requisiti di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi ed in particolare prevede la possibilità di utilizzare come docenti di riferimento dei corsi anche le tipologie di docenti a contratto previsti dalle succitate leggi 230/2005 e 240/2010.

CONSIDERATO che il decreto n. 194 del 27 marzo 2015 si pone come deroga agli iniziali criteri di accreditamento e quindi costituisce prova del fatto che l'attuale regime assunzionale non permette alle università di sostenere la propria offerta formativa in maniera adeguata.

CONSIDERATO che tale decreto si inserisce nell'ottica di appianare le emergenze sopperendo alle scarse risorse di docenza degli atenei, senza però risolvere il problema alla base della scarsità di risorse.

CONSIDERATO che conteggiare i docenti precari per l'accreditamento dei corsi produce un meccanismo di disincentivo all'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente negli atenei.

CONSIDERATO che questo meccanismo andrà anche a discapito della didattica poichè un docente a contratto ha minori possibilità di garantire continuità nel processo di insegnamento a differenza dei docenti strutturati e che urge una riflessione complessiva sul tema.

CONSIDERATO il rapporto ANVUR che stima complessivamente quasi 9.300 cessazioni dal servizio tra il 2014 e il 2018.

CHIEDE

-Lo sblocco del turn over al 100% a partire dal 2016 unito ad un piano straordinario di assunzione di personale docente al fine di recuperare le unità perse dal 2008 in poi.

- Un ripensamento complessivo del sistema dei punti organico permettendo agli atenei di poter rinnovare l'organico proporzionalmente al numero di pensionamenti a partire dal 2016.

- L'apertura di un tavolo ministeriale sul tema del 'reclutamento' all'interno dell'università allo scopo di superare le numerose forme di contratto a tempo determinato e risolvere il problema del precariato all'interno degli atenei.

 

 

 

Il Presidente

Andrea Fiorini

 



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