8 maggio 2015 Roma, 8 Maggio 2015 Alla c.a. del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
E p.c.
del Presidente della 7°
Commissione permanente del Senato
del Presidente della VII
Commissione della Camera dei Deputati
Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
del Capo di Gabinetto del
Ministro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e del Direttore Generale
MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE
Oggetto: Mozione riguardante il divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma
Adunanza n.13 del 7 e 8 maggio 2015
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTO il R.D del 31 agosto 1933, n. 1592 all'articolo 142 recante "[…] è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola. " CONSIDERATA la possibilità degli studenti europei di potersi iscrivere contemporaneamente a diversi corsi di studio in molteplici paesi europei, comportando, di fatto, un disallineamento dei diritti per tutti quegli studenti, italiani ed europei, che frequentano università ed istituti italiani. CONSIDERATO il comunicato di Bucarest, 2012, nel suo complesso per quanto riguarda il consolidamento dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e con riferimento alla parte che cita "Incoraggiamo le istituzioni di istruzione superiore a sviluppare ulteriormente i corsi di studio e i titoli congiunti in quanto espressione di una visione più ampia dello Spazio europeo dell'istruzione superiore." CONSIDERATE le numerose università italiane che offrono percorsi di "double degree" e anche "triple degree" con università all'estero solo grazie a schemi burocratici molto complessi per evitare la violazione di tale norma. CONSIDERATA l'impossibilità reale delle università italiane nel poter offrire percorsi di "double degree" o "triple degree" all'interno della propria offerta formativa o con altre università italiane. CONSIDERATO che ad oggi la formulazione perentoria e senza eccezioni di tale divieto non permette di rispondere alle plurime esigenze che uno studente può incontrare nella pianificazione del proprio percorso formativo (ad esempio, nell'iscrizione ad un altro corso di laurea o di diploma in prossimità del termine del corso precedente). CONSIDERATI gli articoli 3 e 9 della Costituzione che citano: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica." CHIEDE Che sia abrogato o modificato l'articolo 142 del R.D del 31 agosto 1933, n. 1592 recante "[…] è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola."
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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